Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola "Colline Beneventane", di delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.(GU n.255 del 31-10-1989)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica "Colline Beneventane". Si precisa che la zona di provenienza delle uve atte a produrre il vino di cui al precedente comma ricade in provincia di Benevento e comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: S. Giorgio del Sannio, Calvi, S. Nicola Manfredi, S. Angelo a Cupolo, Apice, S. Nazzaro, S. Martino Sannita, S. Leucio del Sannio, Ceppaloni, Arpaise, Paduli, Pietrelcina, S. Arcangelo Trimonte, Pannarano, Benevento, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Pago Veiano, Pesco Sannita, Buonalbergo e Reino. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che ai sensi delle leggi vigenti in materia sono pervenute richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso, unitamente all'indicazione geografica "Colline Beneventane", del riferimento al nome dei vitigni: Aglianico N, Coda di Volpe B, Falanghina B e Piedirosso N nonche' delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso il suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.