N. 35 ORDINANZA 18 - 26 gennaio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Pena - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova  al
 servizio sociale e semiliberta' - Sostanziale diversita' dalla
 liberazione anticipata - Improponibilita' della domanda di
 liberazione per i periodi di carcerazione presofferti Manifesta
 indondatezza.
 
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, come modificato dall'art. 18
 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).
 
 (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).
(GU n.6 del 7-2-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,   prof.
 Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Luigi
 MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge
 26 luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento  penitenziario  e
 sull'esecuzione  delle  misure privative e limitative della liberta')
 come modificato dall'art. 18 della legge  10  ottobre  1986,  n.  663
 (Modifiche    alla    legge    sull'ordinamento    penitenziario    e
 sull'esecuzione delle misure privative e limitative  della  liberta')
 promossi  con n. 2 ordinanze emesse il 22 febbraio e il 31 marzo 1989
 dal  Tribunale  di  Sorveglianza  di   Roma   nei   procedimenti   di
 sorveglianza  relativi  a Conisti Otello e Tersich Domenico, iscritte
 ai nn. 355 e 358 del  registro  ordinanze  1989  e  pubblicate  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  35, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  d'intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanze
 del 22 febbraio e 31 marzo 1989 (Reg. ord. nn.  355  e  359/1989)  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3 e 27, terzo comma, Cost.,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge  26
 luglio  1975,  n.  354,  come  modificato dall'art. 18 della legge 10
 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non  prevede  che,  divenuta
 irrevocabile  la  sentenza di condanna, l'interessato possa proporre,
 prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine  di  carcerazione,
 domanda  di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione gia'
 sofferti, nelle stesse forme di cui all'art. 47, quarto comma  e  con
 richiamo  ai  criteri di valutazione previsti, rispettivamente, dagli
 artt. 47, terzo comma e 50 della stessa legge n. 354 del  1975,  come
 modificata  dalla legge n. 663 del 1986, per l'affidamento in prova e
 per la concessione della semiliberta';
      che,  in  particolare, il giudice a quo ritiene violato l'art. 3
 Cost., in quanto  l'art.  54  della  legge  n.  354  del  1975,  come
 modificato  dalla legge n. 663 del 1986, introdurrebbe una disparita'
 di trattamento tra i casi in cui la stessa legge n. 354  del  1975  e
 successive   modificazioni,   al  fine  di  prevenire  incarcerazioni
 improduttive  ed  inutili,  consente  la  proponibilita'  di   misure
 alternative   appena   formatosi   il   giudicato   (cioe'   in  sede
 preesecutiva) ed  il  caso  sopra  descritto  in  cui  si  e'  invece
 costretti  ad  operare un'incarcerazione "forse anche qui inutilmente
 aggiuntiva e improduttiva";
      che,  in  ordine  alla  lamentata violazione dell'art. 27, terzo
 comma, Cost., l'ordinanza  di  rimessione  assume  che  la  finalita'
 rieducativa  della  pena  sarebbe palesemente vanificata da una norma
 che esclude la proponibilita' della liberazione anticipata a  persona
 non  in  istato  di  detenzione  anche quando l'incarcerazione appaia
 "inutile e improduttiva";
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato, che ha chiesto declaratoria di non fondatezza
 della sollevata questione;
    Considerato   che,   in   ragione  dell'identita'  delle  predette
 questioni,  i  relativi  giudizi  possono  essere  riuniti  e  decisi
 congiuntamente;
    Considerato  che  le deroghe alla natura "penitenziaria" di alcune
 misure alternative alla detenzione (deroghe attuate ad es. con l'art.
 47-  bis  della  legge  penitenziaria, come introdotto dalla legge 21
 giugno 1985, n. 297  e  successivamente  modificato  dalla  legge  10
 ottobre  1986, n. 663, con il terzo comma dell'art. 47 e con il sesto
 comma dell'art. 50 della stessa legge) son dovute a speciali motivi e
 sono  riferite  a misure alternative, quali l'affidamento in prova al
 servizio  sociale  e  la  semiliberta',  di  natura   diversa   dalla
 liberazione anticipata;
      che   non   puo'  assumersi  che  le  predette  deroghe  abbiano
 gravemente   "infranto"   il   vecchio    sistema    dell'Ordinamento
 penitenziario:  questo,  invero,  conserva,  almeno  in  ordine  alla
 liberazione anticipata, l'iniziale coerenza sistematica;
      che  l'impugnato  art. 54 dell'Ordinamento penitenziario neppure
 viola l'art. 27, terzo comma, Cost. giacche' anche  il  "residuo"  di
 pena  detentiva  e' finalizzato, secondo il comando della sentenza di
 condanna (non "superata" da  un'attuale  valutazione  "penitenziaria"
 della  partecipazione  del  condannato  all'opera  rieducativa)  alla
 rieducazione dello stesso condannato ex art. 27, terzo comma, Cost.;
      che,   pertanto,   la   sollevata   questione   di  legittimita'
 costituzionale dell'art.  54  della  legge  n.  354  del  1975,  come
 modificato  dall'art.  18  della  legge  n.  663  del 1986, si palesa
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge  26
 luglio   1975,   n.   354  (Norme  sull'ordinamento  penitenziario  e
 sull'esecuzione delle misure privative e limitative  della  liberta')
 come  modificato  dall'art.  18  della  legge 10 ottobre 1986, n. 663
 (Modifiche    alla    legge    sull'ordinamento    penitenziario    e
 sull'esecuzione  delle  misure privative e limitative della liberta')
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.,  dal
 Tribunale  di  sorveglianza  di  Roma,  con  le ordinanze indicate in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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