N. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 1984- 11 gennaio 1990

                                 N. 16
       Ordinanza emessa il 27 novembre 1984 (pervenuta alla Corte
          costituzionale l'11 gennaio 1990) dalla commissione
 tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da Ancaiani
               Maria Cristina contro il comune di Orvieto
 Tributi  in  genere - Sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati
 (Socof) - Facolta' dei  comuni  di  istituire  una  sovraimposta  sul
 reddito  dei  fabbricati siti nei propri territori, relativo all'anno
 1983, con aliquota in misura pari all'8 o al 12 o al 16 o al  20  per
 cento  del  reddito imponibile, ad eccezione dei fabbricati destinati
 esclusivamente all'esercizio del culto ovvero esistenti nei cimiteri,
 ecc.  -  Esenzione  dei  redditi  fino  a  L.   190.000 - Conseguente
 applicazione della sovraimposta, ingiustificatamente, solo  a  taluni
 dei  percettori di redditi da fabbricati - Violazione dei principi di
 eguaglianza e capacita' retributiva.
 Altra  questione  -  Non  deducibilita' della Socof dalle imposte sui
 redditi - Violazione del principio della capacita' contributiva.
 (D.L.  28  febbraio  1983,  n.  55,  artt.  19  e  20, quinto comma,
 convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.4 del 24-1-1990 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Premesso  che  in  data  4  aprile  1984  Ancaiani  Maria Cristina
 ricorreva  a  questa  commissione  avverso  il  silenzio-rifiuto  del
 sindaco  del  comune  di  Orvieto  concernente un'istanza di rimborso
 della  sovrimposta  comunale  sul  reddito  dei  fabbricati  (Socof),
 istituita  con  d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 28
 aprile 1983, n. 131, eccependo l'illegittimita' costituzionale  delle
 norme istitutive del tributo.
    Ritenuto    che   dei   denunciati   aspetti   di   illegittimita'
 costituzionale appaiono non manifestamente infondati  quelli  dedotti
 sub 1) e sub 6).
    1) In particolare l'art. 19 del d.-l. n. 55/1983, convertito nella
 legge n. 131/1983, stabilisce la facolta' per i comuni  di  istituire
 un   sovrimposta   sul   reddito  dei  fabbricati  siti  nel  proprio
 territorio, relativo all'anno 1983, con aliquota in misura pari all'8
 o  al  12  o  al  16  o  al  20 per cento del reddito imponibile, con
 eccezione dei fabbricati indicati nell'ultimo comma dell'art. 32  del
 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (fabbricati destinati esclusivamente
 all'esercizio  del  culto  ovvero  esistenti  nei  cimiteri  e   loro
 dipendenze)  e  nell'art.  39  dello  stesso  decreto  (costruzioni o
 porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze).
    Inoltre  la  sovrimposta  non si applica al reddito dei fabbricati
 costituenti beni strumentali,  di  cui  all'art.  40  del  d.P.R.  n.
 597/1973,  cosi'  come  sono  esenti dalla sovrimposta i redditi, dei
 fabbricati indicati nell'art. 20, ottavo comma, del d.-l. n. 55/1983.
    Da  qui  discende la non manifesta infondatezza della eccezione di
 illegittimita'  costituzionale  proposta,  in  relazione  alle  norme
 costituzionali   dell'art.   3,   che  stabilisce  l'uguaglianza  dei
 cittadini davanti alla legge, e dell'art. 53, secondo cui tutti  sono
 tutti  a  concorrere  alle  spese  pubbliche  in  ragione  della loro
 capacita' contributiva, in un sistema tributario informato a  criteri
 di  progressivita',  laddove  la  sovrimposta in questione si applica
 solo ai percettori di redditi da fabbricati, e da  taluni  fabbricati
 soltanto.
    L'imposta,  inoltre, si applica, come si e' detto, nella misura di
 una percentuale del reddito stesso, con  conseguente  violazione  dei
 suddetti articoli della Costituzione sull'uguaglianza dei cittadini e
 sulla loro capacita'  contributiva.  Infatti,  il  titolare  di  piu'
 redditi  di  L.  190.000  ciascuno, esente dalla sovrimposta ai sensi
 dell'art. 20, sesto comma, del d.-l. n. 55/1983 suddetto  (che,  come
 noto,  consente  una  deduzione  di  L.  190.000  per ciascuna unita'
 immobiliare) e' esente della Socof, laddove il titolare  di  un  solo
 reddito  e'  assoggettato  alla  sovrimposta  in  questione,  pur  in
 presenza di capacita' contributiva uguale o talora inferiore a quella
 del primo.
    2)  Infine  appare  non  manifestamente  infondata  l'eccezione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 20, quinto comma,  del  d.-l.
 28  febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 28 aprile 1983, n. 131,
 secondo cui la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati non e'
 deducibile  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  in  relazione al
 disposto dell'art. 53, primo comma, della Costituzione, che, come  si
 e'  detto,  stabilisce  la  corrispondenza dei tributi alla capacita'
 contributiva dei cittadini.
    Infatti  il  reddito, su cui grava la Socof, non e' manifestazione
 della capacita' contributiva del soggetto d'imposta se  non  depurato
 dell'Ilor (art. 10, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 597/1973),
 cosi' come della Socof, che accede all'Ilor stessa, e  per  la  quale
 non appare giustificato da alcuna esigenza il diverso trattamento.
    Ritenuta  la rilevanza delle eccezioni dedotte, attenendo la prima
 allo  stesso  fondamento  del  tributo  in  questione  e  la  seconda
 deducibilita' dal reddito ai fini dell'imposta relativa.
    Ritenuto  pertanto  che  il  giudizio  non  possa  essere definito
 indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di illegittimita'
 costituzionale proposte.
                                P. Q. M.
    Visti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
 illeggittimita' costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto comma, del
 d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 28 aprile 1983,
 n.  131,  in  relazione  agli  artt.  3  e  53,  primo  comma,  della
 Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione dal giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa nonche' al  Presidente  del  Consiglio
 dei  Minisstri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere del
 Parlamento.
      Orvieto, addi' 27 novembre 1989
                        Il presidente: PALMIERI

 90C0053