Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.2 del 3-1-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 901 del 19 luglio 1986; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio di facolta' di medicina e chirurgia; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 299, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva, e' modificato nel senso che possono essere iscritti sei studenti per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi per l'intero corso di studi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, addi' 3 novembre 1989 p. Il rettore: DIANZANI