Adozione del piano territoriale paesistico dell'area denominata "Insugherata", in comune di Roma. (Deliberazione n. 2283).(GU n.26 del 1-2-1990)
LA GIUNTA REGIONALE Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale; Visto l'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi; Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1985 con il quale l'ambito territoriale della zona dell'Insugherata in comune di Roma veniva sottoposta a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 ed a temporanea inedificabilita' in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1- bis della legge n. 431/1985; Ritenuto che l'ambito territoriale compreso nel vincolo di cui al comma precedente include l'area prevista a fini di edificazione pubblica nel piano della legge n. 167 del 18 aprile 1962 e successive modificazioni del comune di Roma, i cui progetti attuativi sono attualmente inibiti a cagione della sopravvenuta legge n. 431/1985 e che quindi ricorre uno straordinario motivo di urgenza che consiglia di procedere allo stralcio della suddetta area in sede di pianificazione paesistica del comune di Roma; Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 4054 del 1 luglio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'area denominata "Insugherata" in comune di Roma, zona PEEP, innanzi citata; Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con il comune di Roma (ufficio speciale PRG e rip. XVI) per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso, come da verbali del 23 dicembre 1986 e 8 gennaio 1987; Considerato che il piano territoriale paesistico in questione comprende i seguenti elaborati: E/1 - rilievo vincoli paesaggistici tav. A-B; E/30 - norme generali; E/3 2/0 - norme particolari "Insugherata"; E/3 2a/b - classificazione delle aree ai fini della tutela; E/3 2a/b- bis - beni di interesse storico-monumentale; E/3 2a/b- ter - beni di interesse ambientale; Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, e' stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio; Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno: a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili; b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facolta' di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonche' del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica; Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potesta' di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformita' delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali (comma quarto); Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, l'eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione; A maggioranza; Delibera: 1) di adottare il piano territoriale paesistico dell'area denominata "Insugherata", zona PEEP, comune di Roma, stralcio del piano territoriale paesistico n. 15, il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione; 2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo del comune di Roma ai sensi e con le modalita' degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nel comune di Roma; 3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione I, che si esprimera' anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione; 4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili; (Omissis). Roma, addi' 28 aprile 1987 Il presidente: MONTALI