MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 10 febbraio 1990, n. 1976 

  Istruzioni  agli  enti  destinatari delle disposizioni recate dalla
legge 29 ottobre 1984, n. 720 - istitutiva del sistema  di  tesoreria
unica  -  intese  ad  uniformare  le  interpretazioni della normativa
concernente il predetto sistema di tesoreria.
(GU n.36 del 13-2-1990)
 
 Vigente al: 13-2-1990  
 

                                   A tutti i Ministeri - Gabinetto
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali ed  ai  presidenti  delle
                                  giunte  delle  province autonome di
                                  Trento e Bolzano
                                  A tutti gli enti del settore
                                  pubblico allargato
                                  Alla Ragioneria generale dello
                                  Stato
                                  All'Amministrazione centrale della
                                  Banca d'Italia
                                  All'Associazione bancaria italiana
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri - Gabinetto
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
  In  attuazione  della  lettera g) della direttiva emanata, ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del
settore pubblico allargato per il 1990, si impartiscono  le  seguenti
istruzioni,  tese  ad  uniformare  le interpretazioni della normativa
concernente il sistema di tesoreria unica.
  Tale  sistema  e'  stato  istituito,  com'e'  noto, con la legge 29
ottobre 1984, n.  720,  ed  e'  stato  regolamentato  con  i  decreti
ministeriali  5  novembre  1984, 26 luglio 1985, 22 novembre 1985 e 8
settembre 1989, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
n.  312 del 13 novembre 1984, n. 179 del 31 luglio 1985, n. 284 del 3
dicembre 1985 e n. 424 del 13 settembre 1989, con i quali sono  stati
stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione della
predetta legge.
  Al  fine,  come  sopra  detto, di una ulteriore puntualizzazione di
taluni aspetti e modalita' di applicazione  della  normativa  di  cui
trattasi,  sulla  scorta  delle  risultanze  emerse  nel  corso della
specifica indagine condotta da una apposita commissione ministeriale,
si segnala quanto appresso.
  1)  Applicazione  dell'art. 40 della legge n. 119/1981 per gli enti
della tabella B: rispetto del limite del 4%.
  Al   riguardo   si   precisa   che  ai  fini  della  determinazione
dell'ammontare del plafond del suddetto limite del 4%  devono  essere
computate  tutte  le somme a qualunque titolo depositate, comprese le
somme con  vincolo  di  destinazione,  quelle  depositate  nei  conti
correnti  postali,  nonche' le acquisizioni di titoli di Stato e non,
compresi i buoni ordinari  del  Tesoro,  con  esclusione  dei  titoli
concernenti   la   partecipazione  a  forme  societarie  previste  da
specifica normativa  o  assunte  in  relazione  al  perseguimento  di
finalita' istituzionali.
  Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che gli importi relativi
ai  mandati  in  corso  non  ancora   pagati   non   vanno   detratti
dall'ammontare complessivo che forma il plafond del 4%.
  Nel   predetto   limite  devono  essere  comprese  anche  le  somme
depositate  sui  conti  correnti  bancari  o  postali   intestati   a
funzionari delegati per il pagamento di spese decentrate.
  Si  ritiene  opportuno ribadire che ogni qualvolta si verifichi una
eccedenza rispetto al limite o alla quota di limite comunicato  dagli
enti  alle  singole  aziende  quest'ultime  sono tenute a versare nei
conti aperti presso la tesoreria statale, entro il  successivo  terzo
giorno lavorativo, le eccedenze medesime.
  Devesi  chiarire,  infine,  che  non  e' consentita l'erogazione di
anticipazioni sui prezzi contrattuali a valere sui mutui non erogati,
ne' le precostituzione di fondi presso gli istituti bancari abilitati
per il pagamento di rate di  mutui  in  scadenza,  al  di  fuori  del
plafond del 4%.
  2)  Operazioni  egli  enti  della  tabella  A,  annessa  alla legge
720/1984, assoggettati al sistema di tesoreria unica.
  E'  da  precisare, per detti enti, che non e' consentito apprestare
presso il tesoriere  o  le  banche  abilitate  la  provvista  per  il
pagamento  di  titoli  obbligazionari e/o cedole in scadenza, nonche'
per il pagamento di rate di mutui in  scadenza,  in  quanto  a  detti
pagamenti  deve  provvedere  l'istituto  tesoriere  o  cassiere,  con
rivalsa poi sui fondi delle contabilita' speciali.
  Anche  per  gli enti della tabella A non e' consentita l'erogazione
di anticipazioni sui prezzi contrattuali  a  valere  suoi  mutui  non
erogati.
  Circa,  poi, le disponibilita' dei conti correnti postali intestati
agli enti della tabella A, gli enti interessati dovranno  provvedere,
a   cadenza   quindicinale,  al  riversamento  delle  medesime  nelle
contabilita' speciali presso la tesoreria statale.
  3) Pagamenti tra enti del settore pubblico allargato.
  Si  ritiene  di  dover  precisare, infine, che gli enti di cui alle
tabelle  A  e  B  annesse  alla  legge  n.  720/1984,  e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  titolari  di  contabilita' speciali
presso le sezioni di tesoreria provinciale o di conti correnti presso
la tesoreria centrale dello Stato, che debbono effettuare pagamenti a
favore di altri enti parimenti intestatari di contabilita' speciali o
di  conti  correnti,  sono  tenuti a disporre tali pagamenti mediante
trasferimenti  di  fondi  (giro-fondi)  dalle  proprie   contabilita'
speciali  o  conti correnti agli analoghi conti coesistenti presso le
medesime tesorerie, intestati agli enti destinatari dei pagamenti.
  Si   invitano   le   amministrazioni   e   gli   enti   interessati
all'osservanza delle suesposte disposizioni.
                                                   Il Ministro: CARLI