N. 461 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 1989

                                 N. 461
      Ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 del tribunale di Milano
  nel procedimento civile vertente tra Oprandi Iside e Ministero della
                                sanita'
 Sanita' pubblica - Vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite -
 Mancata previsione di un sistema di  indennizzo  e/o  di  provvidenze
 precauzionali  e/o  assistenziali  per  possibili incidenti vaccinali
 (nella specie: assunzione di virus, in soggetto  non  vaccinato,  per
 contatto con soggetto cui era stato somministrato vaccino "attivo") -
 Violazione  del  diritto  alla  tutela  dell'integrita'  fisica   dei
 cittadini.
 (Legge 4 febbraio 1966, n. 51, artt. 1, 2 e 3).
 (Cost., art. 32).
(GU n.42 del 18-10-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Letti gli atti ed i documenti di causa;
    Udito il giudice relatore;
                           RITENUTO IN FATTO
      che  Oprandi  Iside ha citato in giudizio avanti al tribunale di
 Milano il Ministero della sanita' (rimasto contumace) per ottenere il
 risarcimento  del  danno derivatole da "paralisi spinale persistente"
 per contratta poliomelite nel corso della  vaccinazione  "Sabin"  cui
 venne  sottoposto  il  figlio  Davide  nel  1975  ed  a causa di essa
 vaccinazione  obbligatoria  per  legge,  non  essendo   stata   dalle
 autorita'  e dagli organi sanitari messa al corrente del pericolo ne'
 istruita su particolari cautele da osservare nel contatto con feci  e
 muco   del   bambino  vaccinato  da  lei  personalmente  accudito  ed
 assistito;
      che  l'espletata  istruttoria  (ed  in particolare le consulenze
 tecniche disposte in sede civile e nel corso del procedimento  penale
 conclusosi    con   l'assoluzione   dell'ufficiale   sanitario,   dei
 responsabili dell'istituto produttore del vaccino  trivalente  Sabin,
 dei   funzionari   dell'Istituto  superiore  della  sanita'  e  della
 direzione generale del Ministero) ha accertato quanto segue:
      1)  che  la  forma morbosa della Oprandi ha rinvenuto la propria
 eziologia in un virus vaccinale assunto per contatto con soggetto cui
 era  stato  somministrato  vaccino  orale "attivo" Sabin (cioe' virus
 vivo ed attenuato), dovendosi escludere l'attribuzione della malattia
 a  ceppi  di  virus  poliomelitici  "selvaggi"  (cioe'  circolanti in
 natura) all'epoca non reperibili in Lombardia, area notoriamente  non
 epidemica;
      2)  che  sin  dal  1964 era consentito - se non altro per essere
 stato evidenziato da pubblicazioni USA ed italiane -  il  rischio  di
 contagio - sia pur minimo - per "contatto" da parte dei familiari non
 vaccinati quali l'Oprandi che - nata nel 1944 - era nel 1975 fuori da
 ogni   possibilita'   vaccinatoria  anche  facoltativa;  possibilita'
 comunque mai prospettatale e del resto - per tipo  "Salk"  (cioe'  il
 vaccino  a  virus uccisi) neppure attuabile per non essere ormai piu'
 rintracciabile sul  mercato  tale  vaccino  da  quando  le  autorita'
 sanitarie  italiane  si  erano pronunziate in favore dell'impiego del
 vaccino tipo "Sabin" da somministrarsi nei primi mesi di vita;
      3)  che  nei  foglietti illustrativi acclusi alle confezioni dei
 vaccini di produzione dello "Istituto sieroterapico milanese" e dello
 "Istituto  Sclavo"  e  succedutisi  nella  revisione  autorizzata dal
 Ministero della sanita' risulta omesso qualsiasi accenno ad  "effetti
 collaterali    paralitogeni"    fino    alle   edizioni   intervenute
 successivamente ai fatti di cui e' causa (1978 e 1980);
      4) che la direzione generale del servizio farmaceutico presso il
 Ministero della sanita' approvo' a posteriori la modifica del  foglio
 illustrativo  nel  senso teste' cennato ed in termini "molto sfumati"
 solamente a titolo di "estrema cautela" avendo  l'Istituto  superiore
 della  sanita'  espresso parere negativo per gli effetti di allarme e
 dissuazione che sarebbero potuti  derivarne  sulla  osservanza  della
 obbligatorieta' della pratica vaccinale, in cio' adeguandosi a quanto
 in punto espresso nella risoluzione adottta  dal  Consiglio  d'Europa
 nel  1974  ribadita  nel 1982 dal comitato di esperti sulle questioni
 farmaceutiche del  Consiglio  d'Europa  stesso  (tanto  e'  vero  che
 l'avvertenza relativa alle reazioni secondarie, cioe' la possibilita'
 di  contagio  da  vaccino-contatto  non  si  rinviene  affatto  nelle
 istruzioni dei vaccini antipoliomelitici Sabin in vendita in numerosi
 paesi europei  proprio  per  evitare  ogni  suggestione  allarmistica
 tendente a far considerare il soggetto vaccinato come pericoloso);
      che  percio'  in  questo storico condizionamento dagli imponenti
 benefici conseguiti dalla collettivita' tramite la  vaccinazione  con
 il  metodo  "Sabin"  e  dalla  primaria  necessita'  di  ottenere una
 "protezione di massa" oggi pressoche' raggiunta  (la  poliomelite  in
 Italia   essendo  stata  quasi  del  tutto  debellata),  l'assenza  d
 specifiche raccomandazioni  e/o  avvertenze  alla  popolazione  circa
 misure  profilattiche  ed  igieniche  da  adottare per scongiurare il
 rischio di contagio per vaccino-contatto  comportanti  -  per  essere
 efficaci  - tecniche di isolamento e rigorose precauzioni peraltro di
 difficile attuazione nell'ambito della convivenza  familiare  (specie
 per la tenera eta' e i bisogni alimentari del soggetto vaccinato) non
 puo' che spiegarsi in virtu' della comprensibile esigenza di  evitare
 con   ogni   mezzo   che   venga   ostacolata  la  pratica  vaccinale
 ingenerandosi inopportuni timori  ed  alimentandosi  controproduttive
 diffidenze;
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
      che   la  responsabilita'  per  fatto  illecito  della  pubblica
 amministrazione si connette alla "ingiustizia" del danno  (art.  2043
 del  c.c.)  conseguente alla violazione di leggi o regolamenti ovvero
 all'inosservanza dei canoni di comune prudenza e diligenza che devono
 improntare  l'azione  amministrativa  nel  rispetto del principio del
 neminem laedere; e tale responsabilita' non  sembra  ricorrere  nella
 fattispecie  alla luce dei superiori interessi della sanita' pubblica
 e della idoneita' dei mezzi prescelti per soddisfarli la cui indubbia
 efficacia   generalizzata   mal   tollera   l'adozione   di   sistemi
 precauzionali e/o comunicazioni  "diffuse"  specie  a  fronte  di  un
 rischio   "individuale"   assolutamente   minimo   siccome  contenuto
 nell'ordine inferiore all'unita' per milioni di dosi  distribuite  di
 vaccino;
      che ove il perseguimento del pubblico interesse sia suscettibile
 di apportare il sacrificio di  un  diritto  soggettivo  e'  la  norma
 positiva   che   deve   provvedere  a  stabilire  l'adeguato  ristoro
 indennitario come invero si verifica nel  campo  della  proprieta'  e
 patrimoniale  in  genere  (es. art. 46 della legge 25 maggio 1865, n.
 2359);  che  invece  nell'ambito  dei  diritti  della   persona   con
 riferimento  alla  "integrita'  fisica"  una tale norma specifica non
 esiste ne' sembra potersi  evincere  nell'ordinamento  giuridico  una
 regola  di  carattere  generale  in  punto  di  responsabilita' della
 pubblica amministrazione per "atti legittimi" stante l'eccezionalita'
 del    principio,    di   portata   ristretta   alle   sole   ipotesi
 legislativamente contemplate nell'ambito dei diritti soggettivi preso
 in  considerazione  del  dettato  costituzionale  (es.  art. 42 della
 Costituzione);
      che tuttavia l'art. 32 della Carta costituzionale tutela il bene
 afferente alla salute "non solo come interesse della collettivita' ma
 anche  e  soprattutto  come diritto primario ed assoluto del singolo"
 (sentenza della Corte n. 88 del 26 luglio 1979) e che siffatta tutela
 si   realizza  "nella  duplice  direzione  di  apprestare  misure  di
 prevenzione e di assicurare  cure  gratuite  agli  indigenti",  anche
 mediante forme di "intervento solidaristico" (sentenza della Corte n.
 202 del 29 dicembre 1981); cio' allo scopo  evidente  di  attuare  un
 ragionevole   "equilibrio"   rispetto   ai  contrapposti  bisogni  da
 contemplare;
      che  laddove  manchino  del tutto provvidenze del genere ne' sia
 dato ricorrere a  forme  risarcitorie  alternative  sembra  a  questo
 tribunale   che   venga  irrimediabilmente  ed  ingiustificativamente
 vanificata la garanzia costituzionale  di  tutela  della  "integrita'
 fisica"   della  persona;  che  in  particolare  cio'  avviene  nella
 fattispecie dove tale fondamentale diritto dell'individuo puo' venire
 sacrificato  in  conseguenza  dell'esercizio  da parte dello Stato di
 attivita'  legittima  a  favore  della  collettivita'  (nella  specie
 trattamento  vaccinale) senza previsione di un "compenso equivalente"
 od  altro  equivalente  proporzionato  al  sacrificio   eventualmente
 occorso  al  singolo  nell'adempimento  di  obbligo  di legge imposto
 nell'interesse e per le esigenze della sanita' pubblica;
      che in questa ottica delineata dalle superiori argomentazioni in
 fatto e diritto la legge 4 febbraio 1966, n. 51  (Gazzetta  Ufficiale
 n.   44  del  19  febbraio  1966)  a  titolo  "obbligatorieta'  della
 vaccinazione antipoliomelitica" con particolare riferimento  all'art.
 1  ("La  vaccinazione  contro  la  poliomelite  e' obbligatoria per i
 bambini entro il primo anno di eta'...") all'art. 3 ("La persona  che
 esercita   la   patria   potesta'  o  la  tutela  sul  bambino...  e'
 responsabile dell'osservanza dell'obbligo della vaccinazione...")  ed
 all'art.  3  ("Il  Ministero  della  sanita'  provvede  a  sue  spese
 all'acquisto ed alla distribuzione del vaccino...") nei paesi in  cui
 non prevede un sistema di indennizzo e/o di provvidenze precauzionali
 e/o  assistenziali  per  gli  incidenti  vaccinali  sembra  porsi  in
 contrasto con l'art. 32 della Costituzione.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 della legge n. 51 del 4 febbraio 1966 con riferimento agli artt. 1, 2
 e 3 in relazione all'art. 32 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Milano, addi' 23 febbraio 1989
                         Il presidente: CURTO'

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