N. 479 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 1989

                                 N. 479
        Ordinanza emessa il 22 marzo 1989 dal pretore di Pistoia
     nel procedimento penale a carico di Mariano Francesco ed altro
 Edilizia  e urbanistica - Illeciti edilizi - Concessioni in sanatoria
 per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici Estinzione
 del   reato   -  Spontanea  demolizione  dell'opera  abusiva  Mancata
 previsione del beneficio - Altra questione - Estinzione del reato  in
 caso  di  demolizione  od  eliminazione  entro  la data di entrata in
 vigore del d.l. n. 146/1985 - Mancata previsione  del  beneficio  in
 caso  di  demolizione  eseguita  in  epoca  successiva Ingiustificata
 disparita' di trattamento di situazioni analoghe.
 (Legge  28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; legge 1 giugno 1985,
 n. 298, art. 8-quater).
 (Cost., art. 3).
(GU n.43 del 25-10-1989 )
                               IL PRETORE
    Visti  gli  atti del procedimento n. 719/1987 r.g. instaturato nei
 confronti di Bartoletti Ginevra, nata a Pistoia il 22 giugno 1929 ivi
 residente  via  Leonardi  n.  1;  Mariano  Francesco,  nato  a  Ruoti
 (Potenza) il 28 ottobre 1938 residente a Prato  via  di  Gabbiana  n.
 18/C;  e Matteucci Sergio, nato a Lucca il 7 gennaio 1942 residente a
 Capannori (Lucca) via del Blocco; imputati del reato p. e p.  di  cui
 all'art.  20,  lett.  b), della legge n. 47/1985, perche' in concorso
 tra loro la prima quale proprietaria, il  secondo  quale  affittuario
 committente,  il  terzo  quale  presidente  della  S.r.l.   Emme-Esse
 fornitrice ed installatrice, installavano una  casetta  prefabbricata
 delle  dimensioni  di  ml. 2,90 x 9,15 con altezza in gronda di circa
 ml. 2,90 oltre una veranda delle dimensioni di ml.  2  x  2,50  x  25
 presso  l'esercizio  di  lavaggio  autoveicoli gestito dal Mariano in
 assenza della prescritta concessione.  In  Pistoia  accertato  il  12
 gennaio 1987;
    Visti  gli  atti  del  dibattimento  svolto  in  data  odierna nei
 confronti dei prevenuti;
    Vista  la  propria  sentenza  in  data  odierna  con  la  quale la
 Bartoletti e' stata assolta per non aver commesso il fatto;
    Visti  gli  esiti  dell'odierna  istruttoria  ed in particolare la
 testimonianza dell'ispettore edilizio Vincenzo Lucchesi del comune di
 Pistoia  in  base  alla  quale  e'  stato  accertato  che  la casetta
 prefabbricata costruita e impiantata dal Matteucci e dal  Mariano  e'
 stata rimossa con conseguente rimessione in pristino dei luoghi;
    Vista l'eccezione di costituzionalita' sollevata dal difensore del
 Mariano;
                             O S S E R V A
    Ritiene  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la questione
 sollevata dal difensore dell'imputato e  d'ufficio  dii  legittimita'
 costituzionale,  in  relazione  all'art.  3 della Costituzione, degli
 artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'art. 8-quater
 del d.l. 23 aprile 1985, n. 145, convertito in legge 21 giugno 1985,
 n. 298, nella parte in cui, rispettivamente, gli uni non estendono il
 beneficio  dell'estinzione  del punto di costruzione edilizia abusiva
 conseguente al rilascio di concessione in sanatoria anche nel caso in
 cui    l'opera    originariamente   abusiva,   sia   stata   demolita
 dall'interessato,   l'altro   limita   il   beneficio    della    non
 perseguibilita'  in qualunque sede e, quindi, anche in sede penale, a
 coloro i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro  il  22  maggio
 1985  senza  estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla
 demolizione successivamente a tale data.
    Questo  pretore  concorda  pienamente con l'impostazione giuridica
 data  da  analoga  questione  dl  pretore  di  Castelfiorentino   con
 ordinanza  del  25  febbraio  1987  la  cui  parte  motiva si riporta
 integralmente: In caso di opere eseguite senza concessione  edilizia,
 l'art.  13  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  riconosce  il
 responsabile dell'abuso la facolta' di  ottenere  la  concessione  in
 sanatoria  quanto  l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici di
 attuazione approvati e non in contrasto con quelli  adottati  sia  al
 momento   della   realizzazione  dell'opera,  sia  al  momento  della
 presentazione della domanda.
    Ai  sensi  dell'art.  22  della  stessa  legge,  al rilascio della
 concessione in sanatoria consegue  l'estinzione  dei  reati  prevista
 dalle norme urbanistiche vigenti.
    Poiche'  la  concessione  in sanatoria che estingue i reati, viene
 rilasciata,  cone  testualmente  risulta  dell'art.  13,  a   seguito
 dell'accertamento   della   conformita'   dell'opera  agli  strumenti
 urbanistici,  e'  lecito  domandarsi  cosa  accada   allorche'   tale
 conformita'  consegue  non  gia'  ad  un  giudizio  della  competente
 autorita' amministrativa, il cui  esito  e'  consentito  nel  formale
 provvedimento  di  concessione,  bensi'  al  volontario comportamento
 ripristinatorio del  trasgressore  che,  demolendo  l'opera  abusiva,
 ristabilisca la situazione precedente.
   In  tal  caso,  stante  l'avvenuta demolizione, all'interessato non
 potrebbe   certo   essere   imposto,   per   fruire   del   beneficio
 dell'estinzione  del reato ai sensi dell'art. 22, di richiedere, cio'
 nonostante, la concessione in sanatoria  poiche',  mancando  l'opera,
 nessun   giudizio  di  conformita'  potrebbe  essere  ormai  espresso
 dsll'autorita'  amministrativa.  D'altra  parte,  egli  non  potrebbe
 neppure  beneficiare sic et simpliciter dell'estinzione del reato per
 effetto della volontaria demolizione, essendo quel beneficio limitato
 testualmente al sol caso di rilascio di concessione in sanatoria.
    Di  qui  la  disparita' di trattamento tra chi, mantenendo l'opera
 abusiva ma conforme agli  strumenti  urbanistici,  puo'  ottenere  la
 concessione  in  sanatoria e beneficiare della conseguente estinzione
 del reato e chi, avendo demolito  l'opera  abusiva,  ripristinando  a
 priori la conformita' agli strumenti urbanistici, non puo' fruire del
 beneficio dell'estinzione del reato.
    Tale  disparita'  di  trattamento non sembra ispirata a criteri di
 ragionevolezza, atteso che la  situazione  finale  (conformita'  agli
 strumenti  urbanistici)  e'  identica  in  entrambi  i  casi.  Non si
 comprende, allora, perche' all'estinzione del reato debba beneficiare
 solo  chi veda acclarata tale situazione in un provvedimento formale,
 quale  e'  la  concessione  in  sanatoria,  e  non  anche  chi   tale
 sistemazione realizzi in via di fatto.
    Sorge,  quindi, il dubbio che, quanto previsto dagli artt. 13 e 22
 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sia in contrasto il principio di
 cui all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui contempla che il
 beneficio dell'estinzione del reato consegua al solo caso in  cui  la
 conformita'   dell'opera   abusiva   sia   consacrata   nel   formale
 provvedimento di concessione in sanatoria, e non anche  nel  caso  in
 cui  tale  conformita'  sia  realizzata  in  virtu' della demolizione
 dell'opera abusiva.
    Analogo  dubbio  si  pone  in  ordine  a quanto previsto dall'art.
 8-quater del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge  21
 giugno  1985, n. 298, che dichiara non perseguibili in qualunque sede
 (e, quindi, anche in quella penale) coloro i quali abbiano demolito o
 eliminato le opere abusise e entro la data di entrata in vigore della
 legge di conversione del decreto-legge, e, quindi, entro i 22  giugno
 1985.
    Nulla  e'  previsto  per  le opere demolite successivamente a tale
 data che,  percio'  dovrebbero  ritenersi  comunque  suscettibili  di
 trattamento sanzionatorio.
    La  disposizione  dell'art.  8-quater  sembra  confermare  che  la
 demolizione dell'opera abusiva elimini l'amtigiuridicita' nel fatto e
 renda la situazione conforme all'ordinamento giuridico.
    Non  si  conprende,  allora,  la limitazione temporale posta dalla
 disposizione e non sembra  pertanto  giustificata  la  disparita'  di
 trattamento  che  ne consegue tra chi ha demolito prima e chi dopo il
 22 giugno 1985.
    Anche  la  legittimita'  costituzionale  di tale norma e', quindi,
 dubbia,  in  relazione  al  principio  di  cui   all'art.   3   della
 Costituzione.
    Entrambe  le  questioni  assumono indubbia rilevanza al fine della
 decisione  del  presente  procedimento,  in  quanto   dall'omessa   e
 lamentata  previsione  dell'estinzione  del  reato nel caso di specie
 consegue l'applicazione della contestata norma sanzionatoria.
    La  questione,  pertanto, e' rilevante ai fini della decisione nel
 presente giudizio, che non puo' essere definito senza  che  la  Corte
 costituzionale  si  sia pronunciata sulla legittimita' costituzionale
 delle citate norme, avendo  l'imputato  provveduto  alla  demolizione
 delle opere.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli  artt.  13  e  22  della  legge  n.
 47/1985  e dell'art. 8-quater della legge n. 298/1985 con riferimento
 all'art. 3 della Costituzione;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare  la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio e di comunicarla ai Presidenti dei due  rami
 del Parlamento.
      Pistoia, addi' 22 marzo 1989
                          Il pretore: CIVININI

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