N. 461 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 1989
N. 461 Ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 del tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Oprandi Iside e Ministero della sanita' Sanita' pubblica - Vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite - Mancata previsione di un sistema di indennizzo e/o di provvidenze precauzionali e/o assistenziali per possibili incidenti vaccinali (nella specie: assunzione di virus, in soggetto non vaccinato, per contatto con soggetto cui era stato somministrato vaccino "attivo") - Violazione del diritto alla tutela dell'integrita' fisica dei cittadini. (Legge 4 febbraio 1966, n. 51, artt. 1, 2 e 3). (Cost., art. 32).(GU n.42 del 18-10-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Letti gli atti ed i documenti di causa; Udito il giudice relatore; RITENUTO IN FATTO che Oprandi Iside ha citato in giudizio avanti al tribunale di Milano il Ministero della sanita' (rimasto contumace) per ottenere il risarcimento del danno derivatole da "paralisi spinale persistente" per contratta poliomelite nel corso della vaccinazione "Sabin" cui venne sottoposto il figlio Davide nel 1975 ed a causa di essa vaccinazione obbligatoria per legge, non essendo stata dalle autorita' e dagli organi sanitari messa al corrente del pericolo ne' istruita su particolari cautele da osservare nel contatto con feci e muco del bambino vaccinato da lei personalmente accudito ed assistito; che l'espletata istruttoria (ed in particolare le consulenze tecniche disposte in sede civile e nel corso del procedimento penale conclusosi con l'assoluzione dell'ufficiale sanitario, dei responsabili dell'istituto produttore del vaccino trivalente Sabin, dei funzionari dell'Istituto superiore della sanita' e della direzione generale del Ministero) ha accertato quanto segue: 1) che la forma morbosa della Oprandi ha rinvenuto la propria eziologia in un virus vaccinale assunto per contatto con soggetto cui era stato somministrato vaccino orale "attivo" Sabin (cioe' virus vivo ed attenuato), dovendosi escludere l'attribuzione della malattia a ceppi di virus poliomelitici "selvaggi" (cioe' circolanti in natura) all'epoca non reperibili in Lombardia, area notoriamente non epidemica; 2) che sin dal 1964 era consentito - se non altro per essere stato evidenziato da pubblicazioni USA ed italiane - il rischio di contagio - sia pur minimo - per "contatto" da parte dei familiari non vaccinati quali l'Oprandi che - nata nel 1944 - era nel 1975 fuori da ogni possibilita' vaccinatoria anche facoltativa; possibilita' comunque mai prospettatale e del resto - per tipo "Salk" (cioe' il vaccino a virus uccisi) neppure attuabile per non essere ormai piu' rintracciabile sul mercato tale vaccino da quando le autorita' sanitarie italiane si erano pronunziate in favore dell'impiego del vaccino tipo "Sabin" da somministrarsi nei primi mesi di vita; 3) che nei foglietti illustrativi acclusi alle confezioni dei vaccini di produzione dello "Istituto sieroterapico milanese" e dello "Istituto Sclavo" e succedutisi nella revisione autorizzata dal Ministero della sanita' risulta omesso qualsiasi accenno ad "effetti collaterali paralitogeni" fino alle edizioni intervenute successivamente ai fatti di cui e' causa (1978 e 1980); 4) che la direzione generale del servizio farmaceutico presso il Ministero della sanita' approvo' a posteriori la modifica del foglio illustrativo nel senso teste' cennato ed in termini "molto sfumati" solamente a titolo di "estrema cautela" avendo l'Istituto superiore della sanita' espresso parere negativo per gli effetti di allarme e dissuazione che sarebbero potuti derivarne sulla osservanza della obbligatorieta' della pratica vaccinale, in cio' adeguandosi a quanto in punto espresso nella risoluzione adottta dal Consiglio d'Europa nel 1974 ribadita nel 1982 dal comitato di esperti sulle questioni farmaceutiche del Consiglio d'Europa stesso (tanto e' vero che l'avvertenza relativa alle reazioni secondarie, cioe' la possibilita' di contagio da vaccino-contatto non si rinviene affatto nelle istruzioni dei vaccini antipoliomelitici Sabin in vendita in numerosi paesi europei proprio per evitare ogni suggestione allarmistica tendente a far considerare il soggetto vaccinato come pericoloso); che percio' in questo storico condizionamento dagli imponenti benefici conseguiti dalla collettivita' tramite la vaccinazione con il metodo "Sabin" e dalla primaria necessita' di ottenere una "protezione di massa" oggi pressoche' raggiunta (la poliomelite in Italia essendo stata quasi del tutto debellata), l'assenza d specifiche raccomandazioni e/o avvertenze alla popolazione circa misure profilattiche ed igieniche da adottare per scongiurare il rischio di contagio per vaccino-contatto comportanti - per essere efficaci - tecniche di isolamento e rigorose precauzioni peraltro di difficile attuazione nell'ambito della convivenza familiare (specie per la tenera eta' e i bisogni alimentari del soggetto vaccinato) non puo' che spiegarsi in virtu' della comprensibile esigenza di evitare con ogni mezzo che venga ostacolata la pratica vaccinale ingenerandosi inopportuni timori ed alimentandosi controproduttive diffidenze; CONSIDERATO IN DIRITTO che la responsabilita' per fatto illecito della pubblica amministrazione si connette alla "ingiustizia" del danno (art. 2043 del c.c.) conseguente alla violazione di leggi o regolamenti ovvero all'inosservanza dei canoni di comune prudenza e diligenza che devono improntare l'azione amministrativa nel rispetto del principio del neminem laedere; e tale responsabilita' non sembra ricorrere nella fattispecie alla luce dei superiori interessi della sanita' pubblica e della idoneita' dei mezzi prescelti per soddisfarli la cui indubbia efficacia generalizzata mal tollera l'adozione di sistemi precauzionali e/o comunicazioni "diffuse" specie a fronte di un rischio "individuale" assolutamente minimo siccome contenuto nell'ordine inferiore all'unita' per milioni di dosi distribuite di vaccino; che ove il perseguimento del pubblico interesse sia suscettibile di apportare il sacrificio di un diritto soggettivo e' la norma positiva che deve provvedere a stabilire l'adeguato ristoro indennitario come invero si verifica nel campo della proprieta' e patrimoniale in genere (es. art. 46 della legge 25 maggio 1865, n. 2359); che invece nell'ambito dei diritti della persona con riferimento alla "integrita' fisica" una tale norma specifica non esiste ne' sembra potersi evincere nell'ordinamento giuridico una regola di carattere generale in punto di responsabilita' della pubblica amministrazione per "atti legittimi" stante l'eccezionalita' del principio, di portata ristretta alle sole ipotesi legislativamente contemplate nell'ambito dei diritti soggettivi preso in considerazione del dettato costituzionale (es. art. 42 della Costituzione); che tuttavia l'art. 32 della Carta costituzionale tutela il bene afferente alla salute "non solo come interesse della collettivita' ma anche e soprattutto come diritto primario ed assoluto del singolo" (sentenza della Corte n. 88 del 26 luglio 1979) e che siffatta tutela si realizza "nella duplice direzione di apprestare misure di prevenzione e di assicurare cure gratuite agli indigenti", anche mediante forme di "intervento solidaristico" (sentenza della Corte n. 202 del 29 dicembre 1981); cio' allo scopo evidente di attuare un ragionevole "equilibrio" rispetto ai contrapposti bisogni da contemplare; che laddove manchino del tutto provvidenze del genere ne' sia dato ricorrere a forme risarcitorie alternative sembra a questo tribunale che venga irrimediabilmente ed ingiustificativamente vanificata la garanzia costituzionale di tutela della "integrita' fisica" della persona; che in particolare cio' avviene nella fattispecie dove tale fondamentale diritto dell'individuo puo' venire sacrificato in conseguenza dell'esercizio da parte dello Stato di attivita' legittima a favore della collettivita' (nella specie trattamento vaccinale) senza previsione di un "compenso equivalente" od altro equivalente proporzionato al sacrificio eventualmente occorso al singolo nell'adempimento di obbligo di legge imposto nell'interesse e per le esigenze della sanita' pubblica; che in questa ottica delineata dalle superiori argomentazioni in fatto e diritto la legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 19 febbraio 1966) a titolo "obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomelitica" con particolare riferimento all'art. 1 ("La vaccinazione contro la poliomelite e' obbligatoria per i bambini entro il primo anno di eta'...") all'art. 3 ("La persona che esercita la patria potesta' o la tutela sul bambino... e' responsabile dell'osservanza dell'obbligo della vaccinazione...") ed all'art. 3 ("Il Ministero della sanita' provvede a sue spese all'acquisto ed alla distribuzione del vaccino...") nei paesi in cui non prevede un sistema di indennizzo e/o di provvidenze precauzionali e/o assistenziali per gli incidenti vaccinali sembra porsi in contrasto con l'art. 32 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della legge n. 51 del 4 febbraio 1966 con riferimento agli artt. 1, 2 e 3 in relazione all'art. 32 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 23 febbraio 1989 Il presidente: CURTO' 89C1030