N. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1989

                                 N. 59
    Ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dal tribunale di Napoli nel
            procedimento penale a carico di Lanzetti Antonio
 Processo   penale  -  Nuovo  codice  -  Rito  abbreviato  -  Dissenso
 immotivato e vincolante del p.m.  -  Insindacabilita'  da  parte  del
 giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art.  442,
 secondo comma, del c.p.p. 1988 - Lamentata compressione  del  diritto
 di difesa.
 (C.P.P.  1988,  art.  438,  in relazione al d.lgs. 28 luglio 1989, n.
 271, art. 247, terzo comma; c.p.p. 1988, art. 442, secondo comma).
 (Cost., art. 24).
(GU n.8 del 21-2-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ritornato   in   sala   udienza  il  tribunale  sull'eccezione  di
 incostituzionalita' dedotta dalla difesa del Lanzetti Antonio,
                              R I L E V A
    Secondo   la   disciplina  del  giudizio  abbreviato,  presupposti
 imprescindibili per tale rito sono sia la richiesta dell'imputato che
 il  consenso  del  p.m.,  per  cui  non  sembra  possibile la lettura
 suggerita da uno dei difensori che renderebbe superflua una  denuncia
 di  incostituzionalita'  dell'art.  440,  primo  comma,  del  c.p.p.,
 secondo cui il giudice potrebbe disporre il giudizio  abbreviato,  se
 ritiene  il  processo  definibile  allo  stato degli atti, sulla sola
 richiesta dell'imputato ed in presenza del dissenso del p.m.
    In  tali  sensi  appare infatti chiaro il pensiero del legislatore
 nell'art. 247, terzo comma, norme transitorie, ove  e'  previsto,  in
 assenza  del consenso del p.m. che il giudice ordini procedersi nelle
 forme  ordinarie,  dovendosi  pertanto  ritenere  indispensabile   il
 consenso   del   p.m.,   deve   rispondersi   al   quesito   se   sia
 costituzionalmente legittimo e non in violazione della norma  di  cui
 all'art.  24  della  Costituzione,  il  potere  del  p.m.  di  negare
 immotivatamente ed insindacabilmente il proprio consenso al  giudizio
 abbreviato  come sembra prevedere l'art. 438, primo comma, del c.p.p.
    La  risposta  sembra  negativa  perche'  un dissenso immotivato ed
 insindacabile del p.m. potrebbe violare lo spirito della norma di cui
 all'art.  438 del c.p.p in redazione all'art. 247, terzo comma, norme
 transitorie, in quanto pur in presenza di una situazione  processuale
 che  consenta  di  definire  il  processo  allo  stato degli atti, il
 diniego del p.m., potrebbe concretare un mera volonta'  dello  stesso
 p.m.  di prendere inoperabile la riduzione di pena prevista dall'art.
 442, secondo comma, del c.p.p. per ragioni estranee a quelle  sottese
 alle   norme   del   rito   abbreviato,  quali  il  giudizio  di  non
 meritevolezza del premio da parte di un imputato, attesa al  gravita'
 del fatto, la personalita' dell'imputato stesso e simili.
                                P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuto  che  il  giudizio  nei confronti di Lanzetti Antonio non
 puo' definirsi indipendentemente dalla risoluzione della questione di
 legittimita' Costituzionale;
    Ritenuto   che   la  questione  sollevata  non  e'  manifestamente
 infondata;
    Dispone  trasmettersi  immediatamente  copia degli atti alla Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio nei confronti di Lanzetti Antonio, disponendo
 che copia dell'ordinanza sia trasmessa al  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Palamento.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0167