N. 582 ORDINANZA 13 - 22 dicembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Imposta di registro - Immobili non censiti -
 Rettifica di valore - Valutazione automatica - Esclusione Trattamento
 deteriore rispetto agli immobili iscritti al catasto - Questione
 analoga gia' dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn.
 586/1986 e 789/1988) - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, n. 4).
 
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.1 del 3-1-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 52, n. 4, del
 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione  del  testo  unico  delle
 disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro), promossi con due
 ordinanze emesse il 5 dicembre 1988 dalla Commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Bergamo  sui  ricorsi  proposti  da Suardi Giuseppe
 Battista ed altri contro l'Ufficio del Registro di Bergamo,  iscritte
 ai  nn.  323  e  324  del  registro ordinanze 1989 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  27,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto   che  con  due  ordinanze  emesse  il  5  dicembre  1988
 (pervenute il 15 giugno 1989) dalla Commissione tributaria  di  primo
 grado  di  Bergamo, sui ricorsi proposti da Sciardi Giuseppe Battista
 ed altri contro l'Ufficio del Registro di Bergamo, e' stata sollevata
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  52, n. 4, del
 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione  del  testo  unico  delle
 disposizioni  concernenti  l'imposta di registro), nella parte in cui
 esclude dal beneficio della non sottoposizione a rettifica i soggetti
 che  stipulano  atti aventi ad oggetto beni non censiti, discriminati
 ora anche in relazione  ai  soggetti  che  abbiano  stipulato  negozi
 giuridici  successivamente  all'entrata  in  vigore del d.l. 14 marzo
 1988, n. 70 conv. in legge 13 maggio 1988, n. 154, per contrasto  con
 gli artt. 3 e 53 della Costituzione;
      che  e'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei ministri a
 mezzo dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  che  ha  concluso  per
 l'inammissibilita' ovvero per l'infondatezza della questione;
    Considerato   che   i  due  giudizi  debbono  essere  riuniti  per
 l'identita' della questione sollevata;
      che la Corte ha gia' dichiarato, con ordinanze n. 789 del 1988 e
 n. 586  del  1986,  manifestamente  infondata  analoga  questione  in
 riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
      che  uguale  pronuncia  deve  essere  adottata nella fattispecie
 giacche' anche il dedotto profilo di discriminazione  concernente  il
 diverso  trattamento  riservato  ai  soggetti che si possono avvalere
 delle disposizioni di cui all'art.  12  del  decreto-legge  14  marzo
 1988,  n.  70  convertito  in  legge  13  maggio  1988,  n.  154, con
 modificazioni non risulta -  in  quanto  attinente  alla  inevitabile
 scelta  (non  viziata da irrazionalita') del momento temporale da cui
 decorre qualsiasi innovazione normativa  -  tale  da  indurre  questa
 Corte a modificare il proprio orientamento;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  52,  n.  4,  del
 d.P.R.  26  aprile  1986,  n. 131 (Approvazione del testo unico delle
 disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento  agli
 artt.   3  e  53  della  Costituzione,  sollevata  dalla  Commissione
 tributaria di primo grado di Bergamo con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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