MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 gennaio 1990 

  Determinazione  dei  compensi  spettanti  ai  componenti  il Gruppo
nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio  nazionale  delle
ricerche per l'espletamento dei compiti derivanti dall'individuazione
di situazioni di pericolosita' sul territorio  nazionale.  (Ordinanza
n. 1866/FPC).
(GU n.31 del 7-2-1990)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  26  maggio  1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Ravvisata   la   necessita'   di   individuare  tempestivamente  le
condizioni di pericolosita' per le persone e i beni in zone in cui si
verifichino  fenomeni  sismici  per  predisporre  le opportune azioni
connesse col verificarsi di situazioni d'emergenza;
  Considerata l'esigenza di disporre all'uopo sopralluoghi urgenti da
parte degli esperti del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti;
  Ravvisata  la  necessita'  di  determinare  i compensi spettanti ai
componenti il Gruppo  nazionale  per  la  difesa  dai  terremoti  per
l'espletamento    degli    studi   e   delle   verifiche   necessarie
all'individuazione delle fenomenologie predisponenti le situazioni di
pericolo sopra menzionate;
  Ritenuto   opportuno  ragguagliare  in  via  analogica  i  predetti
compensi a quelli previsti per le  operazioni  eseguite  a  richiesta
dell'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  della legge 8 luglio 1980, n.
319, e successive integrazioni e modificazioni;
  Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli e in deroga a ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  I  compensi  spettanti  ai  componenti  il  Gruppo nazionale per la
difesa dai terremoti per l'espletamento  dei  compiti  soprariportati
sono  equiparati ai compensi spettanti a periti, consulenti tecnici e
traduttori per le  operazioni  eseguite  a  richiesta  dell'autorita'
giudiziaria ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319.
  I  predetti  compensi  saranno commisurati al tempo con riferimento
alla previsione di cui all'art. 4 della legge sopracitata.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 27 gennaio 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO