N. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 1984- 11 gennaio 1990
N. 16 Ordinanza emessa il 27 novembre 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 gennaio 1990) dalla commissione tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da Ancaiani Maria Cristina contro il comune di Orvieto Tributi in genere - Sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (Socof) - Facolta' dei comuni di istituire una sovraimposta sul reddito dei fabbricati siti nei propri territori, relativo all'anno 1983, con aliquota in misura pari all'8 o al 12 o al 16 o al 20 per cento del reddito imponibile, ad eccezione dei fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto ovvero esistenti nei cimiteri, ecc. - Esenzione dei redditi fino a L. 190.000 - Conseguente applicazione della sovraimposta, ingiustificatamente, solo a taluni dei percettori di redditi da fabbricati - Violazione dei principi di eguaglianza e capacita' retributiva. Altra questione - Non deducibilita' della Socof dalle imposte sui redditi - Violazione del principio della capacita' contributiva. (D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, artt. 19 e 20, quinto comma, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.4 del 24-1-1990 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso che in data 4 aprile 1984 Ancaiani Maria Cristina ricorreva a questa commissione avverso il silenzio-rifiuto del sindaco del comune di Orvieto concernente un'istanza di rimborso della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (Socof), istituita con d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 28 aprile 1983, n. 131, eccependo l'illegittimita' costituzionale delle norme istitutive del tributo. Ritenuto che dei denunciati aspetti di illegittimita' costituzionale appaiono non manifestamente infondati quelli dedotti sub 1) e sub 6). 1) In particolare l'art. 19 del d.-l. n. 55/1983, convertito nella legge n. 131/1983, stabilisce la facolta' per i comuni di istituire un sovrimposta sul reddito dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983, con aliquota in misura pari all'8 o al 12 o al 16 o al 20 per cento del reddito imponibile, con eccezione dei fabbricati indicati nell'ultimo comma dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto ovvero esistenti nei cimiteri e loro dipendenze) e nell'art. 39 dello stesso decreto (costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze). Inoltre la sovrimposta non si applica al reddito dei fabbricati costituenti beni strumentali, di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 597/1973, cosi' come sono esenti dalla sovrimposta i redditi, dei fabbricati indicati nell'art. 20, ottavo comma, del d.-l. n. 55/1983. Da qui discende la non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimita' costituzionale proposta, in relazione alle norme costituzionali dell'art. 3, che stabilisce l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, e dell'art. 53, secondo cui tutti sono tutti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva, in un sistema tributario informato a criteri di progressivita', laddove la sovrimposta in questione si applica solo ai percettori di redditi da fabbricati, e da taluni fabbricati soltanto. L'imposta, inoltre, si applica, come si e' detto, nella misura di una percentuale del reddito stesso, con conseguente violazione dei suddetti articoli della Costituzione sull'uguaglianza dei cittadini e sulla loro capacita' contributiva. Infatti, il titolare di piu' redditi di L. 190.000 ciascuno, esente dalla sovrimposta ai sensi dell'art. 20, sesto comma, del d.-l. n. 55/1983 suddetto (che, come noto, consente una deduzione di L. 190.000 per ciascuna unita' immobiliare) e' esente della Socof, laddove il titolare di un solo reddito e' assoggettato alla sovrimposta in questione, pur in presenza di capacita' contributiva uguale o talora inferiore a quella del primo. 2) Infine appare non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 28 aprile 1983, n. 131, secondo cui la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi, in relazione al disposto dell'art. 53, primo comma, della Costituzione, che, come si e' detto, stabilisce la corrispondenza dei tributi alla capacita' contributiva dei cittadini. Infatti il reddito, su cui grava la Socof, non e' manifestazione della capacita' contributiva del soggetto d'imposta se non depurato dell'Ilor (art. 10, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 597/1973), cosi' come della Socof, che accede all'Ilor stessa, e per la quale non appare giustificato da alcuna esigenza il diverso trattamento. Ritenuta la rilevanza delle eccezioni dedotte, attenendo la prima allo stesso fondamento del tributo in questione e la seconda deducibilita' dal reddito ai fini dell'imposta relativa. Ritenuto pertanto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di illegittimita' costituzionale proposte.
P. Q. M. Visti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di illeggittimita' costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto comma, del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 28 aprile 1983, n. 131, in relazione agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione dal giudizio; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Minisstri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Orvieto, addi' 27 novembre 1989 Il presidente: PALMIERI 90C0053