N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 1989
N. 54 Ordinanza emessa il 26 settembre 1989 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Marconi Marina e l'u.s.l. n. 58 Palermo Sanita' pubblica - Regione Sicilia - Medici specialisti ambulatoriali con rapporto convenzionale - Mancata previsione del diritto al permesso retribuito per le assenze determinate dall'espletamento della carica di consigliere comunale - Ingiustificata disparita' di trattamento di detti specialisti rispetto ai medici ambulatoriali delle uu.ss.ll. attesa l'assimilabilita' dei due rapporti di lavoro per la analogia della loro disciplina giuridica (orario di lavoro, ferie, sottoposizione ad un potere disciplinare, assenze per malattia, ecc.) - Violazione del principio dell'accesso, in condizioni di eguaglianza, alle cariche elettive. (Legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 4; legge regione Sicilia 21 giugno 1986, n. 33). (Cost., artt. 3 e 53 (recte: 51)).(GU n.7 del 14-2-1990 )
IL PRETORE Rilevato che con il ricorso proposto, Marina Marconi chiede il riconoscimento del proprio diritto ad avere retribuite, dalla u.s.l. n. 58, le giornate di assenza per l'espletamento del mandato presso il consigllio comunale di Palermo, ove e' stata eletta nel giugno 1985, e cio' in forza dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, eccependo, in via subordinata, la questione di costituzionalita' di tale disposizione ove interpretata in senso contrario; Ritenuto che detta disposizione, in base al suo tenore letterale, appare applicabile escusivamente ai "lavoratori dipendenti", laddove la ricorrente intrattiene con la convenuta un rapporto libero convenzionale, ex art. 48 della legge n. 833/1978, come specialista ambulatoriale, e quindi autonomo, ancorche' inquadrabile nello schema della c.d. para subordinazione, in ordine al quale l'art. 23 del d.P.R. n. 291/1987 (accordo collettivo nazionale per la regolamentazione del rapporto dei medici specialisti ambulatoriali) esclude espressamente la possibilita' di retribuzione del professionista interessato per l'intera durata del mandato di consigliere comunale; Ritenuto, ancora, che, in base alla documentazione prodotta ed allo stato degli atti, le giornate in cui la ricorrente risulta avere svolto attivita' istituzionale per il comune di Palermo coincidono, sia pure parzialmente con le effettive assenze dal servizio, donde la rilevanza della dedotta questione; Considerato, inoltre, che le disposizioni dell'art. 4 della legge n. 816/1985, della legge della regione siciliana n. 33/1986 di ricezione, nonche' degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 291/1987 giustificano dubbi di costituzionalita' in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma, e 51, della Costituzione, nella parte in cui non includono nella loro previsione il diritto a permessi retribuiti ed alla conseguente contribuzione previdenziale, per le assenze determinate dalle partecipazioni alle riunioni del consiglio comunale dei medici specialisti ambulatoriali con rapporto convenzionale; Ritenuto, infatti, che la violazione del principio di uguaglianza si ricollega alla particolare assimilabilita' del rapporto di lavoro subordinato dei medici ambulatoriali della u.s.l. con quello autonomo, libero-professionale intercorrente, nella specie, fra la ricorrente e la convenuta (incarico a tempo indeterminato per trenta ore settimanali), come emerge dalla disciplina che lo regola, che prevede istituti pressoche' analoghi a quelli stabiliti per il rapporto di lavoro dipendente e' cioe', la pressoche' assoluta incompatibilita' allo svolgimento di altre prestazioni professionali, l'esistenza di un orario predeterminato, controllato con gli stessi sistemi di rilevazione previsti per i medici dipendenti, un numero di prestazioni da svolgere pro ora, un tempo medio di svolgimento, la sottoposizione ad un potere disciplinare particolarmente prenetrante, ferie retribuite, congedo matrimoniale, assenze per malattia e gravidanza, lavoro straordinario, scatti biennali, fasce triennali di anzianita', un'indennita' di disponibilita' per gli specialisti che svolgono esclusivamente attivita' ambulatoriale, un premio annuo di collaborazione pari ad 1/12 del compenso tabellare liquidato in dicembre, un premio di operosita' alla cessazione del servizio per ogni anno di servizio stesso, quote di caro vita con indicizzazione semestrale (cfr. artt. 3, 8, 9, 16, 22, 27, 28, 33, 34, 38, 39 e 40 del d.P.R. n. 291/1987); Ritenuto, infine, che la violazione dell'art. 51 della Costituzione si ricollega al fatto che l'accesso ad una carica elettiva da parte di uno specialista convenzionato, in relazione alle conseguenze patrimoniali che gliene derivano e di cui in precedenza, non puo' ritenersi che avvenga in condizioni di eguaglianza rispetto ad un medico dipendente del s.s.n., e tali, comunque da non rendergli piu' difficile l'esercizio del suo diritto; Ritenuto, pertanto, che appare non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 4 della legge n. 816/1985 e della legge della regione siciliana n. 33/1986 di ricezione, nella parte in cui non riconoscono il diritto al permesso retribuito per il professionista legato all'u.s.l. da un rapporto libero convenzionale del tipo di quello della ricorrente, per le assenze determinate dall'espletamento della carica di consigliere comunale;
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, comma terzo, e 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 816/1985 e della legge della regione siciliana n. 33/1986 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione; Ordina, conseguentemente, sospendersi il giudizio e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine alla suddetta questione; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Palermo, addi' 26 settembre 1989 Il pretore g.l.: ARDITO 90C0152