N. 81 ORDINANZA 20 - 22 febbraio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione pubblica - Concorso riservato per titoli a preside di
 istituti e scuole statali - Requisito del biennio continuativo
 d'incarico nella qualifica di preside - Titolari d'incarico non
 continuativo - Esclusione - Identica questione gia' dichiarata non
 fondata (sentenza n. 412/1988) - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 133).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.9 del 28-2-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 133 del d.P.R.
 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo  stato  giuridico  del  personale
 docente,  direttivo  ed  ispettivo  della scuola materna, elementare,
 secondaria ed artistica dello Stato), promosso con  ordinanza  emessa
 il  21  ottobre 1987 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
 sul ricorso
 proposto  da  Monaco  Panfilo  contro  il  Ministero  della  Pubblica
 Istruzione,  iscritta  al  n.  471  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 43, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con
 ordinanza 21 ottobre 1987, ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella
 parte in  cui  richiede  un  biennio  continuativo  d'incarico  nella
 qualifica  di  preside,  al  fine  di  poter  partecipare al concorso
 riservato per titoli, integrato da un colloquio, da esso previsto  al
 fine della nomina a preside delle scuole d'istruzione secondaria, dei
 licei artistici e degl'istituti d'arte;
      che   il   giudice  a  quo  ha  dedotto  il  contrasto  di  tale
 disposizione con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
    Considerato che la questione e' identica a quella gia' decisa, nel
 senso della non fondatezza, con la sentenza n. 412 del 1988;
      che  non  sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre ad
 una diversa decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme
 sullo  stato  giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo
 della scuola  materna,  elementare,  secondaria  ed  artistica  dello
 Stato),   sollevata   in   riferimento   agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0200