Autorizzazione all'istituto per l'infanzia di Trieste ad avvalersi della facolta' di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiologiche prodotte nel periodo 1 gennaio 1981-31 dicembre 1985.(GU n.2 del 3-1-1990)
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione; Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; Visto il proprio decreto del 21 marzo 1988 con il quale l'istituto per l'infanzia di Trieste e' stato autorizzato ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte nel periodo 1 giugno 1976-31 dicembre 1980; Vista la nota n. G8/20 del 10 luglio 1989 del predetto istituto con la quale ha richiesto il proseguimento della fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiologiche prodotte nel periodo 1 gennaio 1981-31 dicembre 1985; Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta - non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974; Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; Sentito il Ministro della sanita'; Decreta: Articolo unico L'istituto per l'infanzia di Trieste, ospedale specializzato pediatrico regionale, e' autorizzato ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiologiche prodotte nel periodo 1 gennaio 1981-31 dicembre 1985. Le modalita' di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974. La pellicola da usare, fermo restando che sara' costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979. Le lastre radiologiche, di cui e' stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutte dopo che siano decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 14 dicembre 1989 Il Ministro: FACCHIANO