N. 565 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 1989

                                 N. 565
 Ordinanza  emessa  il  21  settembre  1989  dal tribunale militare di
 Torino nel procedimento penale a carico di Spanghero Stefano
 Reati  militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di
 coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte
 costituzionale  (sentenza  n.  409/1989) - Contestazione della scelta
 della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente  invasione
 della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di
 legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia  penale
 -   Ingiustificate   differenze   e  irragionevoli  equiparazioni  di
 trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de  qua
 -  Conseguente  incentivazione  alla  commissione  di  tale  reato  -
 Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del  servizio  di
 leva  per  motivi  c.d.  di  coscienza rispetto a colui che ne oppone
 diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o
 il  servizio  sostitutivo  -  Denunciata sproporzione tra le sanzioni
 previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art.
 173 del c.p.m.p.).
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n.
 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953,
    n. 87, art. 28).
 (Cost., artt. 3, 25 e 27).
(GU n.48 del 29-11-1989 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Spanghero Stefano,  nato  il  1º  giugno  1970  a  Gorizia,
 residente   in  Turriaco  (Gorizia),  in  via,  Roma,  123,  recluta,
 effettivo  all'11º  btg.   ftr.   "Casale"   in   Casale   Monferrato
 (Alessandria), arrestato il 21 agosto 1989, rimesso in liberta' il 23
 agosto 1989, imputato del reato di: "Rifiuto del servizio militare di
 leva"  (art.  8,  secondo comma della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
 come sostituito dall'art. 2 della legge 24  dicembre  1974,  n.  695)
 perche',  chiamato alle armi e presentatosi il 21 agosto 1989 all'11º
 btg.  ftr.  "Casale"  in  Casale  Monferrato  (Alessandria)  cui  era
 destinato  per  adempiere  ai  propri obblighi militari, il 21 agosto
 1989 rifiutava, prima di assumerlo,  il  servizio  militare  di  leva
 adducendo  imprescindibili  motivi  di  coscienza,  e di contrarieta'
 personale in ogni circostanza  all'uso  delle  armi,  a  causa  delle
 proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei "Testimoni
 di Geova" e rifiutava altresi' di richiedere  l'eventuale  ammissione
 ai  servizi  sostitutivi  di  quello militare di leva, previsti dalla
 legge sulla obiezione di coscienza.
                             O S S E R V A
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 541/1989).
 89C1179