N. 588 ORDINANZA 13 - 29 dicembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sicurezza pubblica - Liberta' personale - Arresto fuori flagranza di
 reato - Convalida - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di
 cassazione - Reato permanente - Ragionevolezza Manifesta
 infondatezza.
 
 (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152).
 
 (Cost., art. 13, terzo comma).
(GU n.2 del 10-1-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 152 del regio
 decreto 18 giugno 1931 n.773 (Testo Unico  delle  leggi  di  Pubblica
 Sicurezza)  promosso  con  ordinanza  emessa  il 24 febbraio 1989 dal
 Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Alasoo  Vadivel,
 iscritta  al  n.  271  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.23,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che, con ordinanza 24 febbraio 1989, il Pretore di Lucca
 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152  del
 regio  decreto  18  giugno  1931  n.773  (Testo  Unico delle leggi di
 Pubblica Sicurezza), in riferimento all'art.13,  terzo  comma,  della
 Costituzione;
      che,  al  di la' delle tante considerazioni espresse dal Pretore
 nell'ordinanza, il nucleo centrale  del  thema  decidendum  e'  nella
 specie  rappresentato  dall'assunto  secondo cui l'imputato straniero
 sottoposto a provvedimento 24 gennaio 1989 del Prefetto di Lucca, non
 avendo  ottemperato  alla  prescrizione  di  presentarsi  entro il 26
 gennaio 1989 alla  frontiera,  veniva  tratto  in  arresto  in  epoca
 successiva, al di fuori della flagranza;
      che  il  Pretore rilevava, fra l'altro, che, non essendovi nella
 legge alcuna espressa previsione che consenta l'arresto per l'ipotesi
 in  esame  anche  al  di  fuori dei casi di flagranza, come per altre
 fattispecie derogatorie, non  avrebbe  giustificazione  il  cosidetto
 "diritto  vivente"  che  invece  lo  ammette,  ed anzi si porrebbe in
 contrasto con il parametro invocato che vieta  la  restrizione  della
 liberta'   personale   da  parte  della  polizia,  salvo  i  casi  di
 eccezionalita' ed urgenza tassativamente indicati dalla legge;
      che il Pretore, sia pure incidenter tantum, fa anche riferimento
 al  fatto  che  l'arresto  fuori  flagranza  verrebbe  nella   specie
 consentito  in  ordine ad ipotesi di modesto rilievo sociale, come si
 evince dalla tenuita' della pena detentiva edittale;
      che,  tutto  cio'  premesso,  prima  di procedere alla convalida
 dell'arresto, e'  parso  opportuno  al  giudice  sollevare  la  detta
 questione di legittimita' costituzionale;
      che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  la
 quale ha chiesto declaratoria d'infondatezza della questione.
    Considerato  che,  contrariamente  a  quanto mostra di ritenere il
 Pretore, la giurisprudenza della Corte  di  Cassazione  ha  ravvisato
 nella  ipotesi  della  mancata presentazione alla frontiera, entro il
 termine  previsto,  dello  straniero  sottoposto   al   provvedimento
 prefettizio in esame, i caratteri del reato permanente;
      che  "nel  reato  permanente  lo  stato di flagranza dura fino a
 quando non e'  cessata  la  permanenza",  come  testualmente  dispone
 l'art. 382, secondo comma, codice procedura penale, analogamente, del
 resto, a quanto prescriveva l'art. 237, primo comma, secondo  inciso,
 del codice procedura penale del 1930;
      che,  pertanto, sussiste quella condizione che il Pretore stesso
 ritiene sufficiente a giustificare l'arresto, anche perche',  scaduto
 quel termine, diventa irrilevante la deviazione dall'itinerario, come
 pure osserva ragionevolmente il Pretore;
      che,  quanto poi all'incidentale rilievo concernente il rapporto
 fra il provvedimento dell'arresto e la tenuita' della pena  edittale,
 questa  Corte  ha  gia'  riconosciuto,  nella  sentenza 8 luglio 1975
 n.211, a proposito di analoga  fattispecie  (art.  220  dello  stesso
 Testo Unico), che si tratta "di una scelta di politica criminale e di
 prevenzione  sociale  di  spettanza  del  legislatore,  il  quale  ha
 ritenuto    di    dover    prescindere,   nelle   sue   discrezionali
 determinazioni,  dall'entita'  obbiettiva  del  reato  e  della  pena
 edittale";
      che,   pertanto,   la  questione  proposta  dev'essere  ritenuta
 manifestamente infondata;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte   costituzionale,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  152  del  regio
 decreto  18  giugno  1931  n.773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica
 Sicurezza),  in  riferimento  all'art.   13,   terzo   comma,   della
 Costituzione,  sollevata  dal  Pretore  di  Lucca  con  ordinanza  24
 febbraio 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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