Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra'".(GU n.255 del 31-10-1989)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra'" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui trattasi; Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione dei suddetti vini dove si prevede la facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite minimo dell'estratto secco netto; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle mutate tecniche di produzione dei vini in discorso ed alle particolari esigenze ambientali di accogliere la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'estratto secco netto dei vini a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra'" previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e' modificato come appresso: Cinque Terre: 15 per mille; Cinque Terre Sciacchetra': 22 per mille. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 14 ottobre 1989 Il Ministro: MANNINO