N. 676 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 1989

                                 N. 676
 Ordinanza  emessa  il  2  ottobre  1989  dal  tribunale  di Lecce nel
 procedimento civile vertente tra Ruschini Romeo ed altri e Pepe Luigi
 Elezioni   -   Ineleggibilita'  a  consigliere  comunale  dei  legali
 rappresentanti e  dirigenti  delle  uu.ss.ll.  -  Mancata  previsione
 dell'ineleggibilita',  altresi',  dei  medici  convenzionati  con  le
 uu.ss.ll. - Ingiustificata disparita' di  trattamento  di  situazioni
 analoghe.
 (Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, n. 9).
 (Cost., art. 3).
(GU n.2 del 10-1-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
 al n. 2058/1987 del ruolo generale a.c. promossa da  Ruschini  Romeo,
 Galati   Rocco,  Galati  Fernando  Antonio,  rappresentati  e  difesi
 dall'avv. Mario Fiore unitamente agli avv.ti  Giovanni  Pellegrino  e
 Luigi  Corvaglia,  mandato  in  atti,  ricorrenti, contro Pepe Luigi,
 rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, mandato  in
 atti, convenuto.
    Sentite le parti ed il p.m.;
                                OSSERVA
    I ricorrenti hanno sollevato le seguenti eccezioni di legittimita'
 costituzionale:
      1) dell'art. 2, n. 8, della legge n. 154/1981 in rel. all'art. 3
 della   Costituzione,   in   quanto   la   norma,   mentre   sancisce
 l'ineleggibilita' dei dipendenti u.s.l. facenti parte dell'ufficio di
 direzione, non estende la previsione  sanzionatoria  agli  ex  medici
 condotti  che sono medici convenzionati e dipendenti della u.s.l. con
 le particolari attribuzioni funzionali di cui  al  d.m.  18  novembre
 1977, n. 503;
      2)  dell'art.  2,  n.  9, stessa legge, in rel. all'art. 3 della
 Costituzione, in quanto la norma  mentre  sancisce  l'ineleggibilita'
 dei  rappresentanti  e  dirigenti  delle strutture convenzionate, non
 estende la previsione sanzionatoria agli ex medici condotti che  sono
 medici convenzionati e dipendenti della u.s.l.;
      3) dell'art. 3 della legge n. 154/1981, in rel. all'art. 3 della
 Costituzione, nella parte in cui non prevede per i  dipendenti  delle
 u.s.l.  che  non  ricadono nella situazione di ineleggibilita' di cui
 all'art. 2, n. 8, ed in  particolare  per  gli  ex  medici  condotti,
 quanto meno la sanzione di incompatibilita';
      4)  dell'art. 8, n. 2, della legge n. 154/1981, in rel. all'art.
 3 della Costituzione, nella parte in  cui  limita  l'incompatibilita'
 dei dipendenti delle uu.ss.ll. sovracomunali a ricoprire la carica di
 sindaco o assessore ai comuni con  popolazione  superiore  ai  30.000
 abitanti;  la questione gia' rigettata dalla Corte costituzionale con
 decisione n. 59/1985 viene riproposta alla luce delle  considerazioni
 che  in  parte reggono la decisione n. 43/1987 e gli spunti contenuti
 nella decisione n. 1020/1988.
    Le eccezioni di cui ai nn. 1, 3 e 4 sono manifestamente infondate.
 Non lo e' invece quella di cui al n. 2.
    Si  rileva,  infatti: quanto al n. 1, che la Corte costituzionale,
 nel decidere con sentenza n. 1020/1988 la questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2,  n.  8,  della  legge  n.  154/1981, ha
 esaminato la posizione del dott. Pepe, quale dipendente della u.s.l.,
 come  in  concreto contemplata nel ricorso 8 luglio 1987 e cioe' come
 ex medico condotto;  del  resto,  il  giudizio  del  tribunale  sulla
 rilevanza  di  detta questione non poteva non riflettere la posizione
 di "dipendente" del dott. Pepe come in concreto dedotta in giudizio e
 non gia' astrattamente e genericamente.
    Quanto   al   n.   3,   il  giudizio  gia'  espresso  dalla  Corte
 costituzionale, con sentenza n. 1020/1988, non  puo'  non  intendersi
 esteso  all'ipotesi  di cui all'art. 3, n. 8, della legge n. 154/1981
 che contempla la identica  ineleggibilita'  prevista  nel  precedente
 art.  2,  ancorche'  insorta  in  epoca successiva alla votazione; la
 categoria della ineleggibilita' sopravvenuta e', invero, equiparabile
 a quella della incompatibilita' solo per gli effetti (decadenza dalla
 carica)  rimanendo,  pero',  distinta   sul   piano   concettuale   e
 sostanziale,  com'e' dato desumere dal tenore dell'art. 6 della legge
 citata.
    Quanto  al  n.  4  la  questione e' stata gia' risolta dalla Corte
 costituzionale con sentenza n. 59/1985 e dalle  successive  decisioni
 n.   43/1987   e   n.   1020/1988   non  emergono  nuovi  profili  di
 incostituzionalita', rilevanti nella fattispecie in esame.
    Quanto, invece, alla eccezione di cui al n. 2, questo tribunale ha
 gia' sollevato la stessa eccezione con ordinanza in data 12  dicembre
 1988 nel giudizio Guido Paolo contro Marra Antonio e non puo' qui che
 riproporre  le  stesse  decisioni  e   argomentazioni   che   debbono
 intendersi per ripetute.
    Resta  da dire che la questione e' rilevante in questo giudizio in
 quanto il dott. Pepe e' medico convenzionato con la  u.s.l.  LE/9  di
 Poggiardo   sicche'   l'eventuale   declaratoria   di  illegittimita'
 costituzionale  condurrebbe  alla  ineleggibilita'  dello  stesso,  a
 differenza  di  quanto  oggi dovrebbe pronunziarsi in base alla norma
 cosi' come enunciata.
                                P. Q. M.
    Dichiara  manifestamente  infondate  le  questioni di legittimita'
 costituzionale, sollevate dai ricorrenti, con riferimento agli  artt.
 2, n. 8, 3, n. 8 e 8, n. 2, della legge n. 154/1981;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, n. 9, della legge 23 aprile 1981, n. 154,
 in  relazione  all'art.  3 della Costituzione, nella parte in cui non
 prevede l'ineleggibilita' dei  medici  convenzionati  con  le  unita'
 sanitarie locali;
    Sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla
 Corte costituzionale, previa notifica  della  presente  ordinanza,  a
 cura  della  cancelleria,  al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
 della Repubblica.
    Cosi' deciso in Lecce il 2 ottobre 1989.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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