MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1989 

  Modifica  dei  criteri  per  la  determinazione della maggiorazione
forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni
agevolate di credito agrario di esercizio.
(GU n.36 del 13-2-1990)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regio  decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito
nella legge 5 luglio 1928, n. 1760,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario, nonche' il regolamento  di  attuazione  del  predetto  regio
decreto-legge approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;
  Visto  l'art.  34  della  legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive
modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura
massima  dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti
ed enti esercenti il credito agrario per  le  operazioni  di  credito
agrario  di  esercizio  e  di  miglioramento,  assistite dal concorso
pubblico in conto interessi, sara'  determinato  annualmente,  previo
parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
con decreto del Ministro del  tesoro  di  concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto   il  decreto  interministeriale  in  data  7  dicembre  1983
concernente, fra l'altro, le modalita' per  la  determinazione  della
maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per
le operazioni di credito agrario di esercizio a  ristoro  della  loro
attivita' d'intermediazione;
  Attesa  l'esigenza  di  tener  conto,  in sede di determinazione di
detta maggiorazione, dell'aumento di produttivita'  nel  settore  del
credito  a  breve  e  dell'accresciuta  concorrenza  fra gli istituti
finanziatori;
  Ravvisata  l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, e con  l'impegno  di  dare  comunicazione  del
presente  decreto  al Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio nella prossima adunanza;
                               Decreta:
  L'art.  3 del decreto interministeriale citato in premessa e' cosi'
sostituito, con effetto dal 1› gennaio 1990:
  "La maggiorazione forfettaria, che rappresenta l'altro elemento del
tasso di riferimento, potra' variare anno per anno.
  La  variazione  o la conferma della maggiorazione forfettaria sara'
fissata  annualmente  con  decreto  del  Ministro   del   tesoro   da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 dicembre 1989
                                             Il Ministro del tesoro
                                                      CARLI
       Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
         MANNINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1990
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 10