N. 591 ORDINANZA 13 - 29 dicembre 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Notifica a mezzo posta - Requisiti richiesti - Lesione del diritto di difesa - Questione gia' decisa (ordinanza n. 904/1988) - Alla discrezionalita' legislativa eventuali correttivi per ulteriori garanzie Manifesta inammissibilita'. (Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8). (Cost., art. 24).(GU n.2 del 10-1-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n.890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal Vice-Conciliatore di Udine nel procedimento civile vertente tra Zangrando Daniela e Mainardis Eugenio, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Vice-Conciliatore di Udine, nel procedimento civile vertente tra Zangrando Daniele e Mainardis Eugenio, di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, con ordinanza del 20 aprile 1989 (R.O. n. 318 del 1989), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 980 (recte 890), nella parte in cui non prevede una rigida formalizzazione della procedura di notifica (avviso di deposito dell'atto notificato a mezzo posta con specificazione dell'atto stesso e del giudice adito; riferimento al plico restituito al mittente; impossibilita' di preparare le difese, attesa la brevita' del termine di deposito e di giustificare l'assenza dal domicilio) e la conseguente possibilita' di ricevere l'atto anche dopo la scadenza del termine, in riferimento all'art. 24 della Costituzione in quanto sarebbe leso il diritto della difesa; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' o infondatezza della questione; Ritenuto che questa Corte (ordinanza n. 904 del 1988) ha gia' affermato che, nell'avviso da rilasciarsi dall'agente postale al destinatario del plico, spedito ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, non possono essere contenute specifiche indicazioni relative all'atto da notificare in quanto esso e' chiuso nel plico la cui busta logicamente non puo' contenere altro elemento oltre il nome del destinatario; che la presunzione di conoscenza dell'atto e' differita al compimento di un congruo lasso di tempo (10 giorni) entro cui puo' ritenersi che il destinatario, facendo uso di normale diligenza acquisti gli elementi di conoscenza necessari ed utili alla difesa; che l'art. 24 della Costituzione non e' leso se del diritto di difesa non sia, come nel caso, assolutamente impedito e frustrato del tutto l'esercizio; che, comunque, l'adozione di eventuali correttivi in senso di ulteriore garanzia della disciplina de qua e' affidata alle scelte discrezionali del legislatore. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal Vice-Conciliatore di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1378