UNIVERSITA' DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.16 del 20-1-1990)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi Firenze, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2406,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la proposta formulata dalla facolta' di medicina e chirurgia
e  di   ingegneria   dell'Universita'   degli   studi   di   Firenze,
rispettivamente in data 24 febbraio 1988 e 26 maggio 1988;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  della presente modifica,
proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del  testo
unico approvato con regio decreto n. 1592/33;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  All'elenco delle scuole dirette a fini speciali di cui all'art. 491
viene aggiunta la scuola diretta a  fini  speciali  per  "tecnici  di
audiometria  e  protesizzazione acustica".  Dal medesimo elenco viene
cassata la scuola di  preparazione  per  "tecnici  di  audiometria  e
ortofonia".
  Gli articoli dal n. 523 al n. 527, relativi alla scuola per tecnici
di audiometria e ortofonia sono abrogati e  sostituiti  dai  seguenti
sotto  il  titolo scuola per tecnici di audiometria e protesizzazione
acustica, con il  conseguente  scorrimento  della  numerazione  degli
articoli successivi.
                    Scuola diretta a fini speciali
        per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica
  Art.  523.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
tecnici   di   audiometria   e   protesizzazione   acustica    presso
l'Universita' degli studi Firenze.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare personale sanitario per il
trattamento diagnostico preventivo,  riabilitativo  e  protesico  dei
pazienti  ipoacustici, fornendo le relative competenze professionali.
  La   scuola  rilascia  il  diploma  di  tecnici  di  audiometria  e
protesizzazione acustica.
  Art.  524.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti
per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta.
  Art. 525. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia e la facolta' di ingegneria.
  Art.  526.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti  disponibili
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei punti diponibili  e  dalla
valutazione  del  voto  del diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 527. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica *;
   anatomia *;
   fisiologia *;
   fonetica e linguistica *.
 2› Anno:
   elementi  di  informatica,  di  analisi  dei  segnali e sistemi di
calcolo;
   tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;
   tecniche di esplorazione vestibolare;
   fonometria e prevenzione dei danni da rumore;
   tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione;
   nozioni   di   patologia   e   clinica  dell'udito  e  dell'organo
dell'equilibrio;
   legislazione sanitaria ed etica della professione *.
  3› Anno:
   foniatria *;
   neurologia *;
   neuropsichiatria infantile *;
   tecniche audiometriche speciali;
   protesi acustica ed audiometria protesica;
   tecniche    di    protesizzazione    acustica    e    rieducazione
dell'ipoacustico;
   psicologia *.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Durante  i  tre  anni  di  corso  e' richiesta la frequenza presso:
ambulatori, laboratori e reparti di audiologia.
  Art.  528.  -  La  frequenza per complessive quattrocento ore annue
avviene  secondo  delibera  del  consiglio  della  scuola,  tale   da
assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e
di formazione professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Art.  529. - Il consiglio della scuola predispone apposito libretto
di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  530. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi,  ha  valore  di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Firenze, addi' 30 ottobre 1989
                                                Il pro-rettore: ZAMPI