Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche per l'espletamento dei compiti derivanti dall'individuazione di situazioni di pericolosita' sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 1866/FPC).(GU n.31 del 7-2-1990)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Ravvisata la necessita' di individuare tempestivamente le condizioni di pericolosita' per le persone e i beni in zone in cui si verifichino fenomeni sismici per predisporre le opportune azioni connesse col verificarsi di situazioni d'emergenza; Considerata l'esigenza di disporre all'uopo sopralluoghi urgenti da parte degli esperti del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti; Ravvisata la necessita' di determinare i compensi spettanti ai componenti il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti per l'espletamento degli studi e delle verifiche necessarie all'individuazione delle fenomenologie predisponenti le situazioni di pericolo sopra menzionate; Ritenuto opportuno ragguagliare in via analogica i predetti compensi a quelli previsti per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive integrazioni e modificazioni; Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga a ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. I compensi spettanti ai componenti il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti per l'espletamento dei compiti soprariportati sono equiparati ai compensi spettanti a periti, consulenti tecnici e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319. I predetti compensi saranno commisurati al tempo con riferimento alla previsione di cui all'art. 4 della legge sopracitata. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 27 gennaio 1990 Il Ministro: LATTANZIO