N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 gennaio 1990

                                  N. 2
           Ricorso depositato in cancelleria l'8 gennaio 1990
                (del presidente della regione siciliana)
 Tasse  -  Tassa automobilistica - Riserva allo Stato dell'aumento del
 50 per cento di detta tassa, disposto a decorrere dal 1› gennaio 1990
 -  Mancata  indicazione  della  destinazione della nuova entrata alla
 copertura di  specifiche  spese  -  Ingiustificata  sottrazione  alla
 regione  Sicilia  del gettito di tributo ad essa spettante - Richiamo
 alla sentenza della Corte n. 61/1987 dichiarativa dell'illegittimita'
 costituzionale  di  norma  che  prorogava  la  riserva allo Stato del
 gettito di entrate tributarie  senza  reiterare  la  destinazione  di
 scopo delle entrate stesse.
 (Legge  27 novembre 1989, n. 384, art. 1, di conversione in legge del
 d.l. 30 settembre 1989, n. 332).
 (D.P.R.  26  luglio  1965,  n. 1074, art. 2, in relazione all'art. 36
 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2  (statuto  regione
 Sicilia)).
(GU n.4 del 24-1-1990 )
    Ricorso  del  presidente  della  regione siciliana pro-tempore on.
 dott. Rosario Nicolosi, giusta deliberazione della  giunta  regionale
 del 14 dicembre 1989, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giuseppe
 Fazio,  elettivamente  domiciliato  in  Roma  presso   l'avv.   proc.
 Salvatore  Sciacchitano  nell'ufficio  della  regione  siciliana, via
 delle Coppelle n. 35, per procura in margine al presente atto, contro
 il  Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore domiciliato per
 la carica in Roma, palazzo Chigi, mediante notifica del presente atto
 anche  presso  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  in Roma, via dei
 Portoghesi n. 12, a  termini  degli  artt.  25  e  30  dello  statuto
 regionale  siciliano  in  relazione  all'art. 134 della Costituzione,
 all'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio  1948,
 n.  1,  e  all'art.  32  della  legge  11  marzo  1953, n. 87, per la
 pronunzia sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1
 della legge statale 27 novembre 1989, n. 384, nella parte in cui, nel
 convertire in legge il d.-l. 30 settembre 1989, n. 332,  lo  modifica
 inserendovi  il primo comma dell'art. 4- bis, nel quale comma riserva
 al bilancio statale la integrale acquisizione dell'aumento del 50 per
 cento  della  tassa  automobilistica contestualmente disposto, con la
 conseguenza di sottrarre al bilancio della regione  siciliana  quella
 parte  di  incremento  di tale tassa alla stessa spettante, in quanto
 pagata e riscossa nel relativo territorio.
    1. - La Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 29 novembre
 1989 ha pubblicato la legge statale 27 novembre 1989, n. 384,  avente
 per  oggetto  "Conversione  in  legge  con modificazioni del d.-l. 30
 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti".
    Le  misure  fiscali urgenti adottate con il decreto-legge predetto
 riguardano tra l'altro:
       a)  modificazioni  al  sistema  di  determinazione e di calcolo
 della nuova imposta comunale sulle superfici utilizzate dai  soggetti
 esercenti attivita' produttive;
       b)  istituzione  di  una  addizionale  di  lire  sette per ogni
 chilowattora di energia consumata nei comuni, il cui gettito e' stato
 destinato  agli  enti  locali  territoriali  mediante ripartizione, a
 carico  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   Ministero
 dell'interno, ai comuni ed alle province;
       c)   aumenti   dell'imposta   di  fabbricazione  nonche'  della
 corrispondente sovrimposta  di  confine  sulla  benzina  e  su  altri
 prodotti  petroliferi  il  cui  gettito,  per la parte riscossa nella
 regione siciliana, non viene sottratto al  bilancio  di  quest'ultima
 (cfr.  cap.  nn.  1405  e  1406, stato di previsione dell'entrata del
 bilancio della regione siciliana  per  l'anno  1989,  legge  reg.  20
 febbraio 1989, n. 5);
       d)  raddoppio dell'imposta fissa di registro, non sottratta per
 la parte riscossa nella  regione  siciliana,  al  bilancio  regionale
 (cfr.  cap.  n.  1201,  stato di previsione dell'entrata del bilancio
 della regione siciliana per l'anno 1989, legge reg. 20 febbraio 1989,
 n. 5).
   In  sede  di  conversione  in  legge del decreto-legge predetto, le
 misure fiscali urgenti gia' come sopra adottate vengono integrate con
 una  nuova  norma (art. 4- bis, primo comma) che aumenta, a decorrere
 dal  1›  gennaio  1990,  del  50  per   cento   la   tassa   erariale
 autimobilistica  stabilendo che "l'aumento e' acquisito per intero al
 bilancio dello  Stato".  Tale  ultima  disposizione  viene  cosi'  ad
 impedire  che  la regione siciliana possa per il 1990 iscrivere nello
 stato di  previsione  dell'entrata  del  proprio  bilancio  e  quindi
 acquisire  una  entrata  di  almeno  75 miliadi di lire atteso che la
 previsione del gettito delle tasse automobilistiche,  cosi'  come  si
 legge  al  cap.  1215  dello  stato  di  previsione  dell'entrata del
 bilancio regionale approvato con legge 20 febbraio  1989,  n.  5,  e'
 stata di 150 miliardi di lire.
    2.   -   Che  nella  regione  siciliana  il  gettito  delle  tasse
 automobilistiche debba afferire al bilancio regionale e non a  quello
 statale  essendo  il  cespite  riservato,  in  base all'art. 36 dello
 statuto siciliano, alla regione siciliana, non puo' essere  posto  in
 dubbio in quanto il secondo comma di tale articolo riserva allo Stato
 unicamente "le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e  del
 lotto".
    Ma  la  norma costituzionale, essendo tale appunto l'art. 36 dello
 statuto siciliano, non puo', in  ogni  caso  essere  interpretata  in
 contrasto  con  quanto stabilito nelle norme di attuazione in materia
 finanziaria determinate dalla commissione paritetica di cui  all'art.
 43  dello  stesso  statuto  ed  emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n.
 1074.
    Si  legge,  invero,  al  primo  comma dell'art. 2 di tali norme di
 attuazione che "ai sensi del primo comma dell'art. 36  dello  statuto
 della  regione siciliana, spettano alla regione siciliana, oltre alle
 entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le  entrate
 erariali   riscosse   nell'ambito   del  suo  territorio,  dirette  o
 indirette, comunque denominate,  ad  eccezione  delle  nuove  entrate
 tributarie  il  cui  gettito  sia  destinato  con apposite leggi alla
 copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari   finalita'
 contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
 medesime".
    Ora  il  disposto  aumento  del  50 per cento della tassa erariale
 automobilistica  non  puo'  rientrare  nella  eccezione  come   sopra
 prevista  dalle  riportate  norme  di attuazione. Perche' la legge di
 conversione n. 384/1989 che forma oggetto del presente ricorso non ha
 destinato la nuova entrata alla copertura di alcun onere derivante da
 finalita' contingente o continuativa dello Stato che  avrebbe  dovuto
 specificare.    Invece,   lungi   dallo   stabilire   una   qualsiasi
 specificazione di destinazione e proprio in contrapposizione  a  tale
 specificazione,  detta  legge  di riconversione ha disposto la pura e
 semplice acquisizione della nuova entrata al "bilancio dello  Stato",
 venenndo  a  far  parte,  in  tal modo, tale cespite dell'unica massa
 inscindibile  (principio  della  "unita'"   del   bilancio   statale)
 costituente  la  parte  attiva  del  bilancio  dello Stato che, dalla
 riforma attuata con la  legge  Curti  del  1964,  ha  abbandonato  la
 vecchia   struttura  articolata  in  entrate  e  spese,  ordinarie  e
 straordinarie, perdendo la  relativa  correlazione  che  presupponeva
 tale vecchia classificazione.
    Ne' puo' dirsi che l'aumento del 50 per cento della tassa erariale
 automobiilistica si viene  a  collocare  in  un  sistema,  come  tale
 finalizzato,  di  peculiare  tassazione per assolvere ad una esigenza
 specifica e contingente di risanamento particolare finanziario  dello
 Stato  persona  giuridica  in contrapposizione con lo Stato comunita'
 nel quale operano le  regioni,  le  province  ed  i  comuni.  E  cio'
 soprattutto  perche', come e' stato evidenziato, la maggior parte del
 contenuto del decreto ha introdotto misure  fiscali  urgenti  il  cui
 gettito,  per  la  parte  di  rispettiva  competenza,  ha  avuto come
 destinatari gli enti locali ed anche alcuni incrementi  tributari  la
 stessa  regione  siciliana, onde non si comprende, per quale ragione,
 tale regione sia stata poi esclusa, con la norma introdotta  in  sede
 di conversione del decreto-legge, dal percepire l'aumento del gettito
 di una tassa originariamennte di propria spettanza per  la  parte  di
 incremento posta a carico dei contribuenti della stessa regione.
    3.  -  La  questione  che  oggi viene sottoposta al giudizio della
 ecc.ma Corte costituzionale ha un  precedente  specifico,  costituito
 dall'impugnativa  proposta  dalla  stessa  regione  siciliana  per la
 dichiarazione  di  incostituzionalita'  dell'art.  3,  terzo   comma,
 secondo capoverso, seconda parte, della legge 28 febbraio 1986, n. 41
 (legge finanziaria 1986) in relazione all'art. 2,  primo  comma,  del
 d.P.R.  26  luglio  1965,  n. 1074, recante norme di attuazione dello
 statuto siciliano in materia finanziaria e in riferimento all'art. 36
 dello statuto siciliano.
    Con  la  norma  allora  censurata  lo Stato aveva prorogato, senza
 specifica ed espressa destinazione, l'aumento del 50 per cento  della
 tassa  di  circolazione originariamente disposto nel 1981 (piu' volte
 legislativamente prorogato)  e  che  nella  norma  istitutiva  veniva
 invece  destinato  a  coprire  oneri che la stessa legge introduttiva
 dell'aumento aveva assunto per il finanziamento dei  comuni  e  delle
 province. Si trattava cioe' di un aumento della tassa di circolazione
 avente originariamente una  specifica  ed  espressa  destinazione  di
 scopo.
    L'ecc.ma  Corte  costituzionale,  poiche'  con la norma di proroga
 sottoposta al suo giudizio  l'aumento  della  tassa  di  circolazione
 continuava  ad  essere devoluto allo Stato omettendosi nella legge di
 proroga  la  specifica  ed  espressa  destinazione   originaria   del
 provento, con sentenza 25 febbraio-2 marzo 1987, n. 61, accoglieva il
 ricorso della  regione  siciliana  e  dichiarava  "la  illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  3, terzo comma, secondo capoverso, seconda
 parte, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante disposizioni  per
 la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
 finanziaria  1986),  nella  parte  in  cui  dispone  che  i  proventi
 derivanti  dagli aumenti disposti con l'art. 2 del d.-l.  22 dicembre
 1981,  n.  787  (disposizioni   fiscali   urgenti)   convertito   con
 modificazioni  nella  legge  26 febbraio 1982, n. 52 (conversione con
 modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 787, concernente misure
 fiscali  urgenti)  continuano  ad  essere  riservati all'erario dello
 Stato".
    In   tale   sentenza   l'ecc.ma   Corte  costituzionale  avvertiva
 l'esigenza di evidenziare come la riserva  allo  Stato  delle  "nuove
 entrate  tributarie  il  cui gettito sia destinato con apposite leggi
 dello Stato alla copertura di oneri diretti a soddisfare  particolari
 finalita'  contingenti  o  continuative dello Stato specificate nelle
 leggi medesime" contenuta nelle norme  di  attuazione  dello  statuto
 siciliano in materia finanziaria di cui al d.P.R. n. 1074/1965, fosse
 una norma avente  "carattere  derogatorio,  in  quanto  sottrae  alla
 spettanza   della  regione  siciliana  le  nuove  entrate  tributarie
 erariali  riscosse  nell'ambito  del  suo  territorio,  che   abbiano
 destinazione   legislativamente   prevista   e  determinata,  che  ne
 giustifichi  la  sottrazione   alla   finanza   regionale".   "Questa
 circostanza  -  si  legge  ancora nella sentenza della ecc.ma Corte -
 spiega l'apposizione delle cautele, alle quali l'art. 2  delle  norme
 attuative  dello  statuto  condiziona  la  destinazione esterna degli
 anzidetti tributi, cautele  dirette  anche  a  rendere  possibile  il
 controllo politico sull'esatto e corretto esercizio della deroga".
    Ora,  la fattispecie normativa denunziata con l'odierno ricorso e'
 molto piu' grave di quella  dichiarata  illegittima  nel  1987  dalla
 ecc.ma  Corte  costituzionale,  anche  se  verte sullo stesso oggetto
 (aumento della tassa automobilistica).
    Mentre  nell'ipotesi  di cui alla sentenza n. 61/1987 della ecc.ma
 Corte  costituzionale  si  trattava  invero  di  una  mera   proroga,
 nell'operare  la  quale  il  legislatore aveva omesso di reiterare la
 destinazione  di  scopo  del  provento,  nella  norma  oggetto  della
 presente  impugnativa  non  e'  possibile neppure riscontrare traccia
 alcuna di collegamento  con  precedenti  destinazioni  di  scopo  del
 tributo.
    Sicche'  alla  violazione  costituzionale della quale e' inficiata
 l'odierna integrale acquisizione al bilancio statale dell'aumento del
 50  per  cento della tassa automobilistica comprensivo della parte di
 tale tassa da riscuotere nel territorio della regione siciliana (alla
 luce dei principii ribaditi dalla ecc.ma Corte costituzionale, che si
 fondano sulla necessita' di un rigoroso accertamento legislativo  del
 verificarsi  della  esistenza  della  eccezione ammissibile di cui al
 secondo comma delle norme di attuazione dello  statuto  siciliano  in
 materia   finanziaria   emanate  nel  1965)  occorre  riconoscere  il
 carattere di  maggiore  gravita'  della  violazione  oggi  denunziata
 rispetto  alla  violazione  gia'  dichiarata  incostituzionale con la
 sopra ricordata sentenza n. 61/1987.
                                P. Q. M.
 dei  quali  si  fa  riserva  di  ampliamento  e di chiarificazione in
 memoria,  si  chiede  che  piaccia  all'ecc.ma  Corte  costituzionale
 dichiarare la illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art.
 4- bis introdotto, in sede di conversione  in  legge,  con  l'art.  1
 della  legge  27  novembre 1989, n. 384, mediante allegato alla legge
 stessa, al d.-l. 30 settembre 1989,  n.  332,  legge  di  concersione
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 279 del 29
 novembre 1989, per la parte in cui riserva  per  intero  al  bilancio
 dello  Stato, sottraendo quanto di spettanza della regione siciliana,
 l'aumento del 50 per cento a decorrere  dal  1›  gennaio  1990  della
 tassa   erariale  automobilistica,  in  quanto  cosi'  disponendo  la
 predetta norma ha violato il disposto del  primo  comma  dell'art.  2
 delle  norme  di  attuazione  in  materia  finanziaria emanate con il
 d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in relazione all'art. 36 delo statuto
 della   regione  siciliana  convertito  in  legge  costituzionale  26
 febbraio 1948, n. 2, ed ha altresi' violato lo  stesso  art.  36  del
 predetto statuto siciliano.
      Palermo-Roma, 28 dicembre 1989
                       Avv. prof. Giuseppe FAZIO

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