Determinazione dei valori delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di generi alimentari in natura ai lavoratori dipendenti dalle aziende casearie operanti nella provincia di Reggio Emilia, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.(GU n.14 del 18-1-1990)
Con decreto ministeriale 8 gennaio 1990, avente decorrenza dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello della presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori dipendenti dalle aziende casearie operanti nella provincia di Reggio Emilia il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di generi alimentari in natura e' cosi' determinato: casaro (responsabile della produzione) L. 15.000 mensili; operaio comune L. 12.000 mensili.