REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1989, n. 11 

  Disciplina  transitoria  per l'esercizio delle funzioni delegate in
materia di diritto allo studio universitario.
(GU n.43 del 28-10-1989)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
 
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   In  attesa  dell'entrata  in  vigore  della  legge di riforma e di
delega sul diritto allo studio universitario, fino alla data  del  30
giugno 1989 tutte le funzioni delegate all'Associazione Intercomunale
con legge regionale 31  agosto  1982,  n.  72,  sono  esercitate  dai
comitati di gestione previsti dalla suddetta legge.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, addi' 2 febbraio 1989
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 20
dicembre 1988 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  26
gennaio 1989.