N. 566 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 1989

                                 N. 566
 Ordinanza  emessa  il  21  settembre  1989  dal tribunale militare di
 Torino nel procedimento penale a carico di Sposito Massimiliano
 Reati  militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di
 coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte
 costituzionale  (sentenza  n.  409/1989) - Contestazione della scelta
 della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente  invasione
 della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di
 legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia  penale
 -   Ingiustificate   differenze   e  irragionevoli  equiparazioni  di
 trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de  qua
 -  Conseguente  incentivazione  alla  commissione  di  tale  reato  -
 Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del  servizio  di
 leva  per  motivi  c.d.  di  coscienza rispetto a colui che ne oppone
 diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o
 il  servizio  sostitutivo  -  Denunciata sproporzione tra le sanzioni
 previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art.
 173 del c.p.m.p.).
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n.
 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953,
    n. 87, art. 28).
 (Cost., artt. 3, 25 e 27).
(GU n.48 del 29-11-1989 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Sposito Massimiliano, nato il  13  agosto  1970  a  Torino,
 residente a Lombriasco (Torino), in vicolo Paglietta, 7, effettivo al
 26º btg. ftr. "Bergamo" in Diano Castello,  arrestato  il  23  agosto
 1989, in liberta' dal 25 agosto 1989, imputato del reato di: "Rifiuto
 del servizio militare di leva" (art. 8, secondo comma della legge  15
 dicembre  1972,  n.  772,  come sostituito dall'art. 2 della legge 24
 dicembre 1974, n. 695) perche', chiamato alle armi e presentatosi  il
 22  agosto  1989 al 26º btg. ftr. "Bergamo" in Diano Castello cui era
 destinato per adempiere ai propri obblighi  militari,  il  23  agosto
 1989  rifiutava,  prima  di  assumerlo,  il servizio militare di leva
 adducendo imprescindibili motivi  di  coscienza,  e  di  contrarieta'
 personale  in  ogni  circostanza  all'uso  delle  armi, a causa delle
 proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei "Testimoni
 di  Geova"  e rifiutava altresi' di richiedere l'eventuale ammissione
 ai servizi sostitutivi di quello militare  di  leva,  previsti  dalla
 legge sulla obiezione di coscienza.
                             O S S E R V A
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 541/1989).
 89C1180