N. 459 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1989
N. 459 Ordinanza emessa il 21 giugno 1989 dalla Corte di cassazione sezioni unite penali, nel procedimento penale a carico di Vierin Rene' Benjamin Processo penale - Legittimo impedimento dell'imputato - Incolpevole tardiva comunicazione della sopravvenuta impossibilita' a comparire - Validita' del dibattimento svoltosi ciononostante in contumacia - Omessa previsione di qualsiasi deroga od eccezione Conseguente lesione del diritto di difesa - Questione riproposta in seguito a precedente restituzione di atti (ordinanza della Corte costituzionale n. 10/1989, recte 110). (Legge 23 gennaio 1989, n. 22, art. 4, ultimo comma, che sostituisce cod. proc. pen., art. 498, ultimo comma). (Cost., art. 24).(GU n.42 del 18-10-1989 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Vierin Rene' Benjamin, nato il 16 maggio 1948 ad Aosta, avverso la sentenza emessa il 15 luglio 1986 dalla corte di appello di Torino; Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Umberto Feliciangeli; Udito il pubblico ministero in persona dell'avvocato generale dott. Antonio Valeri che ha concluso per rimessione alla Corte costituzionale; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. - Vierin Rene' Benjamin veniva riconosciuto colpevole dal tribunale di Aosta del delitto di ratto di persona minore degli anni quattordici a fine di libidine, aggravato e continuato (artt. 524, 61, n. 9, 81 cpv., del c.p.), e condannato alla pena ritenuta di giustizia. La corte di appello di Torino, seconda sezione penale, con sentenza 15 luglio 1986 confermava il giudizio di colpevolezza pur riducendo la pena in relazione al riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 62, n. 6, e 525 del c.p.; considerate prevalenti sull'aggravante contestata unitamente alle attenuanti generiche (62- bis del c.p.) gia' riconosciute dal giudice di primo grado. 2. - Il procedimento di appello veniva celebrato con il rito contumaciale, avendo la corte accertata la ritualita' e tempestivita' della notificazione del decreto di citazione a giudizio e non essendo nel corso di tutta l'udienza pervenuta alcuna giustificazione della assenza dell'imputato. Tuttavia, la mattina stessa della pronunzia della sentenza, ma dopo di questa, perveniva alla cancelleria della corte un fonogramma della sezione della polizia stradale di Aosta, con il quale si comunicava che il Vierin quella mattina stessa, alle ore 8,15, era stato ricoverato all'ospedale di Aosta con la diagnosi, "trauma cranico, ferita lacero contusa vestibolo orale arcata superire, contusione incisivi superiori, contusione toracica e colonna cervicale", lesioni sofferte in seguito ad un incidente stradale occorsogli mentre era in viaggio per Torino per presenziare al processo. Il difensore dell'imputato proponeva nei termni ricorso per cassazione, denunziando con i motivi, fra l'altro e in linea preliminare, la nullita' del giudizio di appello e della relativa sentenza, perche' l'imputato non era potuto comparire in giudizio senza sua colpa, ne' era stato in grado, - pur avendo immediatamente richiesto il personale della polizia, che lo aveva soccorso, di informare la corte di appello di Torino dell'accaduto -, di fare pervenire tempestivamente al giudice la notizia e la prova del suo impedimento. 3. - Queste sezioni unite, con ordinanza pronunziata il 12 dicembre 1987, dichiaravano rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e disponevano la remissione degli atti alla Corte costituzionale. Riteneva questa corte che la statuizione del citato art. 498, ultimo comma, del c.p.p., - per cui, "la prova dell'impedimento legittimo, pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, non invalida il giudizio contumaciale" - non consentiva di accogliere la tesi difensiva della nullita' del giudizio contumaciale, pur in presenza della prova sopravvenuta di un impedimento assoluto dell'imputato a comparire e della mancanza da parte di costui di responsabilita' per la tardivita' con la quala tale prova era pervenuta a conoscenza dell'ufficio del giudice. In tale senso, - osservava la corte -, era orientata la giurisprudenza costante, la quale, pur avendo considerato in talune pronunzie la mancanza di colpa dell'imputato, non l'aveva da sola ritenuta sufficiente a invalidare il giudizio contumaciale, richiedendo per cio' il concorso di un comportamento negligente dell'ufficio al quale la prova dell'impedimento fosse tempestivamente pervenuta. Ma la norma dell'art. 498, ultimo comma, del c.p.p. non appariva allora in tutto conforme al principio costituzionale dell'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, stabilito dal citato secondo comma dell'art. 24 della Costituzione. 4. - Intervenuta la legge 23 gennaio 1989, n. 22 (nuova disciplina della contumacia), la Corte costituzionale, con ordinanza n. 10 del 6-16 marzo 1989, ha restituito gli atti per nuovo esame della rilevanza della questione proposta. L'art. 4 della legge citata ha sostituito l'art. 498 del c.p.p., che nel testo novellato al sesto comma testualmente dispone: "La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale e' priva di effetti sul giudizio contumaciale". La norma posta dalla novella, - che nel suo complesso e in buona parte anticipa la disciplina del nuovo codice di procedura penale -, ha cosi' ribadito la non incidenza sulla validita' del giudizio contumaciale della prova dell'impedimento dell'imputato a comparire se pervenuta oltre un preciso termine. E cio' pur in presenza di un caso fortuito o di forza maggiore, non conosciuto e non conoscibile (sia pure in termini di probabilita' dell'accadimento) da parte del giudice, e di accertata mancanza di responsabilita' dell'imputato nella presentazione intempestiva della prova di esso. Il dubbio che il diritto dell'imputato a essere presente nel giudizio di merito sia ingiustificatamente limitato e che con esso siano lesi la pienezza del contraddittorio e il diritto di difesa (del quale l'autodifesa e' momento essenziale che si integra con la difesa tecnico-professionale), pertanto rimane. Si impone dunque la preposizione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, del c.p.p. quale sostituito dall'art. 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, essendo evidente, per quanto esposto, l'incidenza di tale norma nella decisione del ricorso proposto dall'imputato.
P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge 23 gennaio 1989, n. 22, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso nella pubblica udienza del 21 giugno 1989. (Seguono le firme) 89C1028