N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 1989

                                 N. 35
   Ordinanza emessa il 7 dicembre 1989 dal tribunale di Mondovi' nel
         procedimento penale a carico di Tomatis Maria Iolanda
 Processo  penale  -  Procedimento  in corso all'entrata in vigore del
 nuovo codice - Formalita' di apertura del dibattimento gia'  esperite
 -   Richiesta   di   rito   abbreviato  -  Esclusione  -  Conseguente
 inapplicabilita' della diminuente ex  art.  442  del  c.p.p.  1988  e
 quindi della legge penale piu' favorevole - Disparita' di trattamento
 tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti.
 (C.P.P. (disposizioni di attuazione del), art. 247).
 (Cost., art. 3).
(GU n.6 del 7-2-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Tomatis Maria Iolanda, nata a Rocca de' Baldi  il  15  ottobre
 1947,  residente  a  Mondovi',  Regione  Gandolfi  n.  15,  domicilio
 dichiarato, libera, non comparsa, difesa di fiducia  dall'avv.  Piero
 Iemina  di  Mondovi', imputata del reato di cui agli artt. 8, legge 7
 gennaio 1929, n. 4, quarto comma, 1›, n. 7, e 6, legge 7 agosto 1982,
 n.  516,  perche',  quale titolare della ditta individuale "Calzature
 Gianni Boutique" di Mondovi', con piu' azioni esecutive della  stessa
 risoluzione  volta  a  fine  di evasione fiscale, nelle dichiarazioni
 fiscali annuali per le imposte sui redditi presentate in Mondovi'  il
 31  maggio  1983  (per  l'anno fiscale 1982), l'8 giugno 1984 (per il
 1983) e il 31 maggio 1985 (per l'anno 1984),  dissimulava  componenti
 positivi  di  reddito (ricavi) e specificatamente: L. 12.804.020 (per
 il 1982); L. 13.339.767 (per il 1983), L. 133.109.000 (per il  1984),
 in   modo   da   alterare  in  misura  rilevante  i  risultati  delle
 dichiarazioni anzidette.
    Accertato in Mondovi', l'11 settembre 1987.
    All'udienza  del  7  dicembre  1989,  udienza  di prosecuzione del
 dibattimento iniziato il 19 ottobre 1989, la difesa dell'imputato  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 247
 disp.  att.  del  c.p.p.  nella  parte  in   cui   relativamente   ai
 procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice
 di procedura penale - in contrasto con l'art. 3  della  Costituzione,
 limitata  l'ammissibilita'  del  rito  abbreviato ai procedimenti nei
 quali non siano ancora state compiute le formalita' di  apertura  del
 dibattimento.  Il  pubblico  ministero  ha  ritenuto  rilevante e non
 manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 247 disp. att.  del c.p.p.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 34/1990).
 90C0107