Modifica dei criteri per la determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.(GU n.36 del 13-2-1990)
IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, nonche' il regolamento di attuazione del predetto regio decreto-legge approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928; Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sara' determinato annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto il decreto interministeriale in data 7 dicembre 1983 concernente, fra l'altro, le modalita' per la determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni di credito agrario di esercizio a ristoro della loro attivita' d'intermediazione; Attesa l'esigenza di tener conto, in sede di determinazione di detta maggiorazione, dell'aumento di produttivita' nel settore del credito a breve e dell'accresciuta concorrenza fra gli istituti finanziatori; Ravvisata l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza; Decreta: L'art. 3 del decreto interministeriale citato in premessa e' cosi' sostituito, con effetto dal 1 gennaio 1990: "La maggiorazione forfettaria, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potra' variare anno per anno. La variazione o la conferma della maggiorazione forfettaria sara' fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 dicembre 1989 Il Ministro del tesoro CARLI Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste MANNINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1990 Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 10