N. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 1989

                                 N. 56
    Ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dal giudice per le indagini
   preliminari presso il tribunale di Prato nel procedimento penale a
                        carico di Cannata Piero
 Processo penale - Nuovo codice - Infermita' mentale gia' esistente al
 momento del fatto-reato - Sentenza di  proscioglimento  dell'imputato
 perche'   non   imputabile   -   Conseguente  ricovero  in  manicomio
 giudiziario - Prove acquisite  con  le  indagini  preliminari  -  Non
 valutabilita'  -  Infermita'  mentale  sopravvenuta  al fatto-reato -
 Valutabilita' delle prove - Disparita'  di  trattamento  tra  le  due
 fattispecie - Illegittima limitazione del diritto di difesa.
 (C.P.P.  1988,  art.  425,  in  relazione  al c.p.p. 1988, art. 70; e
 all'art. 222 stesso codice).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.8 del 21-2-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. iscritto al n.
 419/89 gip contro Cannata Piero, nato a Bompietro il 24 dicembre 1947
 e  residente  a  Prato, via delle Fonti n. 63, indiziato dei reati di
 cui agli articoli 521 e 660 del c.p. avvenuti in Prato il  12  agosto
 1989.
    Osserva  che  il Cannata e' stato denunziato dai carabinieri per i
 reati sopra indicati e che in sede di sommaria istruttoria il p.m. ha
 disposto  perizia  psichiatrica  a  seguito  della quale il perito ha
 concluso che Cannata Piero e' affetto da disturbo  schizofrenico  con
 totale  incapacita'  di  intendere e di volere al momento del fatto e
 con elevata pericolosita' sociale.
    Il p.m. ha quindi chiesto il rinvio a giudizio.
    In   sede   di   udienze   preliminare  il  p.m.  ha  eccepito  la
 incostituzionalita' dell'art. 425 del c.p.p.  in  relazione  all'art.
 222 del c.p. e artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.
    La  difesa  ha  concluso per sentenza di non luogo a procedere per
 mancanza di imputabilita'.
    Cio' premesso, questo g.i.p. ritiene fondata l'eccezione sollevata
 e, poiche' trattasi di norma che e' tenuto ad applicare, la questione
 si  presenta  rilevante  per  il  giudizio  in  corso  e  non  appare
 manifestamente infondata per le considerazioni che seguono:
     l'art. 70 del c.p.p. dispone che il giudice puo' disporre perizia
 anche di ufficio all'orche' l'infermita' mentale e'  sopravvenuta  al
 fatto  e  durante  il  tempo  dell'espletamento della perizia possono
 essere assunte, a richiesta delle parti, le prove che  consentono  di
 giungere al proscioglimento dell'imputato.
    Il  nuovo  codice  nulla  dice  invece  per  la infermita' mentale
 esistente al momento della commissione del fatto ed in conseguenza il
 g.i.p.  dovrebbe  nell'udienza  preliminare  dichiarare  non  luogo a
 procedere, ai sensi dell'art. 425, per mancanza di imputabilita', con
 contestuale  applicazione del ricovero di un manicomio giudiziario ai
 sensi dell'art. 222 del c.p.
    Il  g.i.p.  dovrebbe  far  cio'  senza poter accertare se il fatto
 esiste, e' stato compiuto, ed e' addebitabile all'imputato in  quanto
 manca  una  normativa  in  proposito  uguale  a  quella che l'art. 70
 prevede per la infermita' mentale  sopravvenuta,  non  potendo  senza
 violare  le  norme del nuovo codice in materia probatoria, dar valore
 di prova alle risultanze delle indagini preliminari.
    Poiche'  un decisione del genere non e' senza conseguenza giacche'
 prevede l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero  in  un
 manicomio  giudiziario,  appare evidente la diversita' di trattamento
 nei confronti dell'imputato a seconda che  l'infermita'  mentale  sia
 esistente al momento del fatto o sia sopravvenuta per quanto concerne
 le decisioni del g.i.p. nell'udienza preliminare.
    E' manifesta la violazione in un caso di specie degli artt. 3 e 24
 della Carta costituzionale.
    Ritenuta   rilevante,   per  quanto  si  e'  sopra  detto,  e  non
 manifestamente infondata la questione.
                                P. Q. M.
    Letto  ed applicato l'art. 23, terzo e quarto comma della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. con riferimento agli artt. 70
 del c.p.p., 222 del c.p. e artt. 3 e 24 Carta costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al difensore,  ed  al  p.m.;  nonche'  al  Presidente  del
 Coniglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale.
    Sospende il procedimento penale in corso.
      Prato, addi' 20 dicembre 1989
            Il giudice per le indagini preliminari: PALAZZO

 90C0164