N. 7 ORDINANZA 13 dicembre 1989- 2 gennaio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati in genere - Contravvenzioni punite con la sola ammenda Termine prescrizionale di anni due anziche' cinque - Richiesta di un intervento sostitutivo in materia penale e deteriore per l'imputato - Manifesta inammissibilita'. (C.P., art. 157, n. 6). (Cost., art. 3).(GU n.2 del 10-1-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 157, n.6, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di Brescia, Sezione distaccata di Salo', nel procedimento penale a carico di Bortolotti Giovanni, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 - 1a serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Brescia, dovendo giudicare di una contravvenzione prevista dall'art. 734 del codice penale, commessa nell'ottobre 1986, dopo aver rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione risaliva al 3 febbraio 1989 e che quindi vi sarebbe stata estinzione del reato, sollevava, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, n.6, del codice penale, nella parte in cui prevede in due anni il periodo di prescrizione per le contravvenzioni punite con la sola ammenda anziche' in cinque anni, come fa l'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni amministrative, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Considerato che in tal modo si chiede a questa Corte un intervento sostitutivo in materia penale ed in senso deteriore per l'imputato, intervento che manifestamente esorbita dai poteri del giudice della legittimita' costituzionale delle leggi; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, n. 6, del codice penale, promossa dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0005