REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1989, n. 7 

  Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1989.
(GU n.43 del 28-10-1989)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
 
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Giunta  regionale  e'  autorizzata a gestire provvisoriamente,
fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1989  sia  approvato
per  legge  e  comunque,  non oltre il 30 aprile 1989, il bilancio di
previsione per l'anno 1989, depositato al Consiglio regionale in data
15   dicembre  1988,  secondo  gli  stati  di  previsione  e  con  le
disposizioni e modalita' previste nella legge di approvazione.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ai sensi dell'art. 28
dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra  in  vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, addi' 19 gennaio 1989
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 21
dicembre 1988 ed e' stata vistata dal Commissario del  Governo  il  9
gennaio 1989.