Direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi per la valutazione delle richieste di aumento di tariffe e prezzi da deliberarsi nell'anno 1990. (Provvedimento n. 25/1989).(GU n.290 del 13-12-1989)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, ed in particolare l'art. 4, ultimo comma, che attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi la facolta' di impartire ai comitati provinciali prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 13; Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle attivita' dei comitati provinciali prezzi e' delegato alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo; Vista la disposizione dell'art. 17, punto 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la quale, tra l'altro, dispone che il CIP, al fine del contenimento, nel complesso della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e dei servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, emani apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza; Vista la relazione previsionale e programmatica che fissa nel 4,5% medio il tasso massimo di inflazione previsto dal Governo per il 1990 e fornisce indicazioni in ordine alla dinamica delle tariffe pubbliche e dei prezzi amministrati che deve essere contenuta entro il 3,5% medio annuo; Delibera: Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed i comitati provinciali prezzi valuteranno le richieste di aumento di tariffe e prezzi da deliberarsi nell'anno 1990 nell'ambito territoriale di loro competenza, attenendosi ai seguenti criteri: a) contenere il complesso degli aumenti di competenza entro il tasso medio annuo del 3,5%, rispetto al valore medio registrato nel 1989 comprensivo degli effetti di "trascinamento" dal 1989; b) provvedere alle eventuali revisioni di tariffe e prezzi non prima che sia decorso un periodo di un anno dalla precedente revisione; c) assumere le relative determinazioni entro tempi tecnici adeguati alle specifiche problematiche relative ai settori interessati; d) trasmettere alla Segreteria generale del CIP, entro cinque giorni dalla loro assunzione, copia dei provvedimenti deliberati. Con l'occasione si fa presente che a norma dell'art. 1- bis della leggge 12 giugno 1984, n. 219, il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o della giunta, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, puo' sospendere, in via d'urgenza, i provvedimenti adottati dai comitati provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni o delle direttive di cui al comma precedente. Inoltre, per verificare la congruita' di cui al punto a), le amministrazioni regionali, provinciali e comunali e i comitati provinciali prezzi sono invitati ad avvalersi del sistema informativo del CIP, che per ogni capoluogo di provincia dispone delle rilevazioni ISTAT elaborate nel quadro di una visione complessiva nazionale e locale. Roma, addi' 22 novembre 1989 Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA