Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.16 del 20-1-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta formulata dalla facolta' di medicina e chirurgia e di ingegneria dell'Universita' degli studi di Firenze, rispettivamente in data 24 febbraio 1988 e 26 maggio 1988; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Riconosciuta la particolare necessita' della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico All'elenco delle scuole dirette a fini speciali di cui all'art. 491 viene aggiunta la scuola diretta a fini speciali per "tecnici di audiometria e protesizzazione acustica". Dal medesimo elenco viene cassata la scuola di preparazione per "tecnici di audiometria e ortofonia". Gli articoli dal n. 523 al n. 527, relativi alla scuola per tecnici di audiometria e ortofonia sono abrogati e sostituiti dai seguenti sotto il titolo scuola per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica Art. 523. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica presso l'Universita' degli studi Firenze. La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico dei pazienti ipoacustici, fornendo le relative competenze professionali. La scuola rilascia il diploma di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica. Art. 524. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta. Art. 525. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia e la facolta' di ingegneria. Art. 526. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti diponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Art. 527. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica *; anatomia *; fisiologia *; fonetica e linguistica *. 2 Anno: elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo; tecniche audiometriche di base e audiometria di massa; tecniche di esplorazione vestibolare; fonometria e prevenzione dei danni da rumore; tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione; nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio; legislazione sanitaria ed etica della professione *. 3 Anno: foniatria *; neurologia *; neuropsichiatria infantile *; tecniche audiometriche speciali; protesi acustica ed audiometria protesica; tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dell'ipoacustico; psicologia *. Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza presso: ambulatori, laboratori e reparti di audiologia. Art. 528. - La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Art. 529. - Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 530. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, addi' 30 ottobre 1989 Il pro-rettore: ZAMPI