N. 544 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 1989

                                 N. 544
 Ordinanza  emessa  il  20  settembre  1989  dal tribunale militare di
 Torino nel procedimento penale a carico di Niccolis Antonio
 Reati  militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di
 coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte
 costituzionale  (sentenza  n.  409/1989) - Contestazione della scelta
 della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente  invasione
 della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di
 legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia  penale
 -   Ingiustificate   differenze   e  irragionevoli  equiparazioni  di
 trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de  qua
 -  Conseguente  incentivazione  alla  commissione  di  tale  reato  -
 Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del  servizio  di
 leva  per  motivi  c.d.  di  coscienza rispetto a colui che ne oppone
 diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o
 il  servizio  sostitutivo  -  Denunciata sproporzione tra le sanzioni
 previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art.
 173 del c.p.m.p.).
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n.
 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953,
    n. 87, art. 28).
 (Cost., artt. 3, 25 e 27).
(GU n.48 del 29-11-1989 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Niccolis Antonio, nato il 4 febbraio  1970  ad  Alberobello
 (Bari),  ivi residente in via Contrada Curcio n. 3, recluta effettivo
 al 23º btg. ftr. "Como" in Como, arrestato  il  24  agosto  1989,  in
 liberta'  dal  25  agosto  1989,  imputato del reato di: "Rifiuto del
 servizio militare di leva" (art. 8, secondo  comma,  della  legge  15
 dicembre  1972,  n.  772,  come sostituito dall'art. 2 della legge 24
 dicembre 1974, n. 695) perche', chiamato alle armi e presentatosi  il
 22  agosto 1989 al 23º btg. ftr. "Como" in Como cui era destinato per
 adempiere ai propri obblighi militari, il 24 agosto  1989  rifiutava,
 prima   di   assumerlo,   il  servizio  militare  di  leva  adducendo
 imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarieta'  personale  in
 ogni   circostanza   all'uso   delle  armi,  a  causa  delle  proprie
 convinzioni religiose di appartenente  al  credo  dei  "Testimoni  di
 Geova"  e  rifiutava altresi' di richiedere l'eventuale ammissione ai
 servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla  legge
 sulla obiezione di coscienza.
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 541/1989).
 89C1157