MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 6 ottobre 1989 

  Autorizzazione  alla  Banca nazionale del lavoro ad avvalersi della
facolta' di fotoriproduzione sostitutiva di  cui  all'art.  25  della
legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  relativamente agli assegni bancari
prodotti dal 1› gennaio 1985.
(GU n.257 del 3-11-1989)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11
settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva  dei
documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979   con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  della  pellicola  destinata  alla   fotoriproduzione
sostitutiva  dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista la richiesta della Banca nazionale del lavoro del 27 febbraio
1989;
  Considerato  che  gli  atti e documenti oggetto della richiesta non
sono  compresi  nelle  categorie   escluse   dalla   fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro del tesoro;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  La  Banca  nazionale  del  lavoro e' autorizzata ad avvalersi della
facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per  i
documenti  decorrenti  dal  1›  gennaio  1985  che  costituiscono  la
categoria "assegni bancari".
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei Ministri dell'11 settembre 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che sara' costituito un
originale negativo di sicurezza per sostituire ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche  tecniche  prescritte
dal  decreto  ministeriale  29  marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione  sostitutiva,  possono  essere   distrutti   se   si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 6 ottobre 1989
                                               Il Ministro: FACCHIANO