UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DECRETO 20 settembre 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.290 del 13-12-1989)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926,  n.  2170,  modificato  con  regio
decreto  13  ottobre  1927,  n.  2227,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  ed  in  particolare  l'art.  16, comma 1, relativo alle
modifiche di statuto;
  Viste  le  deliberazioni  del  consiglio della facolta' di medicina
veterinaria  in   data   27   febbraio   1985;   del   consiglio   di
amministrazione in data 30 aprile 1985; del senato accademico in data
3 giugno 1985 che hanno approvato  la  modifica  di  statuto  per  la
scuola di specializzazione in biochimica marina;
  Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale in data 23
gennaio 1988;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                            Articolo unico
  Gli articoli da 532 a 543, relativi alla scuola di specializzazione
in biochimica marina, sono soppressi.
  Dopo  l'art.  531, con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti  nuovi  articoli,
relativi   al  riordinamento  della  scuola  di  specializzazione  in
biochimica marina:
            Scuola di specializzazione in biochimica marina
  Art.   532.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
biochimica marina presso l'Universita' degli studi di Bologna.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  fornire  agli iscritti le cognizioni
scientifiche  e  tecniche  necessarie  per  svolgere  l'attivita'  di
biochimica  nel  campo dell'ecologia marina, della produttivita', del
controllo  igienico-sanitario,  di  qualita'  e  delle  utilizzazioni
industriali delle risorse biologiche marine.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in biochimica marina.
  Art.  533.  -  La  scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di
corso  prevede  almeno  duecentocinquanta  ore  di   insegnamento   e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
dieci   per   ciascun   anno   di   corso  per  un  totale  di  venti
specializzandi.
  Art.  534.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale, concorrono le
facolta' di  medicina  veterinaria,  di  giurisprudenza,  di  scienze
matematiche,  fisiche  e  naturali,  di  agraria,  di  farmacia  e il
dipartimento di geografia. Nel manifesto annuale  degli  studi  viene
indicata la sede della direzione della scuola.
  Art. 535. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea  in  medicina  veterinaria,  in
chimica,  in  chimica  industriale, in scienze biologiche, in scienze
naturali,  in  farmacia,  in  scienze  agrarie,  in   scienze   della
produzione animale, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in scienze
geologiche, in medicina e chirurgia.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 536. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   oceanografia fisica e chimica;
   biologia marina;
   biochimica dei vegetali acquatici;
   biochimica degli animali acquatici;
   biochimica analitica;
   metodi analitici per il controllo delle acque di mare,
ed inoltre due corsi opzionali.
  2› Anno:
   chimica fisiologica degli animali acquatici;
   biochimica dei prodotti della pesca;
   microbiologia marina;
   prodotti biologicamente attivi da organismi marini;
   diritto del mare in rapporto alle risorse marine,
ed inoltre due corsi opzionali.
  I   corsi   opzionali   saranno   definiti  dai  competenti  organi
accademici, in base ad esigenze e a peculiarita' specifiche.
  Art. 537. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolto  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione, svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  o
extrauniversitari.
  Art.  538.  -  L'Universita' su proposta del consiglio della scuola
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e  di utilizzazione di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 382/80 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.
  Art.  539.  -  La  frequenza  alle lezioni necessaria per sostenere
l'esame alla fine di ogni anno deve essere almeno il 70%. L'attivita'
pratica   e'  rappresentata  dalla  frequenza  obbligatoria  ai  fini
dell'apprendimento e per la tesi sperimentale  della  durata  di  sei
mesi  da  svolgersi  presso  gli  istituti o dipartimenti per i quali
hanno optato i docenti dei singoli insegnamenti.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  a  norma  di  legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bologna, addi' 20 settembre 1989
                                           Il rettore: ROVERSI MONACO