N. 578 SENTENZA 13 - 22 dicembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Corte dei conti - Pensioni di guerra - Ricorsi - Decesso del
 ricorrente - Prosecuzione - Rappresentanza da parte del difensore -
 Esclusione - Richiamo alla sentenza n. 46/1957 Piena esplicabilita'
 del patrocinio legale - Non fondatezza.
 
 (Legge 21 marzo 1953, n. 161, art. 3, terzo comma).
 
 (Cost., art. 24).
(GU n.1 del 3-1-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma,
 della legge 21 marzo 1953, n.161 (Modificazioni al testo unico  delle
 leggi  sulla  Corte  dei  conti), promosso con ordinanza emessa il 22
 novembre 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto  da  Canneva
 Lorenzo,  iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  29,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1989;
    Visto l'atto di costituzione di Esposito Anna ed altri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  28  novembre  1989  il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Uditi l'avv. Luigi Esposito per Esposito Anna ed altri;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ordinanza  del 22 novembre 1988 (pervenuta il 28 giugno 1989)
 emessa dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Canneva  Lorenzo
 (n.346/1989)   e'   stata   sollevata   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 21  marzo  1953,
 n.161  (Modificazioni  al  testo  unico  delle  leggi sulla Corte dei
 conti), nella parte in cui escluderebbe la facolta' del ricorrente di
 farsi  rappresentare  da  un  difensore  nei  giudizi sui ricorsi per
 pensione di guerra, in riferimento all'art. 24 Cost.
    Dall'ordinanza  si  evince  che il giudizio a quo si e' interrotto
 per morte del ricorrente ed e' stato poi proseguito dagli  eredi  del
 medesimo,  con  comparsa  sottoscritta  dal  difensore  e procuratore
 speciale. L'adito giudice, premesso che nella specie il processo  non
 poteva   ritenersi   validamente  radicato  alla  luce  del  disposto
 dell'art. 3, comma terzo, della legge n. 161 del  1953,  e'  d'avviso
 che  la  norma  escluderebbe, nei giudizi sui ricorsi per pensione di
 guerra, la facolta' del ricorrente di  farsi  "rappresentare"  da  un
 difensore  (ma  solo  di  farsi  "assistere");  da qui la conseguente
 questione di legittimita' per asserito contrasto con l'art. 24  Cost.
    Nel  giudizio  innanzi a questa Corte si sono costituiti gli eredi
 ricorrenti che hanno  concluso  anch'essi  per  una  declaratoria  di
 illegittimita'  delle  disposizioni,  "a  meno  che (dette norme) non
 siano interpretate nel senso che il  legislatore  usando  espressioni
 improprie ha inteso rendere facoltativa la rappresentanza e la difesa
 della parte attraverso l'opera di un professionista  patrocinante  in
 cassazione".
                         Considerato in diritto
    1.1  -  L'art.  3,  comma  terzo, della legge 21 marzo 1953, n.161
 (Modificazioni al testo unico delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti)
 stabilisce  che  nei  giudizi avanti alla detta Corte sui ricorsi per
 pensione  di  guerra  resta  consentito  alle  parti  di  intervenire
 personalmente,   giusta   l'art.  18  del  regolamento  di  procedura
 approvato con r.d. 13 agosto 1933, n.  1038;  che  tuttavia,  ove  il
 ricorrente  sia  assistito da un avvocato gli onorari di quest'ultimo
 sono ridotti a un quarto.
   1.2  -  Da  quest'ultima  disposizione,  relativa  agli onorari, il
 giudice  a  quo  vorrebbe  far  derivare  l'impossibilita'   per   il
 ricorrente  di  poter  usufruire,  ai  fini  di  rappresentanza,  del
 patrocinio di un difensore, con cio' assumendosi violate le  garanzie
 contenute nell'art. 24 Cost.
    2.  -  Senonche',  va  considerato che il legislatore del 1953 nel
 mantenere ferme, per i ricorsi in questione, "le norme attualmente in
 vigore"  ha  chiaramente  richiamato  la  facolta'  per  le  parti di
 "intervenire  personalmente  od  a   mezzo   dell'avvocato   che   le
 rappresenti"  (art.  18  r.d.  n.  1038  del 1933). E il patrocinante
 iscritto  nell'albo  speciale  per  la  Corte  di  cassazione,  unico
 abilitato  alla  difesa anche per tutti i giudizi di competenza della
 Corte dei conti, esercita coevamente  funzioni  di  assistenza  e  di
 rappresentanza.
    Comunque  va  chiarito che successivamente alla normativa del 1953
 la specifica legislazione in materia ha espressamente  determinato  i
 poteri  del  difensore inerenti anche all'esercizio dell'attivita' di
 rappresentanza; sicche' per i giudizi di cui trattasi e'  esplicabile
 il pieno patrocinio legale.
    Di  nessun  rilievo,  percio', resta l'affermazione del Collegio a
 quo, secondo cui  l'ipotesi,  normativamente  contemplata  (cfr.,  da
 ultimo,  art.  25  del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 col definitivo
 riordinamento  delle  pensioni  di  guerra),  di   patrocinio   nella
 prosecuzione  dopo  decesso  del  ricorrente,  costituirebbe  una non
 applicabile "disposizione stereotipata".
    Conclusivamente,  e  in tali sensi, la questione va dichiarata non
 fondata, poiche'  risultano  assicurati  gli  essenziali  compiti  di
 ministero legale di cui ai principi di garanzia previsti dall'art. 24
 Cost. (cfr. gia' sent. n. 46 del 1957).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della  legge
 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla
 Corte dei conti), in riferimento all'art. 24 Cost.,  sollevata  dalla
 Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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