N. 576 SENTENZA 13 - 22 dicembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Pensionamento anticipato - Pensione
 liquidata ed eventuale retribuzione percepita in costanza di rapporto
 di lavoro - Divieto di cumulo - Questione gia' considerata dalla
 Corte (sentenza n. 531/1988) - Norma diretta a disincentivare il
 ricorso ai pensionamenti anticipati nell'area del pubblico impiego -
 Non fondatezza.
 
 (D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, settimo comma, nel testo
 sostituito dalla legge 25 marzo 1983, n. 79).
 
 (Cost., artt. 3, 36 e 38).
(GU n.1 del 3-1-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.10, settimo
 comma, del  decreto-legge  29  gennaio  1983,  n.17  (Misure  per  il
 contenimento  del  costo  del  lavoro  e  per favorire l'occupazione)
 convertito, con modificazioni,  nella  legge  25  marzo  1983,  n.79,
 promosso  con  ordinanza  emessa  l'11  maggio  1988 dal T.A.R. della
 Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso  proposto
 da Modica Orazio contro il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria
 ed altro, iscritto al n. 296 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
                           Ritenuto in fatto
    1.   -  Con  ordinanza  emessa  l'11  maggio  1988,  il  Tribunale
 amministrativo regionale della Calabria - Sezione staccata di  Reggio
 Calabria,   sul   ricorso   proposto   da  Modica  Orazio  contro  il
 Provveditore agli Studi di Reggio  Calabria  ed  altro  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.
 3, 36  e  38  della  Costituzione,  dell'art.10,  settimo  comma  del
 decreto-legge  29  gennaio 1983, n.17 (Misure per il contenimento del
 costo del  lavoro  e  per  favorire  l'occupazione)  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79.
    Il  ricorrente,  gia'  docente  di  ruolo  di educazione musicale,
 collocato a riposo a domanda per pensionamento anticipato, aveva  poi
 prestato  servizio  quale  supplente annuale di violino. Disposto dal
 Provveditorato agli studi il recupero delle somme percepite a  titolo
 di  pensione,  per  effetto del divieto di cumulo sancito dalla norma
 oggetto  di  censura,  il  Modica   aveva   impugnato   il   relativo
 provvedimento.  Al  riguardo, il Collegio ha ravvisato di proporre la
 questione di cui trattasi perche' la normativa, nei  suoi  contenuti,
 avrebbe  esorbitato dai limiti della "ragionevolezza" ex art. 3 della
 Costituzione.
    Con  atto depositato il 7 luglio 1989 e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale   dello  Stato,  deducendo  l'infondatezza  della  questione
 sollevata poiche', si assume, quando,  con  la  legge  ora  all'esame
 della  Corte costituzionale, si vieta il cumulo tra il trattamento di
 pensione e quello di servizio attivo, non si impone al dipendente  di
 lavorare  senza  retribuzione,  ma piu' semplicemente lo si invita ad
 operare una scelta.
                         Considerato in diritto
    1.1  -  L'art.10  del  decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17 recante
 misure per il contenimento  del  costo  del  lavoro  e  per  favorire
 l'occupazione,  cosi'  come  sostituito dalla legge di conversione 25
 marzo 1983, n.79 (articolo unico) stabilisce che  nei  confronti  dei
 soggetti  fruenti  di  pensionamento  anticipato  opera il divieto di
 cumulo tra pensione liquidata ed eventuale retribuzione percepita  in
 costanza  di  rapporto di lavoro (art. 22 della legge 30 aprile 1969,
 n.153).
    1.2  - Il giudice a quo sospetta di illegittimita' la disposizione
 che pone tale divieto,  poiche'  esso  confliggerebbe,  nell'impedire
 all'    ex   dipendente   dimissionario   di   ricevere   un'adeguata
 retribuzione,   con   i   principi   di   ragionevole    perequazione
 costituzionalmente garantiti (artt. 3, 36, 38 della Costituzione).
    2. - La questione non e' fondata.
    La Corte ha gia' avuto modo di considerare (sent. n. 531 del 1988)
 che la norma di cui all'indicato art.10 (nel suo  vigente  testo)  e'
 diretta  a  disincentivare  il  ricorso  ai pensionamenti anticipati,
 ponendo freno e limiti a un meccanismo  di  "perversione"  risultante
 dal  cumulo,  che  indubbiamente  veniva  a  creare sperequazioni con
 soggetti non fruenti di siffatta anticipazione della quiescenza.
    Questi  essendo  i  validi  presupposti della normativa in esame e
 fatta salva ogni possibile opzione, pacifica nell'area pubblica,  per
 il trattamento concreto piu' favorevole fra pensione e stipendio, non
 v'e' motivo di discostarsi da quanto gia' affermato.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.10, settimo comma, del decreto-legge 29 gennaio  1983,  n.17
 (Misure  per  il  contenimento  del  costo  del lavoro e per favorire
 l'occupazione) nel testo sostituito dalla  legge  di  conversione  25
 marzo  1983,  n. 79, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
 della  Calabria,  in  riferimento  agli  artt.  3,  36  e  38   della
 Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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