N. 58 ORDINANZA 31 gennaio - 2 febbraio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Mezzadri e coloni - Fondo speciale Pensione
 di reversibilita' - Cumulo con il trattamento diretto nel regime
 dell'a.g.o. - Integrazione al minimo - Esclusione Norma gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 373/1989) -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.7 del 14-2-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
 con  ordinanza  emessa  il  19 giugno 1989 dal Pretore di Brescia nel
 procedimento civile vertente tra Brolli Maria ed altri e  l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  475  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  43,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  in cui il ricorrente,
 titolare  di  pensione  di  vecchiaia  erogata  dall'I.N.P.S.,  aveva
 richiesto l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a
 carico del Fondo speciale  per  i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
 coloni,  il  Pretore  di  Brescia,  con ordinanza emessa il 19 giugno
 1989, ha sollevato,  in  relazione  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma,
 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte  in  cui  non  consente
 tale  integrazione  in favore di chi sia gia' titolare dell'anzidetto
 trattamento   diretto   nel   regime   dell'assicurazione    generale
 obbligatoria;
      che il giudice a quo osserva come tale preclusione, sia pure nel
 quadro normativo anteriore al 1Πottobre  1983  (data  di  decorrenza
 degli  effetti  della  nuova  disciplina  introdotta  dalla  legge 11
 novembre 1983, n. 638), non abbia  piu'  ragion  d'essere  alla  luce
 della  copiosa giurisprudenza di questa Corte che ha progressivamente
 eliminato ogni divieto in subiecta materia;
    Considerato  che  la  norma  censurata  e'  gia'  stata dichiarata
 costituzionalmente illegittima con sentenza n. 373 del 1989,  proprio
 nella  parte  in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione
 di riversibilita'  erogata  dal  Fondo  speciale  per  i  coltivatori
 diretti,  mezzadri  e coloni a chi sia titolare di pensione diretta a
 carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, qualora per  effetto
 del cumulo, il complessivo trattamento economico risulti superiore al
 minimo garantito;
      che,   pertanto,   la   proposta   questione  e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
 gennaio  1963,  n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
 riordinamento delle norme in materia di  previdenza  dei  coltivatori
 diretti  e dei coloni e mezzadri), sollevata, in riferimento all'art.
 3 della Costituzione, dal  Pretore  di  Brescia  con  l'ordinanza  in
 epigrafe,  gia'  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  con  la
 sentenza n. 373 del 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0133