N. 510 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 1989

                                 N. 510
      Ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal pretore di Alessandria
     nel procedimento civile vertente tra Orsi Giovanni e I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Gestione
 speciale  coltivatori  diretti,  coloni  e  mezzadri   -   Esclusione
 dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' nel caso
 di cumulo con pensione diretta a carico dell'a.g.o., nell'ipotesi del
 superamento del trattamento minimo garantito.
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.44 del 2-11-1989 )
                               IL PRETORE
    Sciogliendo  la  riserva  che  precede, ha pronunciato la seguente
 ordinanza;
    Rilevato  che  il  ricorrente chiede l'integrazione al trattamento
 minimo della pensione  di  reversibilita'  SR  356608  corrispostagli
 dalla gestione coltivatori diretti con decorrenza gennaio 1978 (cosi'
 interpretato il ricorso alla luce della documentazione amministrativa
 prodotta),  essendo titolare dall'ottobre 1970 di altre pensione V.O.
 50001359;
      che  tale  integrazione  e'  stata  negata in via amministrativa
 dall'I.N.P.S. in applicazione dell'art. 1, secondo comma, della legge
 9  gennaio  1963,  n. 9, che la vieta se il richiedente gode di altro
 trattamento pensionistico che, cumulato a quello  di  cui  si  chiede
 l'integrazione superi il trattamento minimo;
      che  l'art.  1  della  legge 9 gennaio 1963, n. 9, e' stato piu'
 volte dichiarato incostituzionale in riferimento a specifiche ipotesi
 di  cumulo  fra  trattamenti  pensionistici, tra cui non e' compresa,
 l'ipotesi oggetto della presente causa;
      che   pertanto   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 relativa al citato art. 1 e' rilevante, trattandosi della  norma  che
 il giudicante dovrebbe applicare al caso;
      che la rilevanza sussiste anche sotto diverso profilo, in quanto
 l'eccepita  prescrizione  quinquennale  del   diritto   vantato   dal
 ricorrente   non   coprirebbe   comunque  l'intero  periodo  per  cui
 l'integrazione e' stata richiesta;
      che  la questione appare non manifestamente infondata proprio in
 considerazione delle numerose pronuncie di accoglimento  della  Corte
 costituzionale  le  quali,  sia in relazione allo stesso art. 1 della
 legge n. 9/1963 sia in relazione a numerose altre  norme  di  analogo
 contenuto,   hanno  gia'  escluso  la  legittimita'  del  divieto  di
 integrazione  al  trattamento  minimo  in  quanto   comportante   una
 ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe (cfr.
 Corte costituzionale nn.  102/1982,  184/1988,  1144/1988,  314/1985,
 81/1989, le cui argomentazioni e conclusioni si richiamano);
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
 gennaio 1963, n. 9, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella
 parte in cui esclude il  diritto  all'integrazione  al  minimo  della
 pensione   di   riversibilita'   erogata   a  carico  della  gestione
 coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per chi sia gia' titolare  di
 pensione  diretta a carico dell'a.g.o. qualora per effetto del cumulo
 sia superato il trattamento minimo garantito;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e
 che, a cura della cancelleria, copia  della  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Alessandria, addi' 11 luglio 1989
                           (Seguono le firme)

 89C1081