N. 77 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 1990

                                 N. 77
     Ordinanza emessa l'8 gennaio 1990 dal tribunale di Padova nel
             procedimento penale a carico di Bezzon Ettore
 Processo   penale  -  Nuovo  codice  -  Rito  abbreviato  -  Dissenso
 vincolante del  p.m.  -  Insindacabilita'  da  parte  del  giudice  -
 Conseguente  inapplicabilita'  della  diminuente ex art. 442, secondo
 comma, del c.p.p. 1988 -  Disparita'  di  trattamento  dei  cittadini
 avanti  alla legge - Compressione del potere di valutazione in ordine
 ad una richiesta procedurale  e  alla  commisurazione  della  pena  -
 Violazione  del principio secondo cui il giudice e' soggetto soltanto
 alla legge - Elusione dell'obbligo di motivazione  dei  provvedimenti
 giurisdizionali.
 (C.P.P.  1988,  art.  438,  in relazione agli artt. 442, 451, n. 5, e
 452, n. 2, stesso codice).
 (Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 111).
(GU n.9 del 28-2-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro  Bezzon  Ettore,  imputato  come  in  atti  sull'eccizione  di
 incostituzionalita'  sollevata dalla difesa dell'imputato, agli artt.
 247 del d.P.R. n. 271/1989 e 438 del d.P.R. n. 447/1988 in  relazione
 agli  artt. 3, 24, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo comma, e
 112 della Costituzione,  nella  parte  in  cui  le  norme  impregnate
 stabiliscono efficacia vincolante per il giudice al dissenso del p.m.
 sul   punto   della   applicazione   del   giudizio   abbreviati    e
 conseguentemente sulla riduzione di un terzo della pena da infliggere
 all'imputato;
    Sentito il p.m. che ha espresso parere contrario;
    Rilevato  che  l'art.  438 del c.p.p., il quale nel caso di specie
 dovrebbe trovare applicazione in relazione agli artt. 451,  n.  5,  e
 452,   n.   2,   stesso  codice,  appare  viziato  da  illegittimita'
 costituzionale, in quanto la decisione del p.m. di negare il consenso
 alla   applicazione   del   giudizio   abbreviato   e'  assolutamente
 discrezionale  ed  insindacabile  perche'  non  e'   previsto   alcun
 controllo  dello organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del
 dissenso sicche' viene a dipendere esclusivamente  dalla  scelta  del
 p.m. la possibilita' per l'imputato di fruire dei benefici in termini
 di pena ai sensi dell'art. 442 del c.p.p.;
    Ritenuto  che  quanto sopra appare in contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione per la  violazione  del  principio  di  eguaglianza  dei
 cittadini  di  fronte alla legge, con l'art. 24 per la violazione del
 diritto di difesa, e che gli artt. 1001, 102 e 111 per la  violazione
 del  principio  secondo  cui  i  giudici  sono soggetti soltanto alla
 legge,  i  provvedimenti  giurisdizionali   debbono   essere   sempre
 motivati, e la determinazione della pena non puo' essere condizionata
 dall'insindacabile espressione di volonta' di alcuno, tanto  meno  di
 una parte processuale;
    Ritenuto  che  la  questione  appare  rilevante  nel caso in esame
 perche', quantunque il p.m. abbia espresso una  succinta  motivazione
 del  dissenso,  la  natura  del  rito  non  consente al collegoio una
 valutazione  della  fondatezza  del  dissenso  stesso  non  essendovi
 disponibilita'  di  tutti  gli  atti  sulla  cui  base  il p.m. lo ha
 espresso, e che apparendo la questione non  manifestamente  infondata
 si rende necessaria la sospensione del procedimento e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale come sopra puntualizzata;
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento e la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
      Padova, addi' 8 gennaio 1990.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0205