Revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano.(GU n.31 del 7-2-1990)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione degli estimi delle unita' immobiliari urbane, nonche' la variazione delle unita' di misura della consistenza; Visti gli articoli 28 e 29 del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142; Ritenuto che occorra provvedere alla attuazione della revisione degli estimi del catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe nei casi di unita' immobiliari a destinazione ordinaria e di nuove rendite catastali nei casi di unita' immobiliari a destinazione speciale o particolare; Visto il conforme parere della commissione censuaria centrale nella seduta del 19 ottobre 1989; Decreta: L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a procedere alla revisione delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, che verranno stabilite sulla base del valore unitario di mercato, ordinariamente ritraibile. Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente in merito i comuni competenti per territorio. Il valore unitario di mercato da porre a base per la determinazione delle tariffe nonche' per le rendite catastali delle unita' immobiliari a destinazione speciale o particolare, sara' determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989. Le tariffe per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria, saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I fondi necessari saranno resi disponibili negli ordinari capitoli di spesa dell'esercizio 1990. Roma, addi' 20 gennaio 1990 Il Ministro: FORMICA