N. 479 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 1989
N. 479 Ordinanza emessa il 22 marzo 1989 dal pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Mariano Francesco ed altro Edilizia e urbanistica - Illeciti edilizi - Concessioni in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva Mancata previsione del beneficio - Altra questione - Estinzione del reato in caso di demolizione od eliminazione entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 146/1985 - Mancata previsione del beneficio in caso di demolizione eseguita in epoca successiva Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; legge 1 giugno 1985, n. 298, art. 8-quater). (Cost., art. 3).(GU n.43 del 25-10-1989 )
IL PRETORE Visti gli atti del procedimento n. 719/1987 r.g. instaturato nei confronti di Bartoletti Ginevra, nata a Pistoia il 22 giugno 1929 ivi residente via Leonardi n. 1; Mariano Francesco, nato a Ruoti (Potenza) il 28 ottobre 1938 residente a Prato via di Gabbiana n. 18/C; e Matteucci Sergio, nato a Lucca il 7 gennaio 1942 residente a Capannori (Lucca) via del Blocco; imputati del reato p. e p. di cui all'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985, perche' in concorso tra loro la prima quale proprietaria, il secondo quale affittuario committente, il terzo quale presidente della S.r.l. Emme-Esse fornitrice ed installatrice, installavano una casetta prefabbricata delle dimensioni di ml. 2,90 x 9,15 con altezza in gronda di circa ml. 2,90 oltre una veranda delle dimensioni di ml. 2 x 2,50 x 25 presso l'esercizio di lavaggio autoveicoli gestito dal Mariano in assenza della prescritta concessione. In Pistoia accertato il 12 gennaio 1987; Visti gli atti del dibattimento svolto in data odierna nei confronti dei prevenuti; Vista la propria sentenza in data odierna con la quale la Bartoletti e' stata assolta per non aver commesso il fatto; Visti gli esiti dell'odierna istruttoria ed in particolare la testimonianza dell'ispettore edilizio Vincenzo Lucchesi del comune di Pistoia in base alla quale e' stato accertato che la casetta prefabbricata costruita e impiantata dal Matteucci e dal Mariano e' stata rimossa con conseguente rimessione in pristino dei luoghi; Vista l'eccezione di costituzionalita' sollevata dal difensore del Mariano; O S S E R V A Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata dal difensore dell'imputato e d'ufficio dii legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'art. 8-quater del d.l. 23 aprile 1985, n. 145, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui, rispettivamente, gli uni non estendono il beneficio dell'estinzione del punto di costruzione edilizia abusiva conseguente al rilascio di concessione in sanatoria anche nel caso in cui l'opera originariamente abusiva, sia stata demolita dall'interessato, l'altro limita il beneficio della non perseguibilita' in qualunque sede e, quindi, anche in sede penale, a coloro i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 maggio 1985 senza estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla demolizione successivamente a tale data. Questo pretore concorda pienamente con l'impostazione giuridica data da analoga questione dl pretore di Castelfiorentino con ordinanza del 25 febbraio 1987 la cui parte motiva si riporta integralmente: In caso di opere eseguite senza concessione edilizia, l'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, riconosce il responsabile dell'abuso la facolta' di ottenere la concessione in sanatoria quanto l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. Ai sensi dell'art. 22 della stessa legge, al rilascio della concessione in sanatoria consegue l'estinzione dei reati prevista dalle norme urbanistiche vigenti. Poiche' la concessione in sanatoria che estingue i reati, viene rilasciata, cone testualmente risulta dell'art. 13, a seguito dell'accertamento della conformita' dell'opera agli strumenti urbanistici, e' lecito domandarsi cosa accada allorche' tale conformita' consegue non gia' ad un giudizio della competente autorita' amministrativa, il cui esito e' consentito nel formale provvedimento di concessione, bensi' al volontario comportamento ripristinatorio del trasgressore che, demolendo l'opera abusiva, ristabilisca la situazione precedente. In tal caso, stante l'avvenuta demolizione, all'interessato non potrebbe certo essere imposto, per fruire del beneficio dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 22, di richiedere, cio' nonostante, la concessione in sanatoria poiche', mancando l'opera, nessun giudizio di conformita' potrebbe essere ormai espresso dsll'autorita' amministrativa. D'altra parte, egli non potrebbe neppure beneficiare sic et simpliciter dell'estinzione del reato per effetto della volontaria demolizione, essendo quel beneficio limitato testualmente al sol caso di rilascio di concessione in sanatoria. Di qui la disparita' di trattamento tra chi, mantenendo l'opera abusiva ma conforme agli strumenti urbanistici, puo' ottenere la concessione in sanatoria e beneficiare della conseguente estinzione del reato e chi, avendo demolito l'opera abusiva, ripristinando a priori la conformita' agli strumenti urbanistici, non puo' fruire del beneficio dell'estinzione del reato. Tale disparita' di trattamento non sembra ispirata a criteri di ragionevolezza, atteso che la situazione finale (conformita' agli strumenti urbanistici) e' identica in entrambi i casi. Non si comprende, allora, perche' all'estinzione del reato debba beneficiare solo chi veda acclarata tale situazione in un provvedimento formale, quale e' la concessione in sanatoria, e non anche chi tale sistemazione realizzi in via di fatto. Sorge, quindi, il dubbio che, quanto previsto dagli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sia in contrasto il principio di cui all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui contempla che il beneficio dell'estinzione del reato consegua al solo caso in cui la conformita' dell'opera abusiva sia consacrata nel formale provvedimento di concessione in sanatoria, e non anche nel caso in cui tale conformita' sia realizzata in virtu' della demolizione dell'opera abusiva. Analogo dubbio si pone in ordine a quanto previsto dall'art. 8-quater del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, che dichiara non perseguibili in qualunque sede (e, quindi, anche in quella penale) coloro i quali abbiano demolito o eliminato le opere abusise e entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, e, quindi, entro i 22 giugno 1985. Nulla e' previsto per le opere demolite successivamente a tale data che, percio' dovrebbero ritenersi comunque suscettibili di trattamento sanzionatorio. La disposizione dell'art. 8-quater sembra confermare che la demolizione dell'opera abusiva elimini l'amtigiuridicita' nel fatto e renda la situazione conforme all'ordinamento giuridico. Non si conprende, allora, la limitazione temporale posta dalla disposizione e non sembra pertanto giustificata la disparita' di trattamento che ne consegue tra chi ha demolito prima e chi dopo il 22 giugno 1985. Anche la legittimita' costituzionale di tale norma e', quindi, dubbia, in relazione al principio di cui all'art. 3 della Costituzione. Entrambe le questioni assumono indubbia rilevanza al fine della decisione del presente procedimento, in quanto dall'omessa e lamentata previsione dell'estinzione del reato nel caso di specie consegue l'applicazione della contestata norma sanzionatoria. La questione, pertanto, e' rilevante ai fini della decisione nel presente giudizio, che non puo' essere definito senza che la Corte costituzionale si sia pronunciata sulla legittimita' costituzionale delle citate norme, avendo l'imputato provveduto alla demolizione delle opere.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985 e dell'art. 8-quater della legge n. 298/1985 con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio e di comunicarla ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Pistoia, addi' 22 marzo 1989 Il pretore: CIVININI 89C1051