N. 44 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 1989

                                 N. 44
    Ordinanza emessa il 13 novembre 1989 dal giudice per le indagini
   preliminari presso la pretura di Torino nel procedimento penale a
                        carico di Lafoui Mohamed
 Liberta'  personale  -  Nuovo  codice  di procedura penale - Norme di
 attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio  da  parte
 dello  straniero  -  Previsto  arresto  anche al di fuori dei casi di
 flagranza - Irragionevole disparita'  di  trattamento  rispetto  agli
 autori  di tutti gli altri reati - Contrasto con principi e direttive
 della legge-delega  -  Motivazione  per  relationem  alla  precedente
 ordinanza (n. 43).
 (D.Lgs.  28  luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in
 relazione alla legge-delega 16 febbraio 1987, n.  81,  artt.  6  e  2
 direttiva n. 32; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 76).
(GU n.7 del 14-2-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Rilevato  che  la  difesa  ha  sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 224 disp. coord. del c.p.p., con riferimento
 agli  artt.  13 e 76 della Costituzione per violazione dei principi e
 criteri direttivi predeterminati negli artt. 6 e 2, direttiva n.  32,
 della legge 16 febbraio 1987, n. 81;
    Rilevato  che  il  p.m. ha ritenuto tale questione rilevante e non
 manifestamente infondata;
    Considerato  che  questo  giudice  con  propria  ordinanza  del 27
 novembre 1989 ha gia' sollevato identica questione,  con  riferimento
 agli  artt. 3 e 76 della Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte
 costituzionale;
    Ritenuto,  per  i motivi specificati nella suindicata ordnanza, la
 questione rilevante e non manifestamente infondata per violazione dei
 principi  e  criteri  direttivi  ai quali il legislatore delegato era
 tenuto  ad  attenersi  e  per  una  non  ragionevole  disparita'   di
 trattamento  tra i contravventori al foglio di via obbligatorio e gli
 autori di tutti gli altri delitti o contravvenzioni;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 134 della Costituzione;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale - sollevata dalla difesa, alla  quale  il
 p.m.  si  e'  associato - dell'art. 224, disp. coord. del c.p.p., con
 riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in  cui
 prevede  l'arresto  obbligatorio, anche trascorsa la flagranza, dello
 straniero che si  discosti  dall'itinerario  previsto,  con  una  non
 ragionevole  disparita'  di  trattamento  con gli autori di tutti gli
 altri reati per i quali - ai sensi dell'art. 380 del c.p.p. l'arresto
 obbligatorio e' previsto solo quando sono colti nella flagranza di un
 delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a  cinque
 anni  e  nel  massimo  a  venti  anni ed - ai sensi dell'art. 381 del
 c.p.p. - l'arresto facoltativo e' previsto per delitti  punibili  con
 pena  sino  a  diciannove  anni,  undici  mesi  e ventinove giorni di
 reclusione,  a  condizione  che  la  misura  sia  giustificata  dalla
 gravita'  o  dalle  circostanze  del  fatto o dalla pericolosita' del
 soggetto, e cio' in  violazione  dei  principi  e  criteri  direttivi
 predeterminati  negli  artt.  6  e 2, direttiva n. 32, della legge 16
 febbraio 1987, n.  81;
    Sospende il giudizio in corso nei confronti di Lafoui Mohamed;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a  cura  della  cancelleria, la presente ordinanza,
 letta alle parti, in udienza camerale, sia  notifiata  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri e comunicata al Presidente della Camera
 dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Torino,  nell'udienza  camerale del 13 dicembre
 1989.
                         Il giudice: PALMISANO

 90C0142