IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 901 del 19
luglio 1986;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio di
facolta' di medicina e chirurgia;
Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici
dell'Universita' di Torino;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario
nazionale;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 299, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia
plastica ricostruttiva, e' modificato nel senso che possono essere
iscritti sei studenti per ciascun anno di corso per un totale di
trenta specializzandi per l'intero corso di studi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Torino, addi' 3 novembre 1989
p. Il rettore: DIANZANI