N. 676 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 1989
N. 676 Ordinanza emessa il 2 ottobre 1989 dal tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Ruschini Romeo ed altri e Pepe Luigi Elezioni - Ineleggibilita' a consigliere comunale dei legali rappresentanti e dirigenti delle uu.ss.ll. - Mancata previsione dell'ineleggibilita', altresi', dei medici convenzionati con le uu.ss.ll. - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe. (Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, n. 9). (Cost., art. 3).(GU n.2 del 10-1-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2058/1987 del ruolo generale a.c. promossa da Ruschini Romeo, Galati Rocco, Galati Fernando Antonio, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Fiore unitamente agli avv.ti Giovanni Pellegrino e Luigi Corvaglia, mandato in atti, ricorrenti, contro Pepe Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, mandato in atti, convenuto. Sentite le parti ed il p.m.; OSSERVA I ricorrenti hanno sollevato le seguenti eccezioni di legittimita' costituzionale: 1) dell'art. 2, n. 8, della legge n. 154/1981 in rel. all'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma, mentre sancisce l'ineleggibilita' dei dipendenti u.s.l. facenti parte dell'ufficio di direzione, non estende la previsione sanzionatoria agli ex medici condotti che sono medici convenzionati e dipendenti della u.s.l. con le particolari attribuzioni funzionali di cui al d.m. 18 novembre 1977, n. 503; 2) dell'art. 2, n. 9, stessa legge, in rel. all'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma mentre sancisce l'ineleggibilita' dei rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionate, non estende la previsione sanzionatoria agli ex medici condotti che sono medici convenzionati e dipendenti della u.s.l.; 3) dell'art. 3 della legge n. 154/1981, in rel. all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede per i dipendenti delle u.s.l. che non ricadono nella situazione di ineleggibilita' di cui all'art. 2, n. 8, ed in particolare per gli ex medici condotti, quanto meno la sanzione di incompatibilita'; 4) dell'art. 8, n. 2, della legge n. 154/1981, in rel. all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'incompatibilita' dei dipendenti delle uu.ss.ll. sovracomunali a ricoprire la carica di sindaco o assessore ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti; la questione gia' rigettata dalla Corte costituzionale con decisione n. 59/1985 viene riproposta alla luce delle considerazioni che in parte reggono la decisione n. 43/1987 e gli spunti contenuti nella decisione n. 1020/1988. Le eccezioni di cui ai nn. 1, 3 e 4 sono manifestamente infondate. Non lo e' invece quella di cui al n. 2. Si rileva, infatti: quanto al n. 1, che la Corte costituzionale, nel decidere con sentenza n. 1020/1988 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 8, della legge n. 154/1981, ha esaminato la posizione del dott. Pepe, quale dipendente della u.s.l., come in concreto contemplata nel ricorso 8 luglio 1987 e cioe' come ex medico condotto; del resto, il giudizio del tribunale sulla rilevanza di detta questione non poteva non riflettere la posizione di "dipendente" del dott. Pepe come in concreto dedotta in giudizio e non gia' astrattamente e genericamente. Quanto al n. 3, il giudizio gia' espresso dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 1020/1988, non puo' non intendersi esteso all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 8, della legge n. 154/1981 che contempla la identica ineleggibilita' prevista nel precedente art. 2, ancorche' insorta in epoca successiva alla votazione; la categoria della ineleggibilita' sopravvenuta e', invero, equiparabile a quella della incompatibilita' solo per gli effetti (decadenza dalla carica) rimanendo, pero', distinta sul piano concettuale e sostanziale, com'e' dato desumere dal tenore dell'art. 6 della legge citata. Quanto al n. 4 la questione e' stata gia' risolta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 59/1985 e dalle successive decisioni n. 43/1987 e n. 1020/1988 non emergono nuovi profili di incostituzionalita', rilevanti nella fattispecie in esame. Quanto, invece, alla eccezione di cui al n. 2, questo tribunale ha gia' sollevato la stessa eccezione con ordinanza in data 12 dicembre 1988 nel giudizio Guido Paolo contro Marra Antonio e non puo' qui che riproporre le stesse decisioni e argomentazioni che debbono intendersi per ripetute. Resta da dire che la questione e' rilevante in questo giudizio in quanto il dott. Pepe e' medico convenzionato con la u.s.l. LE/9 di Poggiardo sicche' l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale condurrebbe alla ineleggibilita' dello stesso, a differenza di quanto oggi dovrebbe pronunziarsi in base alla norma cosi' come enunciata.
P. Q. M. Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate dai ricorrenti, con riferimento agli artt. 2, n. 8, 3, n. 8 e 8, n. 2, della legge n. 154/1981; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 9, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilita' dei medici convenzionati con le unita' sanitarie locali; Sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, previa notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecce il 2 ottobre 1989. Il presidente: (firma illeggibile) 89C1370