N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1989
N. 18 Ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di De Angelis Viviardo Processo penale - Nuovo codice - Giudizio direttissimo - Richiesta della difesa per il rito abbreviato - Mancato consenso del p.m. - Impossibilita' per il giudice di valutare le ragioni del dissenso - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442 del c.p.p. 1988 - Lamentata limitazione dei diritti della difesa. (Cod. proc. pen., art. 452). (Cost., art. 24).(GU n.4 del 24-1-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa, sentito il p.m. Ritenuto che la norma di cui all'art. 452 del c.p.p., in quanto non prevede la possibilita' che l'organo giudicante possa valutare la trasformazione in rito abbreviato proposta dalla difesa nel caso di mancato consenso del p.m., appare in contrasto con il principio posto dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perche' sembra violare il diritto della difesa a veder comunque valutata e decisa dal giudice la sua istanza dalla quale possono discendere conseguenze non solo processuali ma anche sostanziali di notevole rilievo, rimesse invece, allo stato, alla insindacabile valutazione del p.m.; tenuto anche conto che la Corte costituzionale in altre pronunce relative all'art. 389 del c.p.p./1930 ha dichiarato illegittima la scelta del rito rimessa all'insindacabile giudizio del p.m. (sentenza n. 117/1968 ed altre); Ritenuto pertanto che l'eccezione non e' manifestamente infondata e che e' rilevante agli effetti del procedimento a carico di De Angelis Viviardo, avendo il p.m. negato il consenso alla trasformazione del rito a' sensi del citato art. 452 del c.p.p., richiesta dall'imputato;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 452 del c.p.p., in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. (Seguono le firme) 90C0055