N. 574 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 1989

                                 N. 574
 Ordinanza  emessa  il  21  settembre  1989  dal tribunale militare di
 Torino nel procedimento penale a carico di Di Viesti Pinuccio
 Reati  militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di
 coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte
 costituzionale  (sentenza  n.  409/1989) - Contestazione della scelta
 della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente  invasione
 della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di
 legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia  penale
 -   Ingiustificate   differenze   e  irragionevoli  equiparazioni  di
 trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de  qua
 -  Conseguente  incentivazione  alla  commissione  di  tale  reato  -
 Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del  servizio  di
 leva  per  motivi  c.d.  di  coscienza rispetto a colui che ne oppone
 diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o
 il  servizio  sostitutivo  -  Denunciata sproporzione tra le sanzioni
 previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art.
 173 del c.p.m.p.).
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n.
 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).
 (Cost., artt. 3, 25 e 27).
(GU n.48 del 29-11-1989 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Di Viesti Pinuccio,  nato  il  2  marzo  1970  a  San  Remo
 (Imperia), residente a Rimini (Forli', in via Piemonte n. 1, recluta,
 effettivo  al  14º  btg.  bers.  "Sernaglia"  in  Albenga   (Savona),
 arrestato  il 22 agosto 1989, in liberta' il 25 agosto 1989, imputato
 del reato di: "Rifiuto  del  servizio  militare  di  leva"  (art.  8,
 secondo  comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito
 dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695)  perche',  chiamato
 alle  armi  e  presentatosi  il  21  agosto  1989  al  14º btg. bers.
 "Sernaglia" in Albenga (Savona) cui era destinato  per  adempiere  ai
 propri  obblighi  militari,  il  22  agosto  1989 rifiutava, prima di
 assumerlo, il servizio militare  di  leva  adducendo  imprescindibili
 motivi  di coscienza, e di contrarieta' personale in ogni circostanza
 all'uso delle armi, a causa delle proprie  convinzioni  religiose  di
 appartenente  al  credo dei "Testimoni di Geova" e rifiutava altresi'
 di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello
 militare  di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.
                             O S S E R V A
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 541/1989).
 89C1188