Modificazioni al regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori. (Deliberazione n. 4350).(GU n.56 del 8-3-1990)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, come sostituito dall'art. 20 della legge 4 giugno 1985, n. 281; Vista la propria delibera n. 4088 del 24 maggio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale n. 147 del 26 giugno 1989, con la quale e' stato approvato il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al predetto regolamento; Delibera: Il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e' cosi' modificato: Art. 14. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso di domanda di ammissione di titoli emessi da soggetti aventi azioni, obbligazioni, anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, ovvero titoli rappresentativi di quote di capitale gia' quotati presso una o piu' borse nazionali, tale domanda, previa deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'eventuale, diverso organo equiparato, deve essere inoltrata alla Commissione corredata dalla documentazione indicata nell'allegato B, della quale deve essere fatta menzione nella domanda stessa". Allegato B - Il punto a) citato ai precedenti numeri 1), 2) e 3) e' soppresso. Dopo il numero 3) e' aggiunta la seguente frase: "Nelle fattispecie indicate nei numeri che precedono, la documentazione deve essere integrata dalla copia della delibera del consiglio di amministrazione o dell'eventuale, diverso organo equiparato, che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione. La copia della delibera deve essere dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente". Gli organi locali di borsa daranno la piu' ampia pubblicita' alla presente delibera anche mediante affissione nell'apposito albo. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, addi' 28 febbraio 1990 p. Il presidente: PAZZI ----------------------------- RELAZIONE In data 11 luglio 1989 e' entrato in vigore il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989. Dopo un periodo di applicazione di circa nove mesi si e' ravvisata la necessita' - anche a seguito di nuovi orientamenti nel frattempo maturati - di modificare tale disciplina nel senso di far si che le societa' o enti con titoli quotati che richiedano l'ammissione a quotazione di altri titoli lo decidano attraverso lo strumento della delibera del consiglio di amministrazione anziche' di quella dell'assemblea. Al riguardo occorre premettere che l'obbligo della delibera assembleare per decidere la richiesta di prima ammissione a quotazione si basa sulla considerazione che in tal modo la societa' o ente viene ad abbracciare uno "status" che comporta un complesso di obblighi nei confronti della Consob e del pubblico di ampiezza e delicatezza particolari tanto da far assumere alla relativa decisione quel significato di scelta strategica di fondo. Cio' detto occorre considerare che una volta assunto lo "status" di quotato/a, l'eventuale decisione di richiedere la quotazione di altri titoli non comporta per la societa' o ente alcuna modifica a detto "status" o oneri che non siano quelli meramente finanziari derivanti dal pagamento dei diritti di quotazione. A cio' occorre aggiungere che la Commissione, con comunicazione n. BOR/RM/89005427 del 23 novembre 1989 ha, tra l'altro, raccomandato alle societa' ed enti con titoli quotati di richiedere in via sistematica l'ammissione a quotazione di tutti i propri titoli di nuova emissione. Sulla base del complesso di tali considerazioni la decisione di una societa' od ente con titoli quotati di richiedere la quotazione di altri titoli si viene a configurare come atto di amministrazione ordinaria e quindi, come tale, di competenza del consiglio di amministrazione od organo equiparato.