DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1989 

  Autorizzazione  all'Ente  di previdenza per i dipendenti da enti di
diritto pubblico ad assumere sette collaboratori e dodici  assistenti
di amministrazione e cinque consollisti nel corso dell'anno 1989.
(GU n.4 del 5-1-1990)

                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554
(disposizioni in materia di pubblico impiego) in  base  al  quale  le
amministrazioni  ed  enti  indicati  nel  medesimo  comma  1  possono
procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei
posti   resisi   vacanti   per   cessazioni   dal  servizio  comunque
verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non  coperti  in  ciascun  profilo
professionale,  a  condizione  che  sia  stata  data  attuazione alla
disciplina della mobilita' prevista dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;
  Visto  il  decreto-legge  26  luglio  1989, n. 260, che modifica il
suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554,  nel  senso
che il limite del 25 per cento e' ridotto al 10 per cento;
  Visto  l'art.  2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in
base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri,  con  proprio
decreto,  su  proposta  del  Ministro  per  la funzione pubblica e di
concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare per  effettive,
motivate   e   documentate   esigenze,  ulteriori  assunzioni,  anche
ricorrendo agli  idonei  di  graduatorie  approvate  nel  quadriennio
1985-1988;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 agosto 1989, recante delega all'on.  avv.  Remo  Gaspari,  Ministro
senza    portafoglio    incaricato    per   la   funzione   pubblica,
dell'esercizio, tra l'altro, delle  funzioni  spettanti  al  medesimo
Presidente  ai  sensi  della  legge  29  marzo  1983,  n. 93, e degli
adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi  da  disposizioni
legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la nota del 20 luglio 1989, n. 1280, dell'Ente di previdenza
per i dipendenti da enti di diritto pubblico con la quale si richiede
l'autorizzazione   ad  assumere  sette  unita'  di  collaboratore  di
amministrazione - sede di Roma, utilizzando il concorso a  tre  posti
di   collaboratore   di  amministrazione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 64  del  12  agosto  1988;  dodici
unita'  di  assistente  di amministrazione, utilizzando il concorso a
cinque  posti  di  assistente  di  amministrazione  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4a serie speciale - n. 64 del 12 agosto 1988;
cinque unita' di consollista, utilizzando il concorso a due posti  di
consollista pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
n. 64 del 12 agosto 1988;
  Ritenuto  che  con  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale - n. 60- bis dell'8  agosto  1989  dei
posti vacanti da destinare alla mobilita', l'Ente di previdenza per i
dipendenti da enti di diritto pubblico ha dato attuazione alla  prima
fase  del  processo  di  mobilita'  richiesto dal comma 4 dell'art. 1
della legge 29  dicembre  1988,  n.  554,  avendo  cosi'  avviato  le
procedure  previste  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 5 agosto 1988, n. 325,  per  ricoprire  i  posti  vacanti  e
disponibili per la mobilita';
  Ritenute  sufficientemente  documentate  e  motivate  le  effettive
esigenze che  consentono  l'emanazione  del  richiesto  provvedimento
autorizzativo,  in  quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili
esigenze connesse alla funzionalita' dell'Ente tali da determinare il
Ministro  per  la  funzione  pubblica  a  proporre  di autorizzare la
predetta amministrazione a procedere alle richieste assunzioni, cosi'
come specificate in dispositivo;
                               Decreta:
  L'Ente  di  previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico
e' autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge  29
dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989:
    a)  sette  collaboratori  di  amministrazione  (settima qualifica
funzionale) di cui  tre  vincitori  e  quattro  idonei  del  concorso
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 64 del
12 agosto 1988;
    b)   dodici   assistenti   di  amministrazione  (sesta  qualifica
funzionale) di cui cinque  vincitori  e  sette  idonei  del  concorso
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 64 del
12 agosto 1988;
    c)  cinque  consollisti  (sesta  qualifica funzionale) di cui due
vincitori  e  tre  idonei  del  concorso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 64 del 12 agosto 1988.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione.
   Roma, addi' 23 settembre 1989
                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Il Ministro per la funzione pubblica
                                            GASPARI
Il Ministro del tesoro
        CARLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1989
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 201