IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le
caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
Vista la richiesta dell'unita' sanitaria locale n. 62 di Fossano,
protocollo n. 1332 del 7 febbraio 1989;
Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta -
non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione
sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
Udito il comitato di settore per i beni archivistici in
sostituzione della Commissione di cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Sentito il Ministro della sanita';
Decreta:
Articolo unico
L'unita' sanitaria locale n. 62 di Fossano e' autorizzata ad
avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, per le cartelle cliniche a partire dal 1 gennaio 1988.
Le modalita' di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
La pellicola da usare, fermo restando che sara' costituito un
originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli
effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche tecniche prescritte
dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addi' 14 dicembre 1989
Il Ministro: FACCHIANO