Istruzioni agli enti destinatari delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 - istitutiva del sistema di tesoreria unica - intese ad uniformare le interpretazioni della normativa concernente il predetto sistema di tesoreria.(GU n.36 del 13-2-1990)
Vigente al: 13-2-1990
A tutti i Ministeri - Gabinetto Ai presidenti delle giunte regionali ed ai presidenti delle giunte delle province autonome di Trento e Bolzano A tutti gli enti del settore pubblico allargato Alla Ragioneria generale dello Stato All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia All'Associazione bancaria italiana e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto Alla Corte dei conti - Segretariato generale In attuazione della lettera g) della direttiva emanata, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1990, si impartiscono le seguenti istruzioni, tese ad uniformare le interpretazioni della normativa concernente il sistema di tesoreria unica. Tale sistema e' stato istituito, com'e' noto, con la legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed e' stato regolamentato con i decreti ministeriali 5 novembre 1984, 26 luglio 1985, 22 novembre 1985 e 8 settembre 1989, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 13 novembre 1984, n. 179 del 31 luglio 1985, n. 284 del 3 dicembre 1985 e n. 424 del 13 settembre 1989, con i quali sono stati stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione della predetta legge. Al fine, come sopra detto, di una ulteriore puntualizzazione di taluni aspetti e modalita' di applicazione della normativa di cui trattasi, sulla scorta delle risultanze emerse nel corso della specifica indagine condotta da una apposita commissione ministeriale, si segnala quanto appresso. 1) Applicazione dell'art. 40 della legge n. 119/1981 per gli enti della tabella B: rispetto del limite del 4%. Al riguardo si precisa che ai fini della determinazione dell'ammontare del plafond del suddetto limite del 4% devono essere computate tutte le somme a qualunque titolo depositate, comprese le somme con vincolo di destinazione, quelle depositate nei conti correnti postali, nonche' le acquisizioni di titoli di Stato e non, compresi i buoni ordinari del Tesoro, con esclusione dei titoli concernenti la partecipazione a forme societarie previste da specifica normativa o assunte in relazione al perseguimento di finalita' istituzionali. Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che gli importi relativi ai mandati in corso non ancora pagati non vanno detratti dall'ammontare complessivo che forma il plafond del 4%. Nel predetto limite devono essere comprese anche le somme depositate sui conti correnti bancari o postali intestati a funzionari delegati per il pagamento di spese decentrate. Si ritiene opportuno ribadire che ogni qualvolta si verifichi una eccedenza rispetto al limite o alla quota di limite comunicato dagli enti alle singole aziende quest'ultime sono tenute a versare nei conti aperti presso la tesoreria statale, entro il successivo terzo giorno lavorativo, le eccedenze medesime. Devesi chiarire, infine, che non e' consentita l'erogazione di anticipazioni sui prezzi contrattuali a valere sui mutui non erogati, ne' le precostituzione di fondi presso gli istituti bancari abilitati per il pagamento di rate di mutui in scadenza, al di fuori del plafond del 4%. 2) Operazioni egli enti della tabella A, annessa alla legge 720/1984, assoggettati al sistema di tesoreria unica. E' da precisare, per detti enti, che non e' consentito apprestare presso il tesoriere o le banche abilitate la provvista per il pagamento di titoli obbligazionari e/o cedole in scadenza, nonche' per il pagamento di rate di mutui in scadenza, in quanto a detti pagamenti deve provvedere l'istituto tesoriere o cassiere, con rivalsa poi sui fondi delle contabilita' speciali. Anche per gli enti della tabella A non e' consentita l'erogazione di anticipazioni sui prezzi contrattuali a valere suoi mutui non erogati. Circa, poi, le disponibilita' dei conti correnti postali intestati agli enti della tabella A, gli enti interessati dovranno provvedere, a cadenza quindicinale, al riversamento delle medesime nelle contabilita' speciali presso la tesoreria statale. 3) Pagamenti tra enti del settore pubblico allargato. Si ritiene di dover precisare, infine, che gli enti di cui alle tabelle A e B annesse alla legge n. 720/1984, e successive modificazioni ed integrazioni, titolari di contabilita' speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale o di conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato, che debbono effettuare pagamenti a favore di altri enti parimenti intestatari di contabilita' speciali o di conti correnti, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi (giro-fondi) dalle proprie contabilita' speciali o conti correnti agli analoghi conti coesistenti presso le medesime tesorerie, intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Si invitano le amministrazioni e gli enti interessati all'osservanza delle suesposte disposizioni. Il Ministro: CARLI