N. 44 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 1989
N. 44 Ordinanza emessa il 13 novembre 1989 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Lafoui Mohamed Liberta' personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto agli autori di tutti gli altri reati - Contrasto con principi e direttive della legge-delega - Motivazione per relationem alla precedente ordinanza (n. 43). (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 6 e 2 direttiva n. 32; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 76).(GU n.7 del 14-2-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Rilevato che la difesa ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224 disp. coord. del c.p.p., con riferimento agli artt. 13 e 76 della Costituzione per violazione dei principi e criteri direttivi predeterminati negli artt. 6 e 2, direttiva n. 32, della legge 16 febbraio 1987, n. 81; Rilevato che il p.m. ha ritenuto tale questione rilevante e non manifestamente infondata; Considerato che questo giudice con propria ordinanza del 27 novembre 1989 ha gia' sollevato identica questione, con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale; Ritenuto, per i motivi specificati nella suindicata ordnanza, la questione rilevante e non manifestamente infondata per violazione dei principi e criteri direttivi ai quali il legislatore delegato era tenuto ad attenersi e per una non ragionevole disparita' di trattamento tra i contravventori al foglio di via obbligatorio e gli autori di tutti gli altri delitti o contravvenzioni;
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata dalla difesa, alla quale il p.m. si e' associato - dell'art. 224, disp. coord. del c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio, anche trascorsa la flagranza, dello straniero che si discosti dall'itinerario previsto, con una non ragionevole disparita' di trattamento con gli autori di tutti gli altri reati per i quali - ai sensi dell'art. 380 del c.p.p. l'arresto obbligatorio e' previsto solo quando sono colti nella flagranza di un delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni ed - ai sensi dell'art. 381 del c.p.p. - l'arresto facoltativo e' previsto per delitti punibili con pena sino a diciannove anni, undici mesi e ventinove giorni di reclusione, a condizione che la misura sia giustificata dalla gravita' o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosita' del soggetto, e cio' in violazione dei principi e criteri direttivi predeterminati negli artt. 6 e 2, direttiva n. 32, della legge 16 febbraio 1987, n. 81; Sospende il giudizio in corso nei confronti di Lafoui Mohamed; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, letta alle parti, in udienza camerale, sia notifiata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Torino, nell'udienza camerale del 13 dicembre 1989. Il giudice: PALMISANO 90C0142