N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1989
N. 51 Ordinanza emessa il 5 dicembre 1989 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Intropido Ennio Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del cod. proc. pen. 1988 - Lamentato carattere decisorio del dissenso del p.m. - Violazione del principio di subordinazione del giudice alla sola legge - Compressione del diritto di difesa. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247; c.p.p. 1988, art. 438). (Cost., artt. 24 e 101).(GU n.7 del 14-2-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Vista l'istanza di giudizio abbreviato, avanzata da Intropido Ennio ed il dissenso manifestato dal p.m.; Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di costituzionalita' degli artt. 247 d.lgs. n. 271/1989 e 438, del c.p.p., in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione; O S S E R V A Il regime di cui agli artt. 247 d.lgs. n. 271/1989 e 438 del c.p.p. subordina l'adozione del rito abbreviato su richiesta dell'imputato al consenso del p.m. Dal dissenso oggi espresso dal rappresentante dell'accusa discende la rilevanza della questione che di seguito si espone, ai fini del presente giudizio, potendosi comunque decidere allo stato degli atti; Ritenuto, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che la mancanza del consenso del rappresentante dell'accusa incide, oltre che sulla scelta del rito, anche sulla misura della pena da infliggere, in caso di condanna dell'imputato; Ritenuto che l'art. 101, secondo comma, della Costituzione stabilisce che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge", sicche' la determinazione della pena non puo' essere condizionata dalla espressione di volonta' di alcuna, tantomeno di una parte processuale quale e' il p.m.; Rilevato che quello in esame e' l'unico caso, in tutto il diritto penale sostanziale e processuale, in cui la determinazione della pena e' condizionato dalla espressione di volonta' di una parte (invero la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p., in assenza del consenso del p.m., produce un diverso iter processuale, ma non influenza la determinazione della pena stessa, poiche' il giudice, in sede di decisione, puo' vautare se il dissenso del p.m. sia o meno giustificato e, conseguentemente, puo' applicare la pena richiesta dall'imputato); Ritenuto che il sistema sopra delineato, sottraendo in modo definitivo alla valutazione del giudice la richiesta dell'imputato, in caso di dissenso del p.m., viola altresi' il diritto di difesa dell'imputato, che l'art. 24 della Costituzione assicura in ogni stato e grado del procedimento.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso contro Intropido Ennio; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 5 dicembre 1989 Il presidente 90C0149