N. 510 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 1989
N. 510 Ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal pretore di Alessandria nel procedimento civile vertente tra Orsi Giovanni e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Esclusione dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' nel caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'a.g.o., nell'ipotesi del superamento del trattamento minimo garantito. (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.44 del 2-11-1989 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza; Rilevato che il ricorrente chiede l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilita' SR 356608 corrispostagli dalla gestione coltivatori diretti con decorrenza gennaio 1978 (cosi' interpretato il ricorso alla luce della documentazione amministrativa prodotta), essendo titolare dall'ottobre 1970 di altre pensione V.O. 50001359; che tale integrazione e' stata negata in via amministrativa dall'I.N.P.S. in applicazione dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che la vieta se il richiedente gode di altro trattamento pensionistico che, cumulato a quello di cui si chiede l'integrazione superi il trattamento minimo; che l'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e' stato piu' volte dichiarato incostituzionale in riferimento a specifiche ipotesi di cumulo fra trattamenti pensionistici, tra cui non e' compresa, l'ipotesi oggetto della presente causa; che pertanto la questione di legittimita' costituzionale relativa al citato art. 1 e' rilevante, trattandosi della norma che il giudicante dovrebbe applicare al caso; che la rilevanza sussiste anche sotto diverso profilo, in quanto l'eccepita prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente non coprirebbe comunque l'intero periodo per cui l'integrazione e' stata richiesta; che la questione appare non manifestamente infondata proprio in considerazione delle numerose pronuncie di accoglimento della Corte costituzionale le quali, sia in relazione allo stesso art. 1 della legge n. 9/1963 sia in relazione a numerose altre norme di analogo contenuto, hanno gia' escluso la legittimita' del divieto di integrazione al trattamento minimo in quanto comportante una ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe (cfr. Corte costituzionale nn. 102/1982, 184/1988, 1144/1988, 314/1985, 81/1989, le cui argomentazioni e conclusioni si richiamano);
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata a carico della gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per chi sia gia' titolare di pensione diretta a carico dell'a.g.o. qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; Sospende il giudizio in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Alessandria, addi' 11 luglio 1989 (Seguono le firme) 89C1081