N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 gennaio 1990
N. 2 Ricorso depositato in cancelleria l'8 gennaio 1990 (del presidente della regione siciliana) Tasse - Tassa automobilistica - Riserva allo Stato dell'aumento del 50 per cento di detta tassa, disposto a decorrere dal 1 gennaio 1990 - Mancata indicazione della destinazione della nuova entrata alla copertura di specifiche spese - Ingiustificata sottrazione alla regione Sicilia del gettito di tributo ad essa spettante - Richiamo alla sentenza della Corte n. 61/1987 dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale di norma che prorogava la riserva allo Stato del gettito di entrate tributarie senza reiterare la destinazione di scopo delle entrate stesse. (Legge 27 novembre 1989, n. 384, art. 1, di conversione in legge del d.l. 30 settembre 1989, n. 332). (D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2, in relazione all'art. 36 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (statuto regione Sicilia)).(GU n.4 del 24-1-1990 )
Ricorso del presidente della regione siciliana pro-tempore on. dott. Rosario Nicolosi, giusta deliberazione della giunta regionale del 14 dicembre 1989, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giuseppe Fazio, elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. proc. Salvatore Sciacchitano nell'ufficio della regione siciliana, via delle Coppelle n. 35, per procura in margine al presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi, mediante notifica del presente atto anche presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, a termini degli artt. 25 e 30 dello statuto regionale siciliano in relazione all'art. 134 della Costituzione, all'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e all'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronunzia sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge statale 27 novembre 1989, n. 384, nella parte in cui, nel convertire in legge il d.-l. 30 settembre 1989, n. 332, lo modifica inserendovi il primo comma dell'art. 4- bis, nel quale comma riserva al bilancio statale la integrale acquisizione dell'aumento del 50 per cento della tassa automobilistica contestualmente disposto, con la conseguenza di sottrarre al bilancio della regione siciliana quella parte di incremento di tale tassa alla stessa spettante, in quanto pagata e riscossa nel relativo territorio. 1. - La Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 29 novembre 1989 ha pubblicato la legge statale 27 novembre 1989, n. 384, avente per oggetto "Conversione in legge con modificazioni del d.-l. 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti". Le misure fiscali urgenti adottate con il decreto-legge predetto riguardano tra l'altro: a) modificazioni al sistema di determinazione e di calcolo della nuova imposta comunale sulle superfici utilizzate dai soggetti esercenti attivita' produttive; b) istituzione di una addizionale di lire sette per ogni chilowattora di energia consumata nei comuni, il cui gettito e' stato destinato agli enti locali territoriali mediante ripartizione, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ai comuni ed alle province; c) aumenti dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e su altri prodotti petroliferi il cui gettito, per la parte riscossa nella regione siciliana, non viene sottratto al bilancio di quest'ultima (cfr. cap. nn. 1405 e 1406, stato di previsione dell'entrata del bilancio della regione siciliana per l'anno 1989, legge reg. 20 febbraio 1989, n. 5); d) raddoppio dell'imposta fissa di registro, non sottratta per la parte riscossa nella regione siciliana, al bilancio regionale (cfr. cap. n. 1201, stato di previsione dell'entrata del bilancio della regione siciliana per l'anno 1989, legge reg. 20 febbraio 1989, n. 5). In sede di conversione in legge del decreto-legge predetto, le misure fiscali urgenti gia' come sopra adottate vengono integrate con una nuova norma (art. 4- bis, primo comma) che aumenta, a decorrere dal 1 gennaio 1990, del 50 per cento la tassa erariale autimobilistica stabilendo che "l'aumento e' acquisito per intero al bilancio dello Stato". Tale ultima disposizione viene cosi' ad impedire che la regione siciliana possa per il 1990 iscrivere nello stato di previsione dell'entrata del proprio bilancio e quindi acquisire una entrata di almeno 75 miliadi di lire atteso che la previsione del gettito delle tasse automobilistiche, cosi' come si legge al cap. 1215 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale approvato con legge 20 febbraio 1989, n. 5, e' stata di 150 miliardi di lire. 2. - Che nella regione siciliana il gettito delle tasse automobilistiche debba afferire al bilancio regionale e non a quello statale essendo il cespite riservato, in base all'art. 36 dello statuto siciliano, alla regione siciliana, non puo' essere posto in dubbio in quanto il secondo comma di tale articolo riserva allo Stato unicamente "le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto". Ma la norma costituzionale, essendo tale appunto l'art. 36 dello statuto siciliano, non puo', in ogni caso essere interpretata in contrasto con quanto stabilito nelle norme di attuazione in materia finanziaria determinate dalla commissione paritetica di cui all'art. 43 dello stesso statuto ed emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Si legge, invero, al primo comma dell'art. 2 di tali norme di attuazione che "ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello statuto della regione siciliana, spettano alla regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime". Ora il disposto aumento del 50 per cento della tassa erariale automobilistica non puo' rientrare nella eccezione come sopra prevista dalle riportate norme di attuazione. Perche' la legge di conversione n. 384/1989 che forma oggetto del presente ricorso non ha destinato la nuova entrata alla copertura di alcun onere derivante da finalita' contingente o continuativa dello Stato che avrebbe dovuto specificare. Invece, lungi dallo stabilire una qualsiasi specificazione di destinazione e proprio in contrapposizione a tale specificazione, detta legge di riconversione ha disposto la pura e semplice acquisizione della nuova entrata al "bilancio dello Stato", venenndo a far parte, in tal modo, tale cespite dell'unica massa inscindibile (principio della "unita'" del bilancio statale) costituente la parte attiva del bilancio dello Stato che, dalla riforma attuata con la legge Curti del 1964, ha abbandonato la vecchia struttura articolata in entrate e spese, ordinarie e straordinarie, perdendo la relativa correlazione che presupponeva tale vecchia classificazione. Ne' puo' dirsi che l'aumento del 50 per cento della tassa erariale automobiilistica si viene a collocare in un sistema, come tale finalizzato, di peculiare tassazione per assolvere ad una esigenza specifica e contingente di risanamento particolare finanziario dello Stato persona giuridica in contrapposizione con lo Stato comunita' nel quale operano le regioni, le province ed i comuni. E cio' soprattutto perche', come e' stato evidenziato, la maggior parte del contenuto del decreto ha introdotto misure fiscali urgenti il cui gettito, per la parte di rispettiva competenza, ha avuto come destinatari gli enti locali ed anche alcuni incrementi tributari la stessa regione siciliana, onde non si comprende, per quale ragione, tale regione sia stata poi esclusa, con la norma introdotta in sede di conversione del decreto-legge, dal percepire l'aumento del gettito di una tassa originariamennte di propria spettanza per la parte di incremento posta a carico dei contribuenti della stessa regione. 3. - La questione che oggi viene sottoposta al giudizio della ecc.ma Corte costituzionale ha un precedente specifico, costituito dall'impugnativa proposta dalla stessa regione siciliana per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 3, terzo comma, secondo capoverso, seconda parte, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) in relazione all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria e in riferimento all'art. 36 dello statuto siciliano. Con la norma allora censurata lo Stato aveva prorogato, senza specifica ed espressa destinazione, l'aumento del 50 per cento della tassa di circolazione originariamente disposto nel 1981 (piu' volte legislativamente prorogato) e che nella norma istitutiva veniva invece destinato a coprire oneri che la stessa legge introduttiva dell'aumento aveva assunto per il finanziamento dei comuni e delle province. Si trattava cioe' di un aumento della tassa di circolazione avente originariamente una specifica ed espressa destinazione di scopo. L'ecc.ma Corte costituzionale, poiche' con la norma di proroga sottoposta al suo giudizio l'aumento della tassa di circolazione continuava ad essere devoluto allo Stato omettendosi nella legge di proroga la specifica ed espressa destinazione originaria del provento, con sentenza 25 febbraio-2 marzo 1987, n. 61, accoglieva il ricorso della regione siciliana e dichiarava "la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, secondo capoverso, seconda parte, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), nella parte in cui dispone che i proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 2 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 787 (disposizioni fiscali urgenti) convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 (conversione con modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 787, concernente misure fiscali urgenti) continuano ad essere riservati all'erario dello Stato". In tale sentenza l'ecc.ma Corte costituzionale avvertiva l'esigenza di evidenziare come la riserva allo Stato delle "nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi dello Stato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime" contenuta nelle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria di cui al d.P.R. n. 1074/1965, fosse una norma avente "carattere derogatorio, in quanto sottrae alla spettanza della regione siciliana le nuove entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, che abbiano destinazione legislativamente prevista e determinata, che ne giustifichi la sottrazione alla finanza regionale". "Questa circostanza - si legge ancora nella sentenza della ecc.ma Corte - spiega l'apposizione delle cautele, alle quali l'art. 2 delle norme attuative dello statuto condiziona la destinazione esterna degli anzidetti tributi, cautele dirette anche a rendere possibile il controllo politico sull'esatto e corretto esercizio della deroga". Ora, la fattispecie normativa denunziata con l'odierno ricorso e' molto piu' grave di quella dichiarata illegittima nel 1987 dalla ecc.ma Corte costituzionale, anche se verte sullo stesso oggetto (aumento della tassa automobilistica). Mentre nell'ipotesi di cui alla sentenza n. 61/1987 della ecc.ma Corte costituzionale si trattava invero di una mera proroga, nell'operare la quale il legislatore aveva omesso di reiterare la destinazione di scopo del provento, nella norma oggetto della presente impugnativa non e' possibile neppure riscontrare traccia alcuna di collegamento con precedenti destinazioni di scopo del tributo. Sicche' alla violazione costituzionale della quale e' inficiata l'odierna integrale acquisizione al bilancio statale dell'aumento del 50 per cento della tassa automobilistica comprensivo della parte di tale tassa da riscuotere nel territorio della regione siciliana (alla luce dei principii ribaditi dalla ecc.ma Corte costituzionale, che si fondano sulla necessita' di un rigoroso accertamento legislativo del verificarsi della esistenza della eccezione ammissibile di cui al secondo comma delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria emanate nel 1965) occorre riconoscere il carattere di maggiore gravita' della violazione oggi denunziata rispetto alla violazione gia' dichiarata incostituzionale con la sopra ricordata sentenza n. 61/1987.
P. Q. M. dei quali si fa riserva di ampliamento e di chiarificazione in memoria, si chiede che piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare la illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 4- bis introdotto, in sede di conversione in legge, con l'art. 1 della legge 27 novembre 1989, n. 384, mediante allegato alla legge stessa, al d.-l. 30 settembre 1989, n. 332, legge di concersione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 29 novembre 1989, per la parte in cui riserva per intero al bilancio dello Stato, sottraendo quanto di spettanza della regione siciliana, l'aumento del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1990 della tassa erariale automobilistica, in quanto cosi' disponendo la predetta norma ha violato il disposto del primo comma dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria emanate con il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in relazione all'art. 36 delo statuto della regione siciliana convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed ha altresi' violato lo stesso art. 36 del predetto statuto siciliano. Palermo-Roma, 28 dicembre 1989 Avv. prof. Giuseppe FAZIO 90C0045