N. 3 ORDINANZA 13 dicembre 1989- 2 gennaio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione - Immobili ad uso abitativo - Equo canone - Azione per la
 ripetizione di somme indebitamente corrisposte dal conduttore -
 Termine di decadenza di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile -
 Omessa previsione anche in altre ipotesi Richiesta di sentenza
 additiva - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.2 del 10-1-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  79, comma
 secondo, della  legge  27  luglio  1978,  n.  392  (Disciplina  delle
 locazioni  di  immobili  urbani), promosso con ordinanza emessa il 13
 maggio 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente  tra
 Grande Tommaso e l'Amministrazione Fratelli Del Gallo, iscritta al n.
 368 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 35 - 1a serie speciale dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto   che   nel   giudizio   civile   tra  Grande  Tommaso  e
 l'Amministrazione Fratelli Del Gallo, per la determinazione dell'equo
 canone di una locazione abitativa e la conseguente restituzione delle
 somme indebitamente corrisposte, il Pretore di  Roma,  con  ordinanza
 emessa  il  13  maggio  1989,  ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,
 dell'art.  79,  secondo  comma,  della  legge  27 luglio 1978, n. 392
 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte  in  cui
 fissa,   per   l'esercizio   dell'azione   di  ripetizione  di  somme
 corrisposte dal conduttore in violazione dei  divieti  e  dei  limiti
 posti  dalla  legge,  il  termine  di  decadenza  di  mesi  sei dalla
 riconsegna dell'immobile;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  trattandonsi  di  norma
 insuscettiva di applicazione analogica perche'  eccezionale,  non  ne
 sarebbe  consentita  l'applicazione  ad  altre  ipotesi  in cui - pur
 mancando la riconsegna dell'immobile da parte  del  conduttore  -  vi
 sarebbe  comunque  cessazione  di diritto e di fatto della locazione,
 come nella ipotesi di vendita dell'immobile  allo  stesso  conduttore
 ovvero a terzi;
      che,  avuto riguardo alla ratio legis - che e' quella di evitare
 remore all'esercizio del diritto per timore di ritorsioni durante  il
 rapporto  - l'ipotesi della riconsegna e quelle sopra considerate non
 sarebbero  caratterizzate  da  elementi   di   diversita'   tali   da
 giustificare una disciplina differenziata;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura   dello   Stato,   che   ha   eccepito
 l'inammissibilita'  della  questione  e  comunque ne ha contestato la
 fondatezza;
    Considerato   che   il   giudice  a  quo,  al  fine  di  postulare
 l'estensione, mediante sentenza additiva,  del  trattamento  previsto
 dalla  norma  impugnata  per l'ipotesi di riconsegna dell'immobile da
 parte del conduttore alle altre ipotesi dianzi richiamate, muove  dal
 presupposto  della  sostanziale  omogeneita'  di queste rispetto alla
 prima, sotto l'aspetto che anche in esse verrebbe meno il rapporto di
 locazione, inteso peraltro evidentemente come rapporto fra conduttore
 e locatore originario;
      che   il   suindicato  presupposto  non  e'  condivisibile,  non
 potendosi ritenere che in tutti indiscriminatamente i casi in cui  il
 soggetto  passivo  della  domanda  di  ripetizione delle somme pagate
 oltre il dovuto abbia cessato di rivestire la qualita'  di  locatore,
 anche il conduttore abbia dismesso la propria qualita', e cosi' abbia
 cessato di versare in quella situazione di esposizione a ritorsioni -
 ricollegabili all'accertamento, da lui postulato, di una minor misura
 del canone  dovuto  -  che  giustifica,  per  le  conseguenti  remore
 all'esercizio  del  diritto,  il  trattamento  previsto  dalla  norma
 impugnata;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,
 dell'art.  79,  secondo  comma,  della  legge 27 luglio 1978, n. 392,
 sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0008