COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 22 novembre 1989 

  Direttive  alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed
ai comitati provinciali prezzi per la valutazione delle richieste  di
aumento   di   tariffe   e  prezzi  da  deliberarsi  nell'anno  1990.
(Provvedimento n. 25/1989).
(GU n.290 del 13-12-1989)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                              DEI PREZZI
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.
347, ed in particolare l'art. 4, ultimo  comma,  che  attribuisce  al
Comitato  interministeriale  dei  prezzi  la facolta' di impartire ai
comitati provinciali prezzi  direttive  per  il  coordinamento  e  la
disciplina dei prezzi provinciali e locali;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 23 aprile 1946, n.
363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, ed  in  particolare
l'ultimo comma dell'art. 13;
  Visto  l'art.  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  con  il  quale  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative  relative  alle  attivita'  dei  comitati  provinciali
prezzi  e'  delegato  alle  regioni  nel   quadro   degli   indirizzi
determinati dal Governo;
  Vista  la  disposizione  dell'art.  17,  punto  1,  della  legge 28
febbraio 1986, n. 41, la quale, tra l'altro, dispone che il  CIP,  al
fine  del  contenimento,  nel  complesso  della media ponderata degli
incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati  dei  beni  e  dei
servizi  inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita' nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato
per  ciascun  anno  nella  relazione previsionale e programmatica del
Governo, ovvero aggiornato in sede di  approvazione  della  relazione
previsionale  e  programmatica  per l'anno successivo, emani apposite
direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e  comunali  ed
ai  comitati  provinciali  prezzi  per  i  provvedimenti da adottarsi
nell'ambito territoriale di loro competenza;
  Vista  la relazione previsionale e programmatica che fissa nel 4,5%
medio il tasso massimo di inflazione previsto dal Governo per il 1990
e   fornisce  indicazioni  in  ordine  alla  dinamica  delle  tariffe
pubbliche e dei prezzi amministrati che deve essere  contenuta  entro
il 3,5% medio annuo;
                              Delibera:
  Le  amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed i comitati
provinciali prezzi valuteranno le richieste di aumento di  tariffe  e
prezzi da deliberarsi nell'anno 1990 nell'ambito territoriale di loro
competenza, attenendosi ai seguenti criteri:
    a)  contenere  il  complesso degli aumenti di competenza entro il
tasso medio annuo del 3,5%, rispetto al valore medio  registrato  nel
1989 comprensivo degli effetti di "trascinamento" dal 1989;
    b)  provvedere  alle  eventuali revisioni di tariffe e prezzi non
prima che  sia  decorso  un  periodo  di  un  anno  dalla  precedente
revisione;
    c)  assumere  le  relative  determinazioni  entro  tempi  tecnici
adeguati  alle   specifiche   problematiche   relative   ai   settori
interessati;
    d)  trasmettere  alla  Segreteria  generale del CIP, entro cinque
giorni dalla loro assunzione, copia dei provvedimenti deliberati.
  Con  l'occasione  si fa presente che a norma dell'art. 1- bis della
leggge  12  giugno  1984,  n.  219,  il   Presidente   del   Comitato
interministeriale  dei  prezzi,  o  il  Ministro  da lui delegato, su
conforme  parere  del  Comitato  stesso  o  della  giunta,  ai  sensi
dell'art.  3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
15 settembre 1947, n. 896,  puo'  sospendere,  in  via  d'urgenza,  i
provvedimenti   adottati  dai  comitati  provinciali  dei  prezzi  in
violazione delle disposizioni o  delle  direttive  di  cui  al  comma
precedente.
  Inoltre,  per  verificare  la  congruita'  di  cui  al punto a), le
amministrazioni  regionali,  provinciali  e  comunali  e  i  comitati
provinciali prezzi sono invitati ad avvalersi del sistema informativo
del  CIP,  che  per  ogni  capoluogo  di  provincia   dispone   delle
rilevazioni  ISTAT  elaborate  nel  quadro di una visione complessiva
nazionale e locale.
   Roma, addi' 22 novembre 1989
                           Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA