LEGGE 7 febbraio 1990, n. 21
Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione.(GU n.38 del 15-2-1990)
Vigente al: 2-3-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria di secondo grado. 2. Gli interessati dovranno esibire al provveditorato agli studi, cui inoltreranno la prescritta domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero. 3. Le prove di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma attraverso qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a provarlo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MATTARELLA, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: VASSALLI