Modifiche alla legge regionale 12/87. Disciplina delle agevolazioni finanziarie a favore dell'associazionismo artigiano ai fini di garanzia.(GU n.43 del 28-10-1989)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'art. 8 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 12 e' modificato come segue: Art. 8. 1. Sono concessi al Consorzio, con provvedimento della Giunta regionale, secondo le linee e le direttive contenute nel programma regionale di finanziamento di cui all'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13 e successive modificazioni, contributi per la gestione, con particolare riferimento alla realizzazione di iniziative e programmi tesi ad assicurare una attivita' di assistenza tecnica alle cooperative, di aggiornamento e formazione e di informazione tecnico-finanziaria diffusa sulle attivita' del consorzio e delle cooperative. Il contributo viene determinato per l'anno 1988 in L. 350.000.000. 2. Sono concessi alle cooperative artigiane di garanzia, limitatamente all'anno 1988, contributi in conto patrimonio di garanzia per un importo complessivo di L. 350 milioni. I suddetti contributi sono erogati con deliberazione della Giunta regionale proporzionalmente al volume di credito attivato da ciascuna cooperativa nell'anno 1986, risultante dalla relativa documentazione fornita dagli istituti di credito. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, addi' 9 gennaio 1989 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 29 novembre 1988 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 2 gennaio 1989.