COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 28 febbraio 1990 

  Modificazioni  al  regolamento  per  l'ammissione  di  titoli  alla
quotazione ufficiale nelle borse valori. (Deliberazione n. 4350).
(GU n.56 del 8-3-1990)

                       LA COMMISSIONE NAZIONALE
                      PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista   la   legge   7   giugno  1974,  n.  216,  e  le  successive
modificazioni;
  Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 138, come sostituito dall'art. 20 della legge 4 giugno 1985,
n. 281;
  Vista  la  propria  delibera n. 4088 del 24 maggio 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale n.  147  del
26  giugno  1989,  con la quale e' stato approvato il regolamento per
l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare  modificazioni  al predetto
regolamento;
                              Delibera:
  Il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale
nelle borse valori approvato con delibera n. 4088 del 24 maggio  1989
e' cosi' modificato:
  Art. 14. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Nel  caso  di  domanda  di ammissione di titoli emessi da soggetti
aventi azioni, obbligazioni, anche convertibili in azioni o con buoni
di   acquisto   o   di   sottoscrizione   di  azioni,  ovvero  titoli
rappresentativi di quote di capitale gia' quotati presso una  o  piu'
borse  nazionali, tale domanda, previa deliberazione del consiglio di
amministrazione o dell'eventuale,  diverso  organo  equiparato,  deve
essere  inoltrata  alla  Commissione  corredata  dalla documentazione
indicata nell'allegato B, della  quale  deve  essere  fatta  menzione
nella domanda stessa".
 Allegato  B - Il punto a) citato ai precedenti numeri 1), 2) e 3) e'
soppresso.
  Dopo il numero 3) e' aggiunta la seguente frase:
  "Nelle   fattispecie   indicate   nei   numeri  che  precedono,  la
documentazione deve essere integrata dalla copia della  delibera  del
consiglio   di   amministrazione  o  dell'eventuale,  diverso  organo
equiparato, che  ha  approvato  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione.  La  copia della delibera deve essere dichiarata conforme
all'originale dal legale rappresentante dell'emittente".
  Gli  organi  locali di borsa daranno la piu' ampia pubblicita' alla
presente delibera anche mediante affissione nell'apposito albo.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, addi' 28 febbraio 1990
                                              p. Il presidente: PAZZI
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                              RELAZIONE
  In  data  11  luglio  1989  e' entrato in vigore il regolamento per
l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle  borse  valori
approvato con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989.
  Dopo  un periodo di applicazione di circa nove mesi si e' ravvisata
la necessita' - anche a seguito di nuovi orientamenti  nel  frattempo
maturati  -  di modificare tale disciplina nel senso di far si che le
societa' o enti con titoli  quotati  che  richiedano  l'ammissione  a
quotazione  di altri titoli lo decidano attraverso lo strumento della
delibera  del  consiglio  di  amministrazione  anziche'   di   quella
dell'assemblea.
  Al   riguardo  occorre  premettere  che  l'obbligo  della  delibera
assembleare  per  decidere  la  richiesta  di  prima   ammissione   a
quotazione si basa sulla considerazione che in tal modo la societa' o
ente viene ad abbracciare uno "status" che comporta un  complesso  di
obblighi  nei  confronti  della  Consob  e del pubblico di ampiezza e
delicatezza particolari tanto da far assumere alla relativa decisione
quel significato di scelta strategica di fondo.
  Cio' detto occorre considerare che una volta assunto lo "status" di
quotato/a, l'eventuale decisione di richiedere la quotazione di altri
titoli  non  comporta  per la societa' o ente alcuna modifica a detto
"status" o oneri che non siano quelli meramente finanziari  derivanti
dal pagamento dei diritti di quotazione.
  A  cio' occorre aggiungere che la Commissione, con comunicazione n.
BOR/RM/89005427 del 23 novembre 1989 ha,  tra  l'altro,  raccomandato
alle  societa'  ed  enti  con  titoli  quotati  di  richiedere in via
sistematica l'ammissione a quotazione di tutti  i  propri  titoli  di
nuova emissione.
  Sulla base del complesso di tali considerazioni la decisione di una
societa' od ente con titoli quotati di richiedere  la  quotazione  di
altri  titoli  si  viene  a  configurare come atto di amministrazione
ordinaria e  quindi,  come  tale,  di  competenza  del  consiglio  di
amministrazione od organo equiparato.